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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
N. R.G. V.G. 488/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giulia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 488/2025 promossa da:
residente in [...]is, Parte_1 elettivamente domiciliato in Gorla Minore, via Garibaldi 96, presso lo studio dell'Avv.
Brunella Brunetti che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
e
, residente in [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Livorno Piazza Andrea Sgarallino 3, presso lo studio dell'Avv. Cristina
Cerrai che la rappresenta e difende, giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrenti
con intervento del PM sede;
OGGETTO: “ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex 473 bis.51 c.p.c.” CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 19.03.2025 e 21.03.2025.
*****
Visto il ricorso congiunto presentato dalle parti in data13.02.2025, per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 2223/2018 pubblicata il 10/05/2018, laddove era previsto: - l'affido condiviso della figlia minore Per_ con collocazione prevalente presso la madre;
- il contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre di euro 300,00 mensili;
- la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese scolastiche, ricreative, mediche non mutuabili e straordinarie a favore della figlia minore;
rilevato, in particolare, che i ricorrenti a sostegno della domanda hanno dedotto: - che il
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2223/2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e;
- Parte_1 CP_1
che, con tale sentenza, il Tribunale ha preso atto degli accordi raggiunti dalle parti in
Per_ merito all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , disponendo: a) Per_ l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
b) il contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre di euro 300,00 mensili;
c) la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese scolastiche, ricreative, mediche non mutuabili e straordinarie a favore della figlia minore;
- che Pt_1
a) ha svolto attività di impiegato sino al 6.11.2024 presso LA
[...]
ITALY srl ed è attualmente in attesa di occupazione;
b) ha percepito negli ultimi tre anni un reddito pari a € 12.000,00 nell'anno 2024, € 21.000,00 nell'anno 2023 ed €
17.000,00 nell'anno 2022; c) ha rapporti bancari per euro 880,00 al 20.11.2024; d) non ha rapporti finanziari, non è titolare di diritti reali su beni immobili e mobili registrati;
e) ha in essere un contratto di leasing per l'autovettura targata FN551TP; - che
: a) svolge saltuariamente la professione di cuoca;
b) ha percepito Parte_2 un reddito netto negli ultimi tre anni pari a € 4.600,00 nell'anno 2024, € 5.710,00 nell'anno 2023 ed € 1.473,00 nell'anno 2022; c) ha rapporti bancari per € 700,00 al
13.12.2024; d) non ha rapporti finanziari;
e) non è titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, né vi sono in essere finanziamenti/mutui; - di aver
Pag. 2 di 5 raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Palermo N.2223/2018 pubblicata il 10/05/2018 divenuta definitiva;
rilevato che con le note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.04.2025 le parti hanno reso i chiarimenti richiesti in ordine al regime di frequentazione madre- figlia, rilevando l'impossibilità di prevedere, nel periodo scolastico, frequentazioni infrasettimanali madre-figlia ed una specifica calendarizzazione delle visite madre-figlia nel finesettimana a motivo della distanza delle abitazioni fra i genitori (circa 370 Km) e delle difficoltà organizzative che ne derivano, nonché della necessità di rispettare le esigenze scolastiche della minore che frequenta a il liceo dal lunedì al sabato sino ad ore
13.00 e gli impegni lavorativi della madre;
ritenuto che
il regime di frequentazione madre-figlia concordato dalle parti sia l'unico attuabile, tenuto conto della distanza tra le abitazione dei genitori (in regioni diverse), e comunque in grado di garantire un'adeguata relazione , anche in Parte_3
Per_ considerazione dell'età di quest'ultima ( oggi ha 15 anni e pertanto gli impegni scolastici della stessa, uniti alla distanza tra le abitazioni di cui si è detto, rendono ammissibile anche un regolamentazione del diritto di visita nei termini esposti in ricorso); precisato, in ogni caso, che detto regime delle visite madre/figlia deve intendersi quale
“regime minimo”, derogabile in melius in considerazione degli impegni scolastici della minore, anche con previsione di periodi compensativi più ampi nel periodo estivo ovvero nei periodi di chiusura della scuola nel corso dell'anno scolastico (per festività religiose o “ponti” per festività civili); letto il visto del PM;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51, ultimo comma, c.p.c., il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Palermo N.2223/2018, recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente: Per_ a) dispone che la figlia minore affidata ad entrambi i genitori, è collocata prevalentemente presso il padre, con attuale residenza in Busto Arsizio (VA);
Pag. 3 di 5 b) dispone che la madre non collocataria, salvo diverso accordo tra i genitori, terrà con sé la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, provvedendo alle spese e alla organizzazione dei viaggi di trasferimento. La figlia trascorrerà con la madre dal 30 dicembre al 5 gennaio gli anni dispari, e dall'inizio delle vacanze natalizie al 29 dicembre negli anni pari. Il periodo pasquale presso la madre previo accordo con la figlia, ad anni alterni. Nel periodo estivo la madre potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo continuativo di quindici giorni nel mese di agosto da concordare, entro il mese di marzo, con il padre l'alternanza dei periodi 1/15 – 16/31 agosto di ogni anno;
c) dispone che verserà a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00, che sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario al entro l'ultimo giorno di ogni mese, a decorrere dal Pt_1
mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione dall'anno successivo l'omologazione delle nuove condizioni;
Per_ d) dispone che le spese extra assegno di mantenimento relative alla figlia sono ripartite al 50% tra i genitori come regolate dalle “Linee Guida” del CNF del
29/11/2017 e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) interventi chirurgici, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cicli di psicoterapia e logopedia, cure termali e fisioterapiche;
c) visite, esami, analisi e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
- spese scolastiche (da documentare)
Pag. 4 di 5 che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi per lingua straniera, di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
f) per la preparazione ad esami di abilitazione e/o concorsi (libri, dispense, pernottamenti fuori sede). - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di musica e strumenti musicali;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.) d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, centri estivi, vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto (auto, moto) della figlia;
g) ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
e) dispone che le detrazioni e deduzioni fiscali saranno operate dai genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
f) dispone che l'assegno Unico e similari erogazioni statali e/o regionali e/o Comunali saranno richiesti dal padre nella percentuale nella loro interezza;
g) prende atto che i genitori si concedono il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche per la figlia minore;
h) dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Pisa nella camera di Consiglio del Tribunale di Pisa in data 7 aprile 2025
Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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