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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1679/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679/2016 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano Muzzopappa ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Pizzo, alla via Nazionale c/da Mazzotta, giusta procura in atti.
-parte opponente-
E
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Picazio ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo telematico PEC: Email_1
-parte opposta-
Nonché
contumace nel presente giudizio, come da Controparte_2 documenti in atti
- Parte terza chiamata in causa-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il in persona del Sindaco, legale rappresentate pro Parte_2 tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2016, RG 1323/2016, emesso in data 25.08.2016 e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo quanto segue:
a. Autorizzare la chiamata in causa della ditta appaltatrice “ Controparte_2
in liquidazione, in persona del liquidatore e del
[...] Controparte_2 commissario liquidatore dr;
CP_3
b. Dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla società “
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
c. Accertare e dichiarare la responsabilità della società “ Controparte_1 in persona del l.r.p.t. per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera;
d. Accertare e dichiarare risolto il contratto di sub appalto stipulato tra la società appaltatrice “ e la sub Controparte_4 appaltatrice “ per grave inadempimento della sub Controparte_1 appaltatrice ed anche per l'immotivato abbandono del cantiere;
e. Condannare la società “ in persona del l.r.p.t. a Controparte_1 corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi;
f. Condannare la società “ in persona del l.r.p.t al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera;
g. Condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa;
Si costituiva la la quale contestava ed impugnava quanto dedotto eccepito Controparte_1 ed allegato dalla controparte e nello specifico affermanva che:
a. con determina n°71 del 19.05.2014 il Comune di San Calogero (VV) accoglieva la richiesta presentata dall'impresa quale Controparte_4 appaltatrice del servizio di “disinquinamento e risanamento ambientale nei comuni di – Mileto – Filandari per la realizzazione di una piattaforma Parte_1 depurativa consortile in località Coccumella del Comune di San Calogero (VV) e relativi collettori di adduzione”, di affidamento in subappalto di tali lavori alla società odierna ricorrente, sulla scorta del contratto di subappalto intervenuto tra le parti in data 05.11.2013
b. la società ricorrente, a seguito delle prestazioni eseguite in virtù di tale accordo, in particolare “disinquinamento e risanamento ambientale nei comuni di Parte_1
– Mileto – Filandari per la realizzazione di una piattaforma depurativa consortile in località Coccumella del Comune di San Calogero (VV) e relativi collettori di adduzione”, emetteva fattura n°437 del 18.09.2014 per un importo pari ad €
285.520,32 iva compresa intestata al Comune di;
Parte_1
c. in data 22.09.2014 il Comune di , previa autorizzazione della Regione Parte_1
Calabria, certificava all'impresa ricorrente il pagamento di tale somma, provvedendo quindi a due distinti pagamenti parziali, il primo di € 179.996,50 in data 30.12.2014, ed il secondo di € 24.996,50 in data 10.02.2016;
d. ad oggi, pertanto, la società ricorrente vanta un credito residuo nei confronti del
Comune di di € 80.523,82; Parte_1
e. sulla scorta di tutto quanto sopra e di tutta la documentazione prodotta, il Giudice adito emetteva decreto ingiuntivo n. 356/2016 per l'importo corrispondente oltre interessi;
All'udienza del 20.02.2017, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c, così come formulata da parte attrice. All'udienza del 12.09.2017, parte attorea depositava l'originale dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo regolarmente notificata alla Controparte_2
il Tribunale, stante l'assenza del terzo, dichiarava la contumacia della
[...] [...]
e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Tribunale, a Controparte_2 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2018, ammetteva per parte opposta la prova testimoniale per come articolata nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c ad eccezione delle espressioni valutative;
per parte opponente ammetteva la prova del contrario sui capitoli di parte opposta e la prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria n. 3 di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ad eccezione dei capitoli 4 e 5 perché valutativi.
Il Giudicante all'udienza del 22 novembre 2021 sperimentava con i procuratori delle parti un'ipotesi di bonario componimento così articolato: pagherà a Parte_1 Controparte_1 la somma di 70.000 € e null'altro sarà dovuto. Le spese legali rimangono a carico del
[...] [...]
per l'importo di 10.000 €, oltre oneri di legge.” Il tentativo di conciliazione, tuttavia, Parte_1 non andava a buon fine. In data 28.03.2023, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU e ritenendo la causa matura per la decisione onerava le parti al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 19 giugno 2025 il procedimento vedeva il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass, Civ. sez. 5- , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Preliminarmente è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 13533/2001) ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Pertanto, la parte opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il Comune di contesta il credito opposto ritenendo che i lavori Parte_1 non erano stati ultimati in tempo utile, avendo la ditta appaltatrice accumulato, alla data dell'08.08.2014 un ritardo di 1148 giorni. Parte convenuta per contro, invece, affermava che i ritardi e le incompletezze erano imputabili ad una frana – oltre al mancato allaccio da parte dell'Enel per problematiche estranee alle parti – che pregiudicava l'appalto in essere ma comunque non il subappalto che era già integralmente realizzato. In fase istruttoria, dalla deposizione dei testi citati, emergeva che per i lavori eseguiti dalla era stato emesso certificato di Controparte_1 ultimazione lavori e relativo certificato di pagamento, successivamente revocati.
I. Infatti, i testi hanno dichiarato che:
1. Teste nato a [...] il [...]: A.D.R. Cap. a): ho firmato un Tes_1 certificato di ultimazione lavori relativo alla realizzazione di una parte di una piattaforma depurativa al servizio dei Comuni di Mileto e tra settembre Parte_1
e Ottobre 2014, con relativo certificato di pagamento passato poi in Ragioneria;
A.D.R. Cap d): Confermo quanto mi si chiede. Se è stato emesso il certificato di pagamento significa che è stata effettuata una contabilità dello stato di avanzamento di riferimento da parte della direzione lavori, a valle della quale contabilità viene emesso in modo automatico il certificato di pagamento e io l'ho firmato;
2. Teste nato a [...] il [...]: A.D.R. Cap. D): Testimone_2 questo è quello che risulta in atti, ma poi ho fatto la revoca dello stato finale in ho accertato che il depuratore non era ultimato e non funzionante;
A.D.R. avv. Picazio: mancavano delle opere riportate in alcuni certificati della commissione di collaudo e altri, nel frattempo, erano stati anche rubati;
il depuratore è composto da opere in cemento armato e in apparecchiature elettrodomestiche. Mancava il completamento di entrambe, nello specifico non ricordo.
Pertanto, dalle deposizioni emergeva che:
1. Per i lavori effettuati dalla il Comune di Controparte_1 Parte_2 emetteva Certificato di fine lavori e relativo Certificato di pagamento;
2. Lo stato finale dei lavori veniva revocato, per mancanza di alcune opere.
Orbene, nel caso che ci occupa non sono emersi elementi tali a suffragare le contestazioni astratte di parte attrice, atteso che vi un generico riferimento alla non conformità delle opere, senza indicazione alcuna delle effettive prestazioni cui era tenuta la subappaltatrice..
Parte opponente, infatti, contesta in maniera assolutamente generica il credito vanato dalla convenuta senza indicare:
a) quali erano i lavori cui era tenuta la subappaltatrice;
b) per quali opere vi erano delle difformità rispetto il progetto finale (alla fine dei lavori veniva rilasciato il certificato di fine lavori)- Le contestazioni astratte, prive di dettagli rispetto al caso concreto, sono da ritenersi assolutamente generiche poiché non evidenziano in modo puntuale i pregiudizi e le ragioni poste a fondamento della domanda di opposizione
La domanda introduttiva del giudizio va pertanto rigettata e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 356/2016, RG
1323/2016, emesso in data 25.08.2016 e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia.
DICHIARA esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 356/2016, RG 1323/2016, emesso in data 25.08.2016
e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia;
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro € 7.052,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, lì 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679/2016 R.G. pendente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano Muzzopappa ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Pizzo, alla via Nazionale c/da Mazzotta, giusta procura in atti.
-parte opponente-
E
(C.F. e P. IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Picazio ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo telematico PEC: Email_1
-parte opposta-
Nonché
contumace nel presente giudizio, come da Controparte_2 documenti in atti
- Parte terza chiamata in causa-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il in persona del Sindaco, legale rappresentate pro Parte_2 tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2016, RG 1323/2016, emesso in data 25.08.2016 e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo quanto segue:
a. Autorizzare la chiamata in causa della ditta appaltatrice “ Controparte_2
in liquidazione, in persona del liquidatore e del
[...] Controparte_2 commissario liquidatore dr;
CP_3
b. Dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla società “
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
c. Accertare e dichiarare la responsabilità della società “ Controparte_1 in persona del l.r.p.t. per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera;
d. Accertare e dichiarare risolto il contratto di sub appalto stipulato tra la società appaltatrice “ e la sub Controparte_4 appaltatrice “ per grave inadempimento della sub Controparte_1 appaltatrice ed anche per l'immotivato abbandono del cantiere;
e. Condannare la società “ in persona del l.r.p.t. a Controparte_1 corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi;
f. Condannare la società “ in persona del l.r.p.t al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera;
g. Condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa;
Si costituiva la la quale contestava ed impugnava quanto dedotto eccepito Controparte_1 ed allegato dalla controparte e nello specifico affermanva che:
a. con determina n°71 del 19.05.2014 il Comune di San Calogero (VV) accoglieva la richiesta presentata dall'impresa quale Controparte_4 appaltatrice del servizio di “disinquinamento e risanamento ambientale nei comuni di – Mileto – Filandari per la realizzazione di una piattaforma Parte_1 depurativa consortile in località Coccumella del Comune di San Calogero (VV) e relativi collettori di adduzione”, di affidamento in subappalto di tali lavori alla società odierna ricorrente, sulla scorta del contratto di subappalto intervenuto tra le parti in data 05.11.2013
b. la società ricorrente, a seguito delle prestazioni eseguite in virtù di tale accordo, in particolare “disinquinamento e risanamento ambientale nei comuni di Parte_1
– Mileto – Filandari per la realizzazione di una piattaforma depurativa consortile in località Coccumella del Comune di San Calogero (VV) e relativi collettori di adduzione”, emetteva fattura n°437 del 18.09.2014 per un importo pari ad €
285.520,32 iva compresa intestata al Comune di;
Parte_1
c. in data 22.09.2014 il Comune di , previa autorizzazione della Regione Parte_1
Calabria, certificava all'impresa ricorrente il pagamento di tale somma, provvedendo quindi a due distinti pagamenti parziali, il primo di € 179.996,50 in data 30.12.2014, ed il secondo di € 24.996,50 in data 10.02.2016;
d. ad oggi, pertanto, la società ricorrente vanta un credito residuo nei confronti del
Comune di di € 80.523,82; Parte_1
e. sulla scorta di tutto quanto sopra e di tutta la documentazione prodotta, il Giudice adito emetteva decreto ingiuntivo n. 356/2016 per l'importo corrispondente oltre interessi;
All'udienza del 20.02.2017, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c, così come formulata da parte attrice. All'udienza del 12.09.2017, parte attorea depositava l'originale dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo regolarmente notificata alla Controparte_2
il Tribunale, stante l'assenza del terzo, dichiarava la contumacia della
[...] [...]
e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Tribunale, a Controparte_2 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2018, ammetteva per parte opposta la prova testimoniale per come articolata nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c ad eccezione delle espressioni valutative;
per parte opponente ammetteva la prova del contrario sui capitoli di parte opposta e la prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria n. 3 di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ad eccezione dei capitoli 4 e 5 perché valutativi.
Il Giudicante all'udienza del 22 novembre 2021 sperimentava con i procuratori delle parti un'ipotesi di bonario componimento così articolato: pagherà a Parte_1 Controparte_1 la somma di 70.000 € e null'altro sarà dovuto. Le spese legali rimangono a carico del
[...] [...]
per l'importo di 10.000 €, oltre oneri di legge.” Il tentativo di conciliazione, tuttavia, Parte_1 non andava a buon fine. In data 28.03.2023, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU e ritenendo la causa matura per la decisione onerava le parti al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 19 giugno 2025 il procedimento vedeva il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass, Civ. sez. 5- , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Preliminarmente è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 13533/2001) ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Pertanto, la parte opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il Comune di contesta il credito opposto ritenendo che i lavori Parte_1 non erano stati ultimati in tempo utile, avendo la ditta appaltatrice accumulato, alla data dell'08.08.2014 un ritardo di 1148 giorni. Parte convenuta per contro, invece, affermava che i ritardi e le incompletezze erano imputabili ad una frana – oltre al mancato allaccio da parte dell'Enel per problematiche estranee alle parti – che pregiudicava l'appalto in essere ma comunque non il subappalto che era già integralmente realizzato. In fase istruttoria, dalla deposizione dei testi citati, emergeva che per i lavori eseguiti dalla era stato emesso certificato di Controparte_1 ultimazione lavori e relativo certificato di pagamento, successivamente revocati.
I. Infatti, i testi hanno dichiarato che:
1. Teste nato a [...] il [...]: A.D.R. Cap. a): ho firmato un Tes_1 certificato di ultimazione lavori relativo alla realizzazione di una parte di una piattaforma depurativa al servizio dei Comuni di Mileto e tra settembre Parte_1
e Ottobre 2014, con relativo certificato di pagamento passato poi in Ragioneria;
A.D.R. Cap d): Confermo quanto mi si chiede. Se è stato emesso il certificato di pagamento significa che è stata effettuata una contabilità dello stato di avanzamento di riferimento da parte della direzione lavori, a valle della quale contabilità viene emesso in modo automatico il certificato di pagamento e io l'ho firmato;
2. Teste nato a [...] il [...]: A.D.R. Cap. D): Testimone_2 questo è quello che risulta in atti, ma poi ho fatto la revoca dello stato finale in ho accertato che il depuratore non era ultimato e non funzionante;
A.D.R. avv. Picazio: mancavano delle opere riportate in alcuni certificati della commissione di collaudo e altri, nel frattempo, erano stati anche rubati;
il depuratore è composto da opere in cemento armato e in apparecchiature elettrodomestiche. Mancava il completamento di entrambe, nello specifico non ricordo.
Pertanto, dalle deposizioni emergeva che:
1. Per i lavori effettuati dalla il Comune di Controparte_1 Parte_2 emetteva Certificato di fine lavori e relativo Certificato di pagamento;
2. Lo stato finale dei lavori veniva revocato, per mancanza di alcune opere.
Orbene, nel caso che ci occupa non sono emersi elementi tali a suffragare le contestazioni astratte di parte attrice, atteso che vi un generico riferimento alla non conformità delle opere, senza indicazione alcuna delle effettive prestazioni cui era tenuta la subappaltatrice..
Parte opponente, infatti, contesta in maniera assolutamente generica il credito vanato dalla convenuta senza indicare:
a) quali erano i lavori cui era tenuta la subappaltatrice;
b) per quali opere vi erano delle difformità rispetto il progetto finale (alla fine dei lavori veniva rilasciato il certificato di fine lavori)- Le contestazioni astratte, prive di dettagli rispetto al caso concreto, sono da ritenersi assolutamente generiche poiché non evidenziano in modo puntuale i pregiudizi e le ragioni poste a fondamento della domanda di opposizione
La domanda introduttiva del giudizio va pertanto rigettata e, per l'effetto, va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 356/2016, RG
1323/2016, emesso in data 25.08.2016 e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia.
DICHIARA esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 356/2016, RG 1323/2016, emesso in data 25.08.2016
e depositato in data 26.08.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia;
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro € 7.052,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, lì 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì