Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
Nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l'omessa notifica all'imputato della data di fissazione della nuova udienza, qualora sia stato ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio (fattispecie in tema di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2006, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 22/11/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 01487
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 028898/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL TO N. IL 03/03/1944;
avverso SENTENZA del 10/05/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Merluzzi Fabrizio.
RITENUTO IN FATTO
1. VI CA propone ricorso contro la sentenza 10 ottobre 2006 della Corte d'appello di Lecce con la quale è stata confermata la decisione 8 giugno 2004 del Tribunale della medesima città che lo dichiarò responsabile del delitto di infedele patrocinio e di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni di prestazione d'opera.
La Corte d'appello ha disatteso le questioni preliminari dedotte con l'impugnazione.
In particolare, ha ritenuto infondata:
a. la nullità dovuta all'omesso avviso all'imputato della nuova udienza dopo il rinvio per legittimo impedimento, in quanto nullità a regime intermedio, sanata ex art. 182 c.p.p., comma 2, poiché non dedotta immediatamente;
b. la questione di competenza territoriale, poiché correttamente radicata in Lecce, luogo di esercizio dell'attività professionale di CA;
c. la violazione dell'art. 108 c.p.p. in quanto il giudice di primo grado ha accordato al nuovo difensore nominato il termine a difesa, sospendendo il dibattimento e fissando una nuova udienza all'11 maggio 2004;
d. la dedotta violazione dell'art. 479 c.p.p., non sussistendo le condizioni per la sospensione del processo penale in attesa della decisione del giudizio civile tra CA e gli eredi AR;
e. la dedotta illegittimità della riduzione delle testimonianze richieste, in quanto la riduzione è stata rituale e volta a non ammettere prove superflue e sovrabbondanti.
Il giudice d'appello ha condiviso le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado sull'attendibilità delle persone offese e sulla non autenticità della quietanza di pagamento, in base alle dichiarazioni degli eredi AR.
Per tal motivo, ha respinto la richiesta diretta a ottenere un accertamento grafico sull'autenticità del documento in questione. Corretta, per il giudice d'appello, l'affermazione di responsabilità di VI CA:
a. per il delitto di infedele patrocinio perché - quale difensore degli eredi AR nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto Q. CC in un incidente stradale - definiva la controversia con una transazione extragiudiziale, in forza di procure conferitegli dagli eredi AR, con il pagamento da parte della compagnia di assicurazione della somma complessiva di L. 200.000.000, somma che CA versava sul proprio conto corrente e poi falsamente dichiarava ai propri assistiti che la liquidazione in loro favore ammontava a L. 58.000.000, pari a L.
6.500.000 ciascuno, oltre L. 22.500.000 per compensi professionali;
b. per il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso della prestazione professionale perché CA si appropriava, con la condotta descritta, della somma complessiva di L. 119.000.000, della quale aveva la disponibilità, quale difensore e procuratore speciale degli eredi AR.
Altrettanto corretta, si afferma in sentenza, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale in considerazione delle modalità della condotta, della particolare "disinvoltura" dimostrata da CA nell'abusare dell'attività professionale per appropriarsi indebitamente di somme di danaro, nonché dei precedenti penali e della condotta antecedente e successiva alla commissione dei reati.
2. I motivi di ricorso.
2.1. La Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 420 ter c.p.p.. Nullità della dichiarazione di contumacia.
La nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione sul motivo inerente il rigetto delle sopraindicate eccezioni di nullità in contrasto con la giurisprudenza d legittimità.
Ad avviso del ricorrente, tutti gli atti del giudizio di primo grado sono viziati di nullità assoluta, in quanto all'imputato, legittimamente impedito alla prima udienza 1 aprile 2003, è poi stato omesso l'avviso della nuova udienza fissata per il 6 maggio 2003, in violazione di quanto previsto dall'art. 420 ter c.p.p.. Il Tribunale, nonostante il mancato avviso all'imputato, ne dichiarava la contumacia, dando atto della ritualità della citazione e dichiarava illegittimamente aperto il dibattimento. Malgrado fosse stata eccepita la nullità con memoria 15 marzo 2004, il Tribunale alla successiva udienza del 16 marzo 2004 ha respinto l'eccezione. La nullità, secondo il giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta dal difensore nella udienza precedente del 6 maggio 2003. Si deduce l'erroneità di tale assunto, in quanto la dichiarazione di contumacia era nulla per violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e il difensore non avrebbe potuto rappresentare l'imputato.
Erroneamente, il giudice d'appello ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale.
2.2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 182 c.p.p., comma 2, e dell'art. 180 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c),
in quanto erroneamente è stata ritenuta sanata la nullità de qua per non essere stata dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo.
La nullità era da considerare assoluta, perché era stato omesso l'avviso all'imputato a partecipare alla prima udienza, dopo che quella fissata con il decreto di citazione era stata rinviata per legittimo impedimento dello stesso.
In ogni caso, la nullità è stata ritualmente eccepita, a norma dell'art. 180 c.p.p., prima della conclusione del giudizio di primo grado con la memoria presentata il 15 marzo per l'udienza del 16 marzo 2004, successiva a quella in cui si era verificata la nullità. Per il ricorrente, non avrebbe potuto essere applicato l'art. 182 c.p.p., in quanto il difensore di fiducia presente all'udienza 6
maggio 2003 non avrebbe potuto dedurre la nullità, non potendo rappresentare l'imputato illegittimamente dichiarato contumace, perché non citato a comparire a tale udienza.
Per tal motivo, è nulla la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'appello che ha condiviso l'erronea qualificazione della nullità.
2.3. Si deduce la violazione dell'art. 588 c.p.p., comma 1, e dell'art. 37 c.p.p., comma 2, e la conseguente nullità della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata durante la pendenza del ricorso per cassazione contro la pronuncia de plano di inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti del giudice di primo grado.
È nulla, altresì, la sentenza d'appello per il mancato esame della dedotta nullità relativa all'impossibilità del giudice di primo grado di pronunciare sentenza per le ragioni anzidette.
2.4. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 23 c.p.p. in relazione all'art. 8 c.p.p., per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lecce.
La sentenza d'appello è anch'essa nulla, per difetto di motivazione al riguardo.
L'incompetenza è stata ritualmente eccepita nel giudizio di primo grado e il Tribunale si è riservato di decidere, all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Nonostante fosse stato accertato il reale locus di commissione dei fatti in Leverano e Copertino, dove erano state formate e sottoscritte le procure nello studio del notaio Dell'Anna, il Tribunale si è riferito al locus indicato nel capo d'imputazione senza dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti al competente giudice monocratico del Tribunale di Nardò. La Corte d'appello ha condiviso tale conclusione, affermando che la competenza apparteneva al Tribunale di Lecce, luogo in cui l'imputato ha svolto la propria attività professionale.
Tale conclusione, per il ricorrente, è in contrasto con le risultanze processuali.
2.5. Si deduce la violazione dell'art. 96 c.p.p. in relazione all'istruttoria dibattimentale svolta senza il difensore di fiducia nominato cui era stato concesso il termine a difesa ex art. 108 c.p.p.. Si precisa che all'udienza 16 marzo 2004 il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Costantini Stefano, ha rinunciato al mandato, e, pertanto, l'imputato ha nominato altro difensore di fiducia, avv.to Coppola Antonio. Questi chiedeva termine a difesa e, ciononostante, il Tribunale, un volta concesso il termine richiesto, proseguiva il giudizio imponendo la presenza dell'avv. Costantini Stefano. In tal modo, sono stati violati gli artt. 107 e 108 c.p.p. in quanto non vi era alcun atto urgente da compiere.
La Corte d'appello ha risposto in termini errati alla dedotta eccezione, travisando il fatto processuale con quello accaduto all'udienza del 4 maggio 2004. In tale udienza, il termine a difesa fu richiesto e concesso ex art. 108 c.p.p. all'avv.to Spallato.
2.6. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 479 c.p.p. dovuta alla mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Lecce, tra CA e gli eredi AR.
La sospensione del procedimento penale, in attesa della definizione di tale giudizio civile, avrebbe evitato un eventuale contrasto di giudicati.
2.7. Si deduce il difetto di motivazione in relazione agli artt. 190 e 192 c.p.p., nonché la violazione di tali ultime norme con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Si sostiene l'illegittimità della riduzione della lista testimoniale depositata in cancelleria.
Il Tribunale ha ridotto da undici a tre i testi richiesti dall'imputato, nonché ha escluso le posizioni dirette ad accertare le singole attività svolte in sede giudiziale e stragiudiziale dal 1993 al 1999 per gli eredi AR e per la cognata ST IN. Il Tribunale ha posto in dubbio la genuinità della scrittura privata 2 aprile 1999, con le quali era stato definito con gli eredi AR l'ammontare dei compensi e l'autorizzazione a trattenere le somme. In tale atto, gli interessati dichiaravano di essere interamente soddisfatti delle somme ricevute per il risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha ritenuto la ritualità di tale intervento del giudice di primo grado, senza chiarire le ragioni per le quali nel merito la riduzione è stata corretta, limitandosi a una mera enunciazione delle norme che attribuiscono il potere al giudice di non ammettere prove superflue e di ridurre le liste testi sovrabbondanti.
2.8. Si deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità in relazione alla ritenuta attendibilità delle testimonianze rese dalle persone offese. Le persone offese erano interessate all'esito del processo, in quanto, pur non costituite parti civili, erano controparti nel giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Lecce. Peraltro, secondo il ricorrente, le circostanze riferite da ciascuno dei testi escussi sono contrastanti e frutto di un maldestro tentativo di rappresentare fatti diversa rispetto a quelli in realtà accaduti nella riunione del 2 aprile 1999.
Nonostante i testi abbiano ammesso la riunione, alcuni hanno disconosciuto la firma sul documento, altri hanno riferito di avere firmato un foglio in bianco e altro ancora ha ricordato che il testo era scritto a matita.
Tali circostanze, per il ricorrente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale e poi la Corte d'appello a disattendere le testimonianze rese dagli eredi AR e, in ogni caso, a motivare adeguatamente sulle ragioni per le quali hanno ritenuto di rendere credibili i testi.
2.9. Altro profilo dedotto è la violazione delle regole probatorie in riferimento alla valutazione dei contenuti del documento 2 aprile 1999, prodotto dall'imputato, nonché il difetto la motivazione per illogicità e contraddittorietà.
Il ricorrente riproduce il contenuto del documento e ne pretende la valutazione ex art.2233 c.c, in quanto in esso vi è stato un accordo sul compenso e un'autorizzazione a trattenere le somme ricevute dalla compagnia. Tale documento escluderebbe ogni responsabilità per i delitti di infedele patrocino e appropriazione indebita. Per il ricorrente, la conclusione cui è giunto il Tribunale, poi condivisa dalla Corte d'appello, è illogica e in contrasto con le univoche e inconfutabili risultanze.
Affermare l'incapacità dei AR a rendersi conto di quanto sottoscritto è in contrasto con la conclusione di attendibilità delle dichiarazioni dalle medesime persone rese in qualità di testi. L'affermazione di falsità del documento da parte del Tribunale è assolutamente assiomatica, priva di riscontri e illogica sotto ogni profilo.
Peraltro, la conclusione del giudice di primo grado è in termini di probabilità e non tiene conto dell'interesse del quale erano portatrici le persone offese, parti nel giudizio civile avente lo steso oggetto.
2.10. Carente e illogica per il ricorrente la motivazione del giudice di primo grado e poi anche della Corte d'appello circa la validità dei mandati conferiti in applicazione dell'art. 1713 c.c.. Gli atti notarili con i quali si costituiva l'avv.to CA procuratore speciale per transigere con la compagnia di assicurazione la pendenza risarcitoria e incassare le somme non avevano alcuna correlazione con la procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione. Gli atti in questioni conferivano a CA un potere autonomo rispetto a quello difensivo e comunque facoltà di contenuti diversi e non riconducibili al mandato difensivo.
Le procure notarili, peraltro, esoneravano CA dal rendiconto sull'attività svolta.
I giudici di merito, per il ricorrente, hanno violato l'art. 1713 c.c. sui limiti dei poteri conferiti al mandatario. Non avrebbero potuto giungere alla conclusione per la quale vi era infedele patrocinio sulla circostanza che la transazione fosse finalizzata a definire il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce e che tale finalità aveva anche la procura conferitagli con atto notarile. Non si è considerato che l'avvocato, in virtù della procura alle liti, non è abilitato alla sottoscrizione della quietanza e quest'ultimo potere può essergli conferito con un atto notarile.
2.11. Carente e illogica la motivazione con la quale si è ritenuta la configurazione del delitto di infedele patrocinio. Non si è considerato che il reato si realizza allorché l'infedeltà ai doveri professionali arrechi pregiudizio alla parte assistita e rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria.
La specifica censura non è stata valutata dalla Corte d'appello che non ha esaminato la condotta sotto il profilo che l'attività svolta da CA aveva ad oggetto la procura conferita con atti notarili e non il mandato alle liti.
La motivazione della Corte di merito è meramente assertiva perché non ha tenuto conto dei poteri conferiti ex art. 1713 c.c.. 2.12. Si deduce la violazione dell'art. 646 c.p. e art. 61 n. 11 e il difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di appropriazione indebita e in ogni caso dell'aggravante. Il mandato notarile legittimava il possesso della somma e nessun addebito avrebbe potuto essere mosso a CA.
Una volta ricevuto l'accredito della somma concordata, CA ha informato gli eredi AR e ha consegnato le somme a ciascuno spettanti.
Vi è il difetto assoluto degli elementi richiesti per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 c.p., avendo il procuratore agito in virtù delle procure notarili e pattuito il compenso con le parti in virtù di un accordo scritto. Non vi è dunque, per il ricorrente, non solo l'elemento soggettivo, ma anche quello materiale del reato de quo in quanto non sussiste l'ingiusto profitto.
Peraltro, non vi era querela e, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione. Al riguardo, il ricorrente rileva l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.11, in quanto le procure notarile furono rilasciate perché la compagnia di assicurazione pretendeva un unico interlocutore. Il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto che l'attività fosse stata posta in essere in virtù della prestazione professionale e non ha considerato che a CA fu conferita una procura ad hoc per transigere e ciò avrebbe dovuto escludere la sussistenza del delitto di infedele patrocinio e di quello di appropriazione indebita e, in ogni caso, l'aggravante dell'abuso del rapporto di prestazione d'opera.
2.13. Carente e illogica la motivazione con la quale si è esclusa la concessione delle attenuanti generiche.
I giudici di merito non hanno espresso compiutamente le ragioni per le quali hanno ritenuto di privilegiare i profili negativi rispetto a quelli positivi ai fini dell'applicazione delle attenuati de quibus. Non si è considerato che CA aveva diritto a percepire i compensi per l'attività svolta e l'unico addebito avrebbe potuto essere quello della "esosità" della nota specifica, ma non avrebbe potuto ciò configurare illeciti penali e per di più giustificare il diniego delle attenuati generiche.
Non vi è motivazione sulla presunta gravità del fatto e, in ogni caso, la motivazione non sarebbe congrua.
Il riferimento ai "precedenti penali non trascurabili" è affermazione molto grave, in quanto a carico di CA vi è un solo precedente scaturito da un "semplice alterco" tra avvocati per il quale vi è sta condanna per minaccia e per calunnia, le cui imputazioni sono integralmente riportate in ricorso. I fatti non sarebbero stati di tale importanza e gravità da incidere negativamente sull'applicazione delle attenuanti generiche.
2.14. Il ricorrente deduce, infine, la inosservanza e l'erronea applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per la determinazione della pena. Le circostanze cui ha fatto riferimento la Corte d'appello, confermando la conclusione sul punto raggiunta dal giudice di primo grado, non risultano dagli atti processuali. Non vi erano elementi per giungere a tali conclusioni, tenuto conto della personalità di CA e della impossibilità di formulare una prognosi di "capacità a delinquere" che, a differenza della pericolosità sociale, riguarda il passato e non può in sè considerata costituire fatto impeditivo alla riduzione di pena. L'applicazione di pena in misura superiore al minimo avrebbe dovuto richiedere elementi di notevole gravità e, in ogni caso, una giustificazione conforme ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua articolazione e propone, per taluni aspetti, censure inammissibili in sede di legittimità perché volte a sostenere ricostruzioni alternative rispetto a quelle dei giudici di merito, fondate su scelte probatorie coerenti e correttamente giustificate.
2. Pregiudiziale è l'esame delle singole questioni processuali dedotte.
2.1. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il mancato avviso all'imputato della nuova udienza, cui il processo fu rinviato per legittimo impedimento, non integra nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182 c.p.p., comma 2. Non è stata, infatti, omessa la notifica della citazione a giudizio, regolarmente effettuata per la prima udienza del 1 aprile 2003, bensì della rinnovazione dell'avviso all'imputato della nuova udienza alla quale il processo era stato rinviato per legittimo impedimento del medesimo a partecipare alla prima udienza. Solo l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile poiché incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all'imputato di conoscere il contenuto delle accusa e di apprestare le proprie difese.
Mentre, nell'ipotesi in cui si deve provvedere alla rinnovazione dell'avviso dell'udienza "in prosecuzione" e cioè quando - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerenti alla vocatio in iudicium - deve informarsi l'imputato dell'udienza di "prosecuzione del giudizio", la situazione processuale è diversa. Non si è in presenza di un atto che incide sul ripristino di un'invalidità o, in ogni caso, sulla costituzione del rapporto processuale e, pertanto, non occorre rinnovare la notifica del decreto di citazione, bensì solo l'avviso della "nuova udienza in prosecuzione", a norma dell'art. 484 c.p.p., e art. 420 ter, comma 1. L'omissione di tale avviso all'imputato, cui sia stato ritualmente e validamente il decreto di citazione a giudizio, non può che essere ricondotto alle nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all'art. 180 c.p.p. e - nell'ipotesi in cui la parte assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto la predetta citazione - nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2. Nel nostro caso, il difensore di fiducia, avv.to Stefano Costantini, è stato presente non solo il giorno in cui, per legittimo impedimento dell'imputato, l'udienza fu rinviata in prosecuzione al 6 maggio 2003, ma anche in quest'ultima udienza, quando fu dichiarata la contumacia dell'imputato VI CA.
Il difensore di fiducia - prima della dichiarazione della contumacia e, in ogni caso, immediatamente dopo - avrebbe dovuto eccepire la mancanza dell'avviso all'imputato e la irritualità della dichiarazione di contumacia. Il difensore, invece, si è limitato a dedurre le questioni preliminari relative all'incompetenza per territorio e alla sospensione del processo ex art. 479 c.p.p.. Mentre, la nullità della dichiarazione di contumacia e degli atti compiuti nella stessa udienza è stata eccepita solo con una memoria del medesimo difensore, avv.to Stefano Costantini, depositata il 15 marzo 2004, e cioè il giorno prima dell'udienza del 16 marzo 2004. Peraltro, la nullità qui dedotta dal ricorrente è sanata in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 184 c.p.p.. VI CA - nei cui confronti con la rituale e valida notifica del decreto di citazione a giudizio si era costituito il rapporto processuale sin dalla prima udienza del 1 aprile 2003 - è comparso nel corso della stessa udienza del 16 marzo 2004 e il Tribunale ha revocato l'ordinanza dichiarativa di contumacia.
L'avv.to CA ha partecipato all'udienza e all'istruttoria dibattimentale espletata in detta udienza. Poi, all'udienza dell'11 maggio 2004 CA ha reso dichiarazioni spontanee e ha partecipato anche all'udienza dell'8 giugno 2004, all'esito della quale fu pronunciata sentenza.
Con tali comportamenti, l'imputato ha sanato il vizio che, peraltro, non ha in concreto prodotto alcuna lesione alle garanzie di difesa. In conclusione, il mancato avviso all'imputato della nuova udienza ex art. 484 c.p.p., comma 2 bis, - cui il processo alla prima udienza fu rinviato per legittimo impedimento - è sanato dalla comparizione dell'imputato nel corso del dibattimento e in una delle "udienze in prosecuzione", sempre che sia stato ritualmente e validamente notificato il decreto di citazione così da conseguire lo scopo sostanziale della conoscenza da parte dell'imputato e del suo difensore del capo d'imputazione e del procedimento per il quali si è stati citati alla prima udienza.
La questione dedotta e, dunque, infondata.
2.2. Altrettanto infondata, e peraltro generica, la dedotta violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 2, in riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado, nonostante la pendenza di ricorso per cassazione contro la pronuncia de plano di inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti del Tribunale.
La richiesta di sospensione, in attesa della decisione sulla ricusazione, è stata accolta dal Tribunale, come risulta dal verbale in riproduzione fonografica dell'udienza dell'11 maggio 2004. Poi - una volta dichiarata de plano inammissibile l'istanza con ordinanza 17 maggio 2004 della Corte d'appello di Lecce - il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione formulata all'udienza dell'8 giugno 2004, rilevando che l'art. 37 c.p.p., comma 2, prevede che il giudice ricusato non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetta la ricusazione.
Il ricorrente deduce, però, che Tribunale ha violato la regula iuris enunciata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in pendenza di ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1 è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione, che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal dal medesimo art. 41 c.p.p., comma 3 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Nonostante la violazione di tale regula iuris la censura posta è infondata.
La questione posta dalla difesa è oramai superata dalla pronuncia delle Sezioni unite 12 maggio 1995, in tema di rimessione e relativa alla violazione di analogo divieto previsto dall'art. 47 c.p.p., comma 1, cui han fatto seguito pronunce che hanno ribadito analogo principio in materia di ricusazione.
La Corte di legittimità, con indirizzo oramai diritto vivente, si è espressa nel senso che la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene secundum eventum (Sez. 6^, 18 gennaio 2000, dep. 7 marzo 2000, n. 255, rv. 215592; Sez., 4^, 22 ottobre 2002, dep. 14 gennaio 2003, n. 1019, rv. 223425). Non vi è, dunque, nullità della sentenza e la censura è, peraltro, generica, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto precisare quale esito ha avuto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza 17 maggio 2004 della Corte d'appello di Lecce. L'infondatezza della questione rende assolutamente carente d'interesse la censura di omessa pronuncia sul punto da parte del giudice d'appello.
2.3. La censura relativa al difetto di competenza del Tribunale di Lecce è inammissibile.
La questione posta per la prima volta nell'udienza del 6 maggio 2003, è stata poi riproposta a conclusione dell'udienza del 16 marzo 2004. L'istante ha richiesto che il processo fosse trasmesso al Tribunale di Nardò, sezione distaccata del Tribunale di Lecce, in quanto i fatti sarebbero stati commessi in Leverano e Copertino, ricompresi nel territorio della sezione distaccata di Nardò e non in quello della sede centrale di Lecce.
Il Tribunale, all'udienza del 16 marzo 2004, ha rilevato correttamente che non si era in presenza di una questione competenza per territorio, bensì di criterio di riparto interno di attribuzione degli affari che avrebbe dovuto essere deciso a norma dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p..
Si è, pertanto, espresso per l'infondatezza della questione, in quanto il pubblico ministero, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non ha modificato l'imputazione nella parte in cui si indica Lecce, quale luogo di commissione dei fatti.
Al riguardo, si è pronunciata anche la Corte d'appello, affermando la correttezza del criterio applicato dal Tribunale, in quanto i fatti erano stati commessi in Lecce, luogo di esercizio dell'attività professione di VI CA.
La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso tribunale, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15 costituisce una distribuzione degli affari stessi tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza.
Ciò si evince, del resto, dall'art. 163 bis disp. att. c.p.p., comma 2, là dove si prevede che in ordine all'eccezione proposta sul punto, il giudice, se ritiene rilevante la questione, "rimette gli atti al Presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile", in tal modo sottraendo al giudice che procede il potere di stabilire la propria incompetenza per territorio, limitatamente alla ripartizione degli affari tra sede principale e sedi distaccate, ovvero tra sedi distaccate, ed escludendo il possibile sorgere di conflitti di competenza (Sez. 6^, 27 novembre 2003, dep. 6 febbraio 2004, n. 4838, rv. 229367). Ne consegue che la decisione sul punto non è soggetta a impugnazione, in quanto non riguarda questioni di competenza, bensì di mero riparto interno degli affari.
Non sono, pertanto, applicabili le norme in tema di competenza e la tutela è rimessa in via esclusiva al giudice procedente la cui decisione di infondatezza - al pari di quella del presidente del tribunale, unico organo titolare del potere di trasmettere il processo ad altra sezione del medesimo tribunale - è inoppugnabile.
2.4. Infondata anche la censura relativa alla violazione dell'art.108 c.p.p.. Mette conto rilevare, anche qui, che, seppure fondato il rilievo relativo alla non corretta individuazione da parte della Corte d'appello del fatto processuale dedotto, la censura ha per oggetto una violazione di legge accettabile direttamente ex actis da questa Corte.
Il ricorrente deduce che l'avv.to Stefano Costantini, nonostante avesse rinunciato al mandato nel corso dell'udienza 16 marzo 2004 e fosse stato nominato dall'imputato presente in aula l'avv.to Antonio Coppola, è stato "trattenuto" dal Tribunale in udienza. Per il ricorrente, la decisione del Tribunale è dovuta a una illegittima applicazione degli artt. 107 e 108 c.p.p.. Una volta concesso il termine a difesa richiesto dal nuovo difensore avv.to Antonio Coppola, l'avv.to Stefano Costantini non avrebbe potuto più svolgere la sua funzione processuale.
Il Tribunale avrebbe dovuto rinviare il processo ad altra udienza e sospendere l'istruttoria dibattimentale, poiché non vi erano atti urgenti da compiere.
Sulla questione si è correttamente espresso il Tribunale là dove ha ritenuto che la rinuncia al mandato, in pendenza del termine a difesa concesso al nuovo difensore, non ha effetto sino alla scadenza di tale termine.
L'art. 107 c.p.p., comma 3, stabilisce che la rinuncia all'incarico "non ha effetto finché...non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108 c.p.p.", senza condizionare l'operatività della norma alla necessità di compire atti urgenti. La questione è, dunque, infondata.
2.5. Inammissibile per assoluta genericità dedotta la nullità della sentenza per mancata applicazione della sospensione del processo in attesa della decisione del giudice civile sulla controversia tra il ricorrente e gli eredi AR.
Come noto, la sospensione del processo è mezzo eccezionale che l'art. 479 c.p.p., rimette alla piena discrezionalità del giudice penale.
Mette conto osservare che la sospensione facoltativa del dibattimento, prevista dall'art. 479 c.p.p., non può essere disposta sulla base dell'esistenza di un mero contrasto tra le parti su una questione civile, bensì, oltre a richiedere che sia già in corso una controversia davanti al giudice competente, impone anche e soprattutto che risulti la serietà dei termini concreti della questione da risolversi in altra sede.
Affinché possano essere in concreto apprezzati gli elementi richiesti per disporre la sospensione del processo, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, è necessario che le questioni sulle quali si fonda il rapporto di accertamento pregiudiziale siano definite con specificità.
Il ricorrente, anche in questa sede di legittimità, contesta il diniego di sospensione da parte dei giudici di merito, ma non deduce quale sia l'oggetto del giudizio civile e quale la difficoltà dello stesso tale da non poter essere risolta dal giudice penale. La censura è assolutamente generica, come lo era già nella sua originaria formulazione innanzi al giudice di merito.
3. Le altre censure, a eccezione di quelle riferite al diniego delle attenuanti generiche e al determinazione della pena, possono essere unitariamente trattate poiché attengono alla ricostruzione della vicenda e alla selezione delle prove che i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti allo scopo di enucleare gli elementi significativi per la decisione.
La riduzione della lista dei testi e dei capitoli di prove è valutazione che spetta in via esclusiva al giudice di merito e l'uso non corretto di tale facoltà potrebbe avere rilievo solo ai fini della completezza della motivazione.
Il Tribunale ha ricostruito in termini chiari la vicenda e dato conto delle ragioni dei risultati raggiunti e degli elementi attraverso i quali ha escluso che gli eredi AR fossero stati messi a conoscenza dell'entità del compenso che CA ha trattenuto per sè. Conclusione condivisa dalla Corte di merito e riscontrata dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Le persone offese dal reato, sentite nel corso dell'istruttoria dibattimento hanno concordemente dichiarato che, nell'incontro del 2 aprile 1999, VI CA le informò che il proprio compenso era di L.
2.500.000 per ciascuno di esse e complessivamente di L. 22.500.000; somma che egli trattenne per sè.
Come già detto in narrativa, i giudici di merito hanno condiviso l'assoluta attendibilità delle persone offese, fornendo un elementi oggettivi che smentiscono l'ipotizzato interesse contrario che per il ricorrente avrebbe dovuto screditare la loro versione della vicenda. I testi hanno smentito - affermano i giudici di merito - l'autenticità della quietanza di pagamento, di per sè sospetta per le modalità grafiche di redazione le quali ictu oculi ne dimostravano quantomeno la inverosimiglianza dei contenuti. Per tal motivo, ha respinto la richiesta diretta a ottenere un accertamento grafico sull'autenticità del documento in questione. In conclusione, il giudice di primo grado e Corte d'appello hanno ritenuto che CA ha definito la transazione con la società "Maeci assicurazioni S.p.a." in qualità di difensore degli eredi AR, svolgendo un'attività volta a evitare la causa civile per il quale CA era stato nominato difensore e a concludere la transazione per ottenere il risarcimento del danno subito dagli eredi AR per la morte del loro congiunto, CC AR, per incidente stradale.
Corretta, per i giudici di merito, la configurazione del delitto di infedele patrocinio.
L'avvocato CA ha sottoscritto - in forza delle procure notarili conferitegli dagli eredi AR - la transazione extragiudiziale il cui effetto è stato quello di estinguere il giudizio civile promosso nell'interesse dei AR con il pagamento da parte della compagnia di assicurazione della somma complessiva di L. 200.000.000; somma che CA ha versato sul proprio conto corrente e poi ha falsamente dichiarato ai propri assistiti che la liquidazione in loro favore ammontava a L. 58.000.000, pari a L.
6.500.000 ciascuno, oltre L. 22.500.000 per compensi professionali. La condotta ha integrato anche il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso della prestazione professionale. CA si è appropriato della somma complessiva di L. 119.000.000, della quale aveva la disponibilità, quale difensore e procuratore speciale degli eredi AR.
Priva di fondamento è la pretesa di ricondurre, allo scopo di escludere la configurazione del delitto di infedele patrocinio, la transazione conclusa con la compagnia di assicurazioni ai meri poteri del procuratore speciale e non anche al mandato alle liti. Gli aspetti formali enfatizzati in ricorso si rivelano privi di significato dinanzi alla ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale che correttamente riconduce le condotte di CA VI alla propria attività professionale;
ragione che ha giustificato il rilascio dai suoi clienti di procure notarili per transigere e incassare le somme e poi per definire la controversia civile promossa nei confronti della compagnia di assicurazione diretta a ottenere il risarcimento dei danni subiti per il decesso di AR CC a seguito dell'incidente stradale.
Questa Corte, in una vicenda pressoché analoga, ha ritenuto che integra il reato di patrocinio infedele la condotta del difensore che si appropri di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso (Sez. 5^, 8 febbraio 2005, dep. 25 marzo 2005, n. 11951, rv. 231712). Non è da revocare in dubbio che integri il delitto di infedele patrocinio la condotta di un avvocato che - dopo avere promosso una causa civile nell'interesse di propri assistiti per ottenere il risarcimento dei danni - riceva dai propri clienti una procura notarile per concludere una transazione stragiudiziale con la compagnia di assicurazione, e in tal modo definisca la controversia civile per la quale aveva ricevuto mandato alle liti, e poi incassi la somma concordata a titolo di danno subito e di compenso per l'attività professionale e, comunicando false notizie sui contenuti della transazione e sul riparto della somma ricevuta, indebitamente trattenga per sè una somma di danaro superiore a quella falsamente indicata ai propri assistiti come onorario.
Il delitto di infedele patrocinio, in tal modo realizzato, concorre materialmente con il delitto di appropriazione indebita quando il patrocinatore, con la propria condotta infedele, occultando o comunicando false notizie sul contenuto della transazione conclusa con la compagnia di assicurazione, si appropri di danaro spettante ai propri clienti, trattenendo per sè somme notevolmente superiori a quelle date ai propri assistiti a titolo di risarcimento dei danni nonché maggiori rispetto all'ammontare degli onorari indicato agli stessi clienti. Il delitto di appropriazione indebita è in tal caso aggravato per avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera in ragione delle quali erano state incassate e trattenute indebitamente somme di danaro superiori a quelle spettanti.
Tra il delitto di infedele patrocino e quello di appropriazione non vi è un rapporto di genus ad speciem che ne possa escludere il concorso materiale. Anzi, le due condotte possono ben essere in rapporto di "connessione qualificata" nel senso che l'una può essere "mezzo a fine" rispetto all'altra e viceversa.
Si tratta di fattispecie penali le quali - oltre a tutelare interessi diversi, l'uno l'amministrazione della giustizia, l'altra il patrimonio - richiedono per la loro realizzazione elementi costitutivi che in astratto si caratterizzano per una reciproca autonomia e che non si pongono gli uni rispetto agli altri come un quid pluris bilaterale che escluda la contemporanea configurazione dei due reati.
4. Altrettanto corretta la motivazione relativa al diniego di concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. I giudici di merito oltre a considerare le modalità della condotta, hanno posto in rilievo la particolare "disinvoltura" dimostrata da CA nell'abusare dell'attività professionale per appropriarsi indebitamente di somme di danaro, nonché i precedenti penali e la condotta antecedente e successiva alla commissione dei reati.
Le censure del ricorrente sono dirette a contestare tale complessiva valutazione, senza però indicare le ragione per le quali la conclusione avrebbe dovuto essere diversa.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 16 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007