Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che si appropri di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso. (Fattispecie nella quale l'imputato, nei confronti del quale il proprio assistito - P.C. in un processo per omicidio colposo - aveva provveduto alla liquidazione degli onorari di difensore, aveva consegnato al cliente soltanto una parte della somma ricevuta in via transattiva dalla compagnia assicuratrice, trattenendo per sé il resto, in attesa che il giudice civile si pronunciasse sulla liquidazione definitiva del danno).
Commentario • 1
- 1. Reato di infedele patrocinio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11951 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 295
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 9173/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS FE, n. a Cles il 15 aprile 1955;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste depositata il 14 ottobre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. ....(illeggibile) Luigi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione a carico di FE RI, imputato di infedele patrocinio per avere arrecato nocumento a MI TU, assistita come parte civile insieme ai suoi quattro figli superstiti nel procedimento penale per l'omicidio colposo del figlio CA LL.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, dopo la sentenza penale di primo grado, dichiarativa della responsabilità di Luigi CA per l'omicidio colposo, FE RI aveva ottenuto in via transattiva dalla compagnia di assicurazione la somma di cinquantacinque milioni di lire a liquidazione complessiva del danno lamentato dalle parti civili da lui assistite. Di tale somma aveva consegnato trentadue milioni di lire ai quattro fratelli della vittima, in conformità di quanto loro liquidato dal giudice penale, e solo dieci milioni di lire a MI TU, il cui danno non era stato liquidato dal giudice penale ma era stato rimesso al giudice civile. Sicché, in pendenza del giudizio penale d'appello, FE RI s'era appropriato di tredici milioni di lire spettanti a MI TU. Ricorre per Cassazione FE RI e propone ere motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la colpevolezza benché abbiano riconosciuto che i fratelli della vittima hanno percepito quanto loro liquidato dal giudice penale e MI TU, che non ha dimostrato di avere subito un danno patrimoniale dalla morte del figlio, ha percepito la maggior somma di dieci milioni di lire.
Con il secondo motivo deduce che il delitto contestatogli non sussiste, perché presuppone la pendenza del giudizio, che nel caso in esame era stato definito con la transazione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta come contraddittoriamente la sentenza impugnata abbia confermato le statuizioni civili, pur avendo affermato che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione si imponesse perché non ne appariva evidente l'insussistenza.
2. Il ricorso è infondato.
I giudici del merito, invero, hanno ben evidenziato come, essendo stati liquidati separatamente i suoi onorari di difensore, FE RI non aveva alcuna ragione per trattenere ventitre milioni dei cinquantacinque milioni di lire ottenuti in via transattiva dalla compagnia di assicurazione e spettanti a MI TU. Questa appropriazione, per la quale non s'è proceduto in mancanza di querela, è stata commessa, come ben rilevato dai giudici del merito, quando era ancora pendente in grado d'appello il giudizio penale nel quale la persona offesa era costituita parte civile con il patrocinio di FE RI. Sicché sussistono tutti gli estremi del delitto contestato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo le attività prodromiche al processo sono escluse dalla tutela prevista dall'art. 380 c.p. (Cass., sez. 6^, 8 luglio 1997, Chiaberti, m. 208854), mentre "la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo" e "l'evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura" (Cass., sez. 6^, 19 dicembre 1995, Forti, m. 204509). È perciò indiscutibile che costituisca infedele patrocinio l'appropriazione di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso, anche perché "la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere" (Cass., sez. 3^, 21 febbraio 2003, n. 2647, m. 560639); per l'estinzione del processo è necessaria la rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) ovvero la revoca della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.). Infine non v'è alcuna contraddizione nella pronuncia impugnata, perché i giudici d'appello, hanno confermato le statuizioni civili in ragione del convincimento di colpevolezza di FE RI, espresso con il riconoscimento degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestatogli, mentre il richiamo all'art. 129 comma 2 c.p.p. è valso solo a giustificare con una formula di stile la dichiarazione di estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005