Articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 dicembre 1999
Art. 14. (Delega al Governo in materia penale) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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