Articolo 163 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 161Articolo 141
Versione
21 marzo 1998
Art. 163-bis.
(( (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale).
1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.))
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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