Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso tribunale, stabilita dall'art. 48 quater R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari stessi tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio -prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia- e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza. Ciò si evince, del resto, dall'art. 163 bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., là dove si prevede che in ordine all'eccezione proposta sul punto, il giudice, se ritiene rilevante la questione, "rimette gli atti al Presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile", in tal modo sottraendo al giudice che procede il potere di stabilire la propria incompetenza per territorio, limitatamente alla ripartizione degli affari tra sede principale e sedi distaccate, ovvero tra sedi distaccate, ed escludendo il possibile sorgere di conflitti di competenza ( v. Cass civ., sez. III, n.15752, Onofry c. Bouckacem non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/11/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1591
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 009797/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA IG N. IL 27/06/1949;
avverso SENTENZA del 13/12/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON OM IG ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 13.12.2002 della Corte di Appello di Bologna, con la quale era stata ridotta la pena inflittagli per furto aggravato (artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.), commesso in Castel di Casio il 10.6.1999, per possesso di materiale utile allo scasso (art. 707 c.p.), commesso in Castel Maggiore il 16.7.1999, e tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n., 2 c.p.), commesso in S. Lazzaro di Savena il 12.8.2002.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza per inosservanza della legge processuale, in quanto il primo e più grave reato, giudicato insieme agli altri dal Tribunale di Bologna con sentenza del 5.2.2002, era stato commesso nel Comune di Castel di Casio, compreso nella sede distaccata di Porretta Terme. Il ricorrente assume di essere stato rinviato a giudizio inizialmente per il reato di ricettazione, essendo stato trovato alla guida dell'autovettura rubata, ma, nel corso del suo esame dibattimentale, aveva confessato di essere stato l'autore del furto, e di qui la modifica del titolo del reato. L'eccezione di incompetenza territoriale del difensore era stata rigettata dal Tribunale, perché tardiva, mentre la Corte di Appello ha ritenuto che la competenza territoriale ed "interna" nella stessa circoscrizione "una ripartizione organizzativa per sezioni territoriali dello stesso ufficio giudicante: una ripartizione che non dà luogo a vizi eccepibili, giacché la competenza territoriale è dell'organo giudicante e non delle sue ripartizioni (sezioni distaccate)". Il ricorrente censura tale valutazione, sostenendo che una sezione distaccata di tribunale possiede una competenza territoriale autonoma che non consente deroghe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'ON è infondato e va rigettato. L'art. 217 D.L.vo 19.2.1998 n. 51 ha inserito nel codice di rito l'art. 163 bis disp. att. c.p.c., il quale, al 1^ comma, dispone che "l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado". Al 2^ comma, poi, la stessa norma prevede che "il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene, comunque, non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale che provvede con decreto non impugnabile".
Tale disciplina si ricollega alla disposizione di cui all'art. 48 quater R.D. 30.1.1941 n. 1, anch'esso introdotto dal D.L.vo 19.2.198
n. 51 (art. 15), il quale dispone che "nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili o penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime".
Ne consegue che la normativa innovativa ha costituito una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza (Cass. civ. sez. 3^, 8.11.2002, ordinanza n. 15752, Onofry c. Bouckacem). Tale interpretazione si evince chiaramente dalla disposizione del 2^ comma dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p. (che ha il corrispondente per il procedimento civile nell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.), prevedendosi che in ordine all'eccezione proposta sul punto, il giudice, se ritiene rilevante la questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile, sottraendo così al giudice che procede il potere di stabilire la propria incompetenza per territorio, limitatamente alla ripartizione degli affari tra sede principale e sedi distaccate, ovvero tra sedi distaccate, ed escludendo il possibile sorgere di conflitti di competenza.
Nella specie, poi, ineccepibile è la decisione del giudice di primo grado di avere respinto la richiesta difensiva perché proposta tardivamente, non rimettendo così neppure gli atti al presidente del tribunale. Infatti, come risulta dallo stesso ricorso per Cassazione dell'imputato, nonché dai verbali del dibattimento, lo spostamento della sede processuale, mal definito "eccezione di incompetenza territoriale", è stato richiesto nel corso dell'esame dell'imputato, dopo che era stato anche ammesso il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., e quindi ben oltre il termine di rilevabilità, fissato dall'art. 163 bis disp. att. c.p.p. nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004