Art. 2.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.
La concessione delle anticipazioni avra' luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.
La concessione delle anticipazioni avra' luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.