Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2778
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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La disposizione di cui all'art.161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art.157 cod.proc.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2778
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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