Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 1515
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Sentenza 9 ottobre 2025

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Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in una causa promossa da una locatrice (intimante) nei confronti di una società conduttrice (intimata) per sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso diverso dall'abitazione. La locatrice, erede del precedente proprietario, lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della società conduttrice. La conduttrice, dal canto suo, aveva eccepito l'inadempimento della locatrice in relazione a presunte infiltrazioni nell'immobile e contestava la validità della clausola contrattuale che prevedeva un aumento progressivo del canone. La locatrice aveva inizialmente richiesto il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni scaduti, quantificati in € 8.280,00, per poi accettare la quantificazione di € 9.050,00 proposta dalla controparte per i canoni maturati fino al rilascio effettivo dell'immobile.

Il Giudice, pur dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per intervenuta riconsegna dell'immobile in data 17.05.2022, ha proceduto all'accertamento della fondatezza della domanda ai fini della decisione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto che la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere accolta, poiché la conduttrice non aveva fornito prova del pagamento dei canoni dovuti, anzi aveva riconosciuto una morosità di € 9.050,00. L'eccezione di inadempimento della locatrice per presunte infiltrazioni è stata rigettata, in quanto la conduttrice non aveva specificato i vizi, le date e l'entità degli stessi, e in ogni caso la Suprema Corte ha statuito che i vizi dell'immobile non legittimano la riduzione unilaterale del canone. La clausola contrattuale sull'aumento progressivo del canone è stata ritenuta legittima, in quanto espressione di libera contrattazione e non elusiva dell'art. 32 della legge n. 392/1978, dato che le parti erano libere di fissare un canone iniziale e di prevedere modifiche nel corso del rapporto, purché il criterio di variazione fosse predeterminato e non finalizzato a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria. Pertanto, il Tribunale ha condannato la società conduttrice al pagamento della somma di € 9.050,00 per canoni scaduti, oltre interessi legali, e alle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato della locatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 1515
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1515
    Data del deposito : 9 ottobre 2025

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