Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
La disposizione di cui all'art.161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art.157 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 09/05/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LICARI CARLO " rel. N.2778
3. Dott. COLAIANNI NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N.44633/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI DE n. il 14.04.1964
avverso ordinanza del 28.09.1999 TRIBUNALE di TREVISO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MARIO IANNELLI;
OSSERVA
IN ID ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del 28/9/1999 del Tribunale di Treviso, con la quale veniva rigettata l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di nullità e di non escutività della sentenza del 26/1/1999 del Pretore di Oderzo, recante condanna alla pena di mesi 9 di reclusione e di L. 300.000 di multa.
Il ricorrente sostiene a tal uopo la stessa tesi, già disattesa nella sede di merito, della nullità della notifica sia del decreto di citazione a giudizio che dell'estratto contumaciale della sentenza di cui sopra.
Il ricorso è fondato.
Ai fini dell'accertamento dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna. la sola notifica di cui è necessario verificare la regolarità della qua esecuzione è quella relativa all'estratto contumaciale, la quale venne espletata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p., dopo essere stata tentata nel luogo dove l'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio mediante spedizione di lettera raccomandata, che non fu possibile consegnare al destinatario, in quanto si era altrove trasferito: sul retro della busta, però, l'ufficiale postale ebbe cura di annotare che il IN poteva essere reperito presso la Casa di accoglienza "Pacis" sita in via Sant'Angelo Custode del Comune di Pesaro. Poiché era stata fornita precisa indicazione del nuovo recapito dell'imputato, la notifica in questione avrebbe, dovuto eseguirsi nei modi previsti. dall'art. 157 c.p.p. e non con la particolare forma stabilita dall'ultimo comma dell'art. 161 stesso codice. Tale disposizione, per soddisfare l'esigua connessa al celere, funzionamento della giustizia, ricollega all'accertamento dell'impossibilità di notifica nel domicilio legale (dichiarato o eletto o determinato) la conseguenza di consentire l'esecuzione immediata della stessa mediante consegna dell'atto al difensore. Tale regola giuridica non può, però, non trovare un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta, ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. Quella prospettata appare al Collegio una soluzione ragionevole, che permette, restando nel limiti, della norma per ultima citata, di mitigare l'eccessivo rigore di un sua applicazione che non tenga conto della peculiarità delle situazioni in concreto emergenti. Il rigore ben si giustifica nel caso in, cui la notizia del mutamento del domicilio dichiarato o eletto o determinato non sia, completa, si da rendere necessario il compimento di indagini, del tutto incompatibili con le cennate finalità di semplificazione delle forme e di riduzione dei tempi del processo che la legge ha inteso perseguire.
Nel caso suddetto, la tassativa statuizione dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p. non consente che siano esperite ricerche finalizzate all'individuazione precisa del luogo in cui l'imputato ha trasferito la sua residenza, ma impone l'immediata adozione della modalità di notifica prevista dalla disposizione, sopra. richiamata. La situazione è, però, diversa nella specie, giacché l'ufficio era venuto a conoscenza detta reperibilità dell'imputato presso la Casa di accoglienza "Pacis" sita nel Comune di Pesaro ed essa non poteva. essere ignorata nella scelta e nell'attuazione della forma di notifica dell'estratto contumaciale, la quale avrebbe dovuto essere espletata ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. L'ordinanza impugnata che ha diversamente statuito, deve essere pertanto annullata senza rinvio, unitamente all'ordine di carcerazione emesso il 28/6/1999 nella parte in cui è stata computata, ai fini della determinazione della pena unica espianda, quella inflitta con la sentenza di che trattasi sull'erroneo presupposto che fosse divenuta irrevocabile, con rimessione degli atti al Tribunale di Treviso per la rinnovazione della notifica prescritta dall'art. 548, comma 3, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di carcerazione emesso nei, confronti di IN ID limitatamente all'esecuzione, della pena di cui alla sentenza, del 26/1/1999 del Pretore di Treviso, Sez. distaccata di Oderzo;
ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per la rinnovazione della notifica dell'estratto, contumaciale della medesima sentenza. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000