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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5434/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005659000 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.06.2025 e depositato il 14.07.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005659000, notificatagli in data
16.06.2025, con cui l'Agente della CO intimava il pagamento della somma di € 22.219,00, minacciando l'iscrizione del fermo sul motociclo tg. Targa_1 [Preavviso Fermo Amministrativo.
Il ricorso ha investito, per quanto di competenza di questa Corte, n. 9 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 17.028,55, deducendo quale unico motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti presupposti, successiva alla loro notifica, richiamando a sostegno la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016. Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO (di seguito, ADER), la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver notificato diversi atti interruttivi e invocando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale Covid-19, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'atto impugnato di esclusiva competenza dell'Agente della CO.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo l'applicabilità del termine ordinario decennale ai crediti erariali quali IRPEF e IVA, citando a supporto l'ordinanza della Cassazione n.
15281/2025.
Con ordinanza n. 3010/2025 del 10.11.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 23.01.2026 . All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da ADER, e di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
L'eccezione di tardività è infondata e deve essere rigettata. L'atto impugnato nel presente giudizio è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata al ricorrente in data 16.06.2025. Il ricorso è stato notificato in data 26.06.2025, dunque nel pieno rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del
D.Lgs. 546/92. La doglianza del ricorrente non verte su vizi originari delle cartelle presupposte, ma su un fatto estintivo del credito (la prescrizione) che si assume maturato successivamente alla loro notifica, vizio che può essere fatto valere con l'impugnazione del primo atto successivo della riscossione, quale è il preavviso di fermo.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate è, invece, fondata. L'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo, atto proprio ed esclusivo dell'Agente della CO, unico soggetto legittimato a resistere alle impugnazioni che lo concernono. L'attività dell'Ente impositore si esaurisce con la formazione e la consegna del ruolo, mentre le successive fasi della riscossione, inclusa l'adozione di misure cautelari come il fermo, sono di competenza esclusiva di ADER. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La controversia è, nella sostanza, fondata sulla asserita prescrizione dei crediti tributari oggetto del preavviso di fermo. Il ricorrente invoca l'applicazione generalizzata del termine quinquennale, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016.
Ritiene questo Collegio che tale prospettazione non possa essere accolta. Occorre distinguere la natura dei crediti azionati. Per quanto concerne i crediti relativi all'IRPEF (cartella n. 29520140016695166000 e avvisi di accertamento nn. TXXTXXM000126 e TXXTXXM000090), la Corte aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui tali crediti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. La prestazione tributaria relativa alle imposte sui redditi, pur dovuta con cadenza annuale, è autonoma per ogni singolo periodo d'imposta e non può essere assimilata alle "prestazioni periodiche" soggette al termine breve di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. . Il richiamo del ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 non è pertinente al caso di specie, in quanto tale pronuncia si è limitata a escludere la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella, ma non ha modificato la natura del termine di prescrizione originariamente previsto per ciascun tributo. Essendo il termine per l'IRPEF ab origine decennale, nessuna prescrizione può dirsi maturata per tali crediti.
Per quanto concerne gli altri crediti, relativi a tributi locali (TARI, IMU) ed alla tassa automobilistica, per i quali opera pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, l'eccezione del ricorrente è ugualmente infondata. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della CO, emerge che il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto da una serie di atti, tra cui plurimi avvisi di intimazione
(notificati, tra le altre date, il 20.06.2017, il 10.05.2023 e il 06.11.2023, regolarmente portati a conoscenza del contribuente. Tali atti, avendo natura di intimazione ad adempiere, sono idonei a costituire in mora il debitore e a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Inoltre, come correttamente eccepito da ADER, occorre tenere conto della sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ha comportato anche la sospensione dei termini di prescrizione per un corrispondente periodo di tempo (541 giorni), che deve essere computato ai fini della verifica del decorso del termine quinquennale.
Alla luce di tali atti interruttivi e del periodo di sospensione legale, anche per i crediti soggetti a prescrizione breve non risulta decorso il termine quinquennale alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato
(16.06.2025).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - CO, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese vengono invece integralmente compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: 1) Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina.
2) Rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO.
3) Condanna il ricorrente, sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - CO, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
NI IN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5434/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005659000 TARI 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.06.2025 e depositato il 14.07.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005659000, notificatagli in data
16.06.2025, con cui l'Agente della CO intimava il pagamento della somma di € 22.219,00, minacciando l'iscrizione del fermo sul motociclo tg. Targa_1 [Preavviso Fermo Amministrativo.
Il ricorso ha investito, per quanto di competenza di questa Corte, n. 9 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 17.028,55, deducendo quale unico motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti presupposti, successiva alla loro notifica, richiamando a sostegno la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016. Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO (di seguito, ADER), la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver notificato diversi atti interruttivi e invocando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale Covid-19, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'atto impugnato di esclusiva competenza dell'Agente della CO.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo l'applicabilità del termine ordinario decennale ai crediti erariali quali IRPEF e IVA, citando a supporto l'ordinanza della Cassazione n.
15281/2025.
Con ordinanza n. 3010/2025 del 10.11.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza del 23.01.2026 . All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da ADER, e di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
L'eccezione di tardività è infondata e deve essere rigettata. L'atto impugnato nel presente giudizio è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata al ricorrente in data 16.06.2025. Il ricorso è stato notificato in data 26.06.2025, dunque nel pieno rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del
D.Lgs. 546/92. La doglianza del ricorrente non verte su vizi originari delle cartelle presupposte, ma su un fatto estintivo del credito (la prescrizione) che si assume maturato successivamente alla loro notifica, vizio che può essere fatto valere con l'impugnazione del primo atto successivo della riscossione, quale è il preavviso di fermo.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate è, invece, fondata. L'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo, atto proprio ed esclusivo dell'Agente della CO, unico soggetto legittimato a resistere alle impugnazioni che lo concernono. L'attività dell'Ente impositore si esaurisce con la formazione e la consegna del ruolo, mentre le successive fasi della riscossione, inclusa l'adozione di misure cautelari come il fermo, sono di competenza esclusiva di ADER. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La controversia è, nella sostanza, fondata sulla asserita prescrizione dei crediti tributari oggetto del preavviso di fermo. Il ricorrente invoca l'applicazione generalizzata del termine quinquennale, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016.
Ritiene questo Collegio che tale prospettazione non possa essere accolta. Occorre distinguere la natura dei crediti azionati. Per quanto concerne i crediti relativi all'IRPEF (cartella n. 29520140016695166000 e avvisi di accertamento nn. TXXTXXM000126 e TXXTXXM000090), la Corte aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui tali crediti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. La prestazione tributaria relativa alle imposte sui redditi, pur dovuta con cadenza annuale, è autonoma per ogni singolo periodo d'imposta e non può essere assimilata alle "prestazioni periodiche" soggette al termine breve di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. . Il richiamo del ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 non è pertinente al caso di specie, in quanto tale pronuncia si è limitata a escludere la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella, ma non ha modificato la natura del termine di prescrizione originariamente previsto per ciascun tributo. Essendo il termine per l'IRPEF ab origine decennale, nessuna prescrizione può dirsi maturata per tali crediti.
Per quanto concerne gli altri crediti, relativi a tributi locali (TARI, IMU) ed alla tassa automobilistica, per i quali opera pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, l'eccezione del ricorrente è ugualmente infondata. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della CO, emerge che il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto da una serie di atti, tra cui plurimi avvisi di intimazione
(notificati, tra le altre date, il 20.06.2017, il 10.05.2023 e il 06.11.2023, regolarmente portati a conoscenza del contribuente. Tali atti, avendo natura di intimazione ad adempiere, sono idonei a costituire in mora il debitore e a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Inoltre, come correttamente eccepito da ADER, occorre tenere conto della sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ha comportato anche la sospensione dei termini di prescrizione per un corrispondente periodo di tempo (541 giorni), che deve essere computato ai fini della verifica del decorso del termine quinquennale.
Alla luce di tali atti interruttivi e del periodo di sospensione legale, anche per i crediti soggetti a prescrizione breve non risulta decorso il termine quinquennale alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato
(16.06.2025).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - CO, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese vengono invece integralmente compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: 1) Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina.
2) Rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - CO.
3) Condanna il ricorrente, sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - CO, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
NI IN