TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.SS AN Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 689/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 marzo 2025 da parte di:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Ferrara (FE) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in allegato al presente atto, dall'Avv. Luca Nicolussi (C.F. - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Francesco Mantovani (C.F. Email_1
- PEC: entrambi del Foro di Ferrara ai C.F._4 Email_2
cui indirizzi di posta elettronica certificata, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge, ed eleggono domicilio presso il loro studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni
n. 70/b
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel rispetto reciproco.
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, impegnandosi a far mantenere alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché a fornirle le cure, l'educazione, l'istruzione ed a farle conservare, nei periodi di tempo di seguito disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. La residenza della minore è fiSSta presso la casa sita Ferrara, Via Gaetano Zirardini n. 5, dove abiterà con la madre, in funzione di genitore collocatario.
4. Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione adibita a residenza familiare entro il Controparte_1
termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione. Qualora non sarà rinvenuta altra idonea abitazione per cause oggettive non imputabili al sig. sarà conceSS CP_1 sin da ora un'ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni.
5. Con riferimento al diritto di visita, il padre avrà il diritto-dovere di vedere e stare con la figlia liberamente, previo accordo con la madre. In caso di disaccordo il padre avrà diritto di stare con la figlia almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00, nonché a domeniche alternate dalle ore 10 alle 18.30. Il pernotto presso la nuova abitazione del padre potrà avvenire due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica alle ore 18.30. Il pernotto presso il padre resta subordinato al fatto che il medesimo abbia un'abitazione idonea ad ospitare la figlia, e pertanto dovrà essere munita di apposita stanza da letto dedicata alla figlia.
6. Le vacanze scolastiche verranno distribuite come segue: Durante le vacanze natalizie: il 24 e il 26 dicembre di ciascun anno, la figlia rimarrà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, con rotazione ad anni alterni e con la possibilità di accordarsi affinché la figlia nei predetti giorni poSS pranzare con un genitore e cenare con l'altro. Dal 27 dicembre al 1 gennaio di ciascun anno, la figlia rimarrà con un genitore e dal 2 gennaio al 7 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con il padre alternando di anno in anno fra i genitori i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche suddivisibili in due periodi di una settimana o tre da cinque giorni. Le vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e se le ferie dei genitori coincidessero verranno suddivise metà ciascuno. Il pernotto presso il padre resta subordinato al fatto che il medesimo abbia un'abitazione idonea ad ospitare la figlia.
2 7. Si prevede, nello spirito dell'affido condiviso, che i genitori siano liberi di concordare modifiche alla presente calendarizzazione. Ciascun coniuge, nel periodo in cui avrà con sé la figlia, dovrà comunicare il proprio recapito, anche telefonico e dovrà informare l'altro circa eventuali spostamenti.
8. Fermo restando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, disporre che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della steSS. Sulle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, nei giorni in cui la figlia rimarrà con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità della minore. In ogni caso i genitori si impegnano a contattarsi frequentemente e a condividere le scelte più rilevanti per la figlia, a mantenere coerenti le scelte educative, così da consentire alla medesima una corretta e serena crescita.
9. Riguardo al contributo relativo al mantenimento della figlia, pur essendo entrambe le parti onerate di farsi carico in egual misura degli oneri di mantenimento diretto, il Sig. concorrerà al CP_1
mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra entro e non oltre il giorno Per_1 Pt_1
25 (venticinque) di ogni mese a far data dall'omologa della separazione, l'importo complessivo di €
100,00, somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge, a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla steSS.
10. Le spese straordinarie, relative al mantenimento dei figli, sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicato: − Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
− Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. − Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa;
− Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche;
d) Attrezzature e abbigliamento completo per attività sportive dei figli e capi spalla;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
3 Spese di custodia (baby-sitter) c) Vacanze e campi estivi. Si rimanda nel dettaglio, fatto salvo quanto indicato al punto 9 delle condizioni di separazione, al protocollo del Tribunale di Ferrara.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco;
nessun assegno di mantenimento, pertanto, verrà posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
12. Nell'ambito del riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si dà atto che la sig.ra Parte_1 ha già corrisposto l'importo di € 1.000,00 (mille) al sig. al fine di
[...] Controparte_1
contribuire alle spese del contratto di locazione relativo al nuovo alloggio del marito, con particolare riferimento al deposito cauzionale ivi previsto.
13. L'autovettura Ford Puma Tg. GC851KH, intestata alla Sig.ra rimarrà nella Pt_1
disponibilità esclusiva delle medesima, mentre al sig. sarà ceduta a titolo gratuito Controparte_1
l'autovettura Lancia Y tg. DE510FG di proprietà del dott. entro 15 giorni dalla Persona_2
pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione con spese di paSSggio di proprietà a carico del dott. Persona_2
14. L'assegno unico e ogni altra forma di sostegno economico pubblico previsto per le famiglie con figli a carico, le agevolazioni e le detrazioni fiscali per figli a carico, spetteranno al 100% alla sig.ra in funzione di genitore collocatario. Pt_1
15. I ricorrenti, attuate le condizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver altro da pretendere vicendevolmente.
16. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non neceSSrio (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
3.11.1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a Ferrara il 3 giugno 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 69 Parte 1 Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.SS AN Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.SS AN Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 689/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 marzo 2025 da parte di:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Ferrara (FE) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in allegato al presente atto, dall'Avv. Luca Nicolussi (C.F. - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Francesco Mantovani (C.F. Email_1
- PEC: entrambi del Foro di Ferrara ai C.F._4 Email_2
cui indirizzi di posta elettronica certificata, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge, ed eleggono domicilio presso il loro studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni
n. 70/b
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel rispetto reciproco.
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, impegnandosi a far mantenere alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché a fornirle le cure, l'educazione, l'istruzione ed a farle conservare, nei periodi di tempo di seguito disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. La residenza della minore è fiSSta presso la casa sita Ferrara, Via Gaetano Zirardini n. 5, dove abiterà con la madre, in funzione di genitore collocatario.
4. Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione adibita a residenza familiare entro il Controparte_1
termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione. Qualora non sarà rinvenuta altra idonea abitazione per cause oggettive non imputabili al sig. sarà conceSS CP_1 sin da ora un'ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni.
5. Con riferimento al diritto di visita, il padre avrà il diritto-dovere di vedere e stare con la figlia liberamente, previo accordo con la madre. In caso di disaccordo il padre avrà diritto di stare con la figlia almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00, nonché a domeniche alternate dalle ore 10 alle 18.30. Il pernotto presso la nuova abitazione del padre potrà avvenire due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica alle ore 18.30. Il pernotto presso il padre resta subordinato al fatto che il medesimo abbia un'abitazione idonea ad ospitare la figlia, e pertanto dovrà essere munita di apposita stanza da letto dedicata alla figlia.
6. Le vacanze scolastiche verranno distribuite come segue: Durante le vacanze natalizie: il 24 e il 26 dicembre di ciascun anno, la figlia rimarrà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, con rotazione ad anni alterni e con la possibilità di accordarsi affinché la figlia nei predetti giorni poSS pranzare con un genitore e cenare con l'altro. Dal 27 dicembre al 1 gennaio di ciascun anno, la figlia rimarrà con un genitore e dal 2 gennaio al 7 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con il padre alternando di anno in anno fra i genitori i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche suddivisibili in due periodi di una settimana o tre da cinque giorni. Le vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e se le ferie dei genitori coincidessero verranno suddivise metà ciascuno. Il pernotto presso il padre resta subordinato al fatto che il medesimo abbia un'abitazione idonea ad ospitare la figlia.
2 7. Si prevede, nello spirito dell'affido condiviso, che i genitori siano liberi di concordare modifiche alla presente calendarizzazione. Ciascun coniuge, nel periodo in cui avrà con sé la figlia, dovrà comunicare il proprio recapito, anche telefonico e dovrà informare l'altro circa eventuali spostamenti.
8. Fermo restando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, disporre che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della steSS. Sulle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, nei giorni in cui la figlia rimarrà con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità della minore. In ogni caso i genitori si impegnano a contattarsi frequentemente e a condividere le scelte più rilevanti per la figlia, a mantenere coerenti le scelte educative, così da consentire alla medesima una corretta e serena crescita.
9. Riguardo al contributo relativo al mantenimento della figlia, pur essendo entrambe le parti onerate di farsi carico in egual misura degli oneri di mantenimento diretto, il Sig. concorrerà al CP_1
mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra entro e non oltre il giorno Per_1 Pt_1
25 (venticinque) di ogni mese a far data dall'omologa della separazione, l'importo complessivo di €
100,00, somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge, a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla steSS.
10. Le spese straordinarie, relative al mantenimento dei figli, sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicato: − Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
− Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. − Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa;
− Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche;
d) Attrezzature e abbigliamento completo per attività sportive dei figli e capi spalla;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
3 Spese di custodia (baby-sitter) c) Vacanze e campi estivi. Si rimanda nel dettaglio, fatto salvo quanto indicato al punto 9 delle condizioni di separazione, al protocollo del Tribunale di Ferrara.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco;
nessun assegno di mantenimento, pertanto, verrà posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
12. Nell'ambito del riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si dà atto che la sig.ra Parte_1 ha già corrisposto l'importo di € 1.000,00 (mille) al sig. al fine di
[...] Controparte_1
contribuire alle spese del contratto di locazione relativo al nuovo alloggio del marito, con particolare riferimento al deposito cauzionale ivi previsto.
13. L'autovettura Ford Puma Tg. GC851KH, intestata alla Sig.ra rimarrà nella Pt_1
disponibilità esclusiva delle medesima, mentre al sig. sarà ceduta a titolo gratuito Controparte_1
l'autovettura Lancia Y tg. DE510FG di proprietà del dott. entro 15 giorni dalla Persona_2
pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione con spese di paSSggio di proprietà a carico del dott. Persona_2
14. L'assegno unico e ogni altra forma di sostegno economico pubblico previsto per le famiglie con figli a carico, le agevolazioni e le detrazioni fiscali per figli a carico, spetteranno al 100% alla sig.ra in funzione di genitore collocatario. Pt_1
15. I ricorrenti, attuate le condizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver altro da pretendere vicendevolmente.
16. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non neceSSrio (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
3.11.1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a Ferrara il 3 giugno 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 69 Parte 1 Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.SS AN Perri
5