TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2084/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: "nato a [...] il [...], rappresentato C.F. 1
e difeso dall'avv. Bernardino RC
e
Tarì SA (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta CU
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 11.05.2017 in Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Fasano anno 2017, n. 6, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 13.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Fasano anno 2017, n. 6, parte II, Serie A).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo TRIBUNALE DI BRINDISI
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. Affidamento e collocamento
Affidamento condiviso delle minori;
Collocamento prevalente presso la madre;
.
. Decisioni rilevanti da assumersi congiuntamente.
2. Diritto di visita del padre
⚫ Gli incontri avverranno presso la casa materna del sig. NO, ove attualmente egli dimora ed è ristretto in regime di arresti domiciliari. In caso di mutamento della misura restrittiva o della sua residenza, il NO provvederò a comunicare tempestivamente tali variazioni alla moglie. Visite: lunedi, mercoledi, venerdì dalle 16:00 alle 20:00;•
Fine settimana alterni: venerdì ore 20:00-domenica ore 20:00
•
Contatti telefonici o video: giorni non previsti, fascia oraria 18:00-19:00;
•
È garantito il diritto delle minori a mantenere relazioni affettive con nonni
.
e zii paterni, secondo le modalità e gli orari sopra indicati per il padre.
3. Alternanza delle festività
Anni pari (es. 2026) - Anni dispari (es. 2025) Festività con il padre con la madre
Vigilia di Natale (24 dic.) con il padre con la madre con il padre Natale (25 dic.) con la madre
Santo Stefano (26 dic.) con il padre con la madre
Capodanno (31 dic.-1 gen.) con la madre con il padre
IA (6 gennaio) con il padre con la madre
Pasqua con la madre con il padre
Lunedi di Pasquetta con il padre con la madre
Ferragosto con la madre con il padre Halloween con il padre con la madre
I compleanni saranno trascorsi per metà giornata con ciascun genitore.
4. SS UN NI
Interamente percepito dalla sig.ra TA SA:
Il padre rinuncia a qualsiasi pretesa in merito.
Дан lote TRIBUNALE DI BRINDISI
5. Mantenimento
Il sig. NO verserà euro 150,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro
300,00 mensili, entro il 5 di ogni mese;
L'importo di euro 300,00 sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra TA SA coordinate IBAN: [...] -
Banca Intesa San Paolo;
L'importo sarà rivalutato automaticamente su base ISTAT FOI, con decorrenza annuale.
6. Spese straordinarie
Suddivisione al 50%;
Richiesta dietro presentazione della documentazione da parte della madre;
Pagamento entro 10 giorni tramite bonifico tracciabile.
7. Polizze assicurative e conti delle minori
. Le polizze assicurative stipulate alla nascita delle figlie non potranno essere riscattate prima della maggiore età;
Tenuto conto che il sig. NO non è attualmente nelle condizioni di contribuire al pagamento dei premi annui delle suddette polizze, la sig.ra
TA SA potrà provvedere in via anticipata al pagamento dei premi assicurativi, con diritto di rivalsa nei confronti del padre anche in sede giudiziale, qualora egli abbia a riprendere attività lavorativa retribuita;
I conti correnti "salvadanaio" resteranno attivi e vincolati all'interesse esclusivo delle figlie sino al compimento del 18° anno di età di ciascuna figlia e potranno essere movimentati esclusivamente nell'interesse delle minori e previa decisione congiunta di entrambi i genitori, formalizzata per iscritto.
8. Casa coniugale e spese condominiali
La casa resta assegnata alla madre;
Il padre verserà il 50% degli oneri condominiali arretrati maturati fino al
25.10.2023.
9. Rinuncia reciproca agli assegni tra coniugi
Entearabe le parti rinunciano all'assegno di mantenimento reciproco. ба вон TRIBUNALE DI BRINDISI
10. Clausola di revisione
. Le condizioni potranno essere modificate in caso di sopravvenute e documentate variazioni economiche o personali.
Fasano, li 3 ottobre 2025
TA SA NO LE
Ich hote vv. IE CU atgis RC
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2084/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: "nato a [...] il [...], rappresentato C.F. 1
e difeso dall'avv. Bernardino RC
e
Tarì SA (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta CU
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 11.05.2017 in Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Fasano anno 2017, n. 6, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 13.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Fasano anno 2017, n. 6, parte II, Serie A).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo TRIBUNALE DI BRINDISI
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. Affidamento e collocamento
Affidamento condiviso delle minori;
Collocamento prevalente presso la madre;
.
. Decisioni rilevanti da assumersi congiuntamente.
2. Diritto di visita del padre
⚫ Gli incontri avverranno presso la casa materna del sig. NO, ove attualmente egli dimora ed è ristretto in regime di arresti domiciliari. In caso di mutamento della misura restrittiva o della sua residenza, il NO provvederò a comunicare tempestivamente tali variazioni alla moglie. Visite: lunedi, mercoledi, venerdì dalle 16:00 alle 20:00;•
Fine settimana alterni: venerdì ore 20:00-domenica ore 20:00
•
Contatti telefonici o video: giorni non previsti, fascia oraria 18:00-19:00;
•
È garantito il diritto delle minori a mantenere relazioni affettive con nonni
.
e zii paterni, secondo le modalità e gli orari sopra indicati per il padre.
3. Alternanza delle festività
Anni pari (es. 2026) - Anni dispari (es. 2025) Festività con il padre con la madre
Vigilia di Natale (24 dic.) con il padre con la madre con il padre Natale (25 dic.) con la madre
Santo Stefano (26 dic.) con il padre con la madre
Capodanno (31 dic.-1 gen.) con la madre con il padre
IA (6 gennaio) con il padre con la madre
Pasqua con la madre con il padre
Lunedi di Pasquetta con il padre con la madre
Ferragosto con la madre con il padre Halloween con il padre con la madre
I compleanni saranno trascorsi per metà giornata con ciascun genitore.
4. SS UN NI
Interamente percepito dalla sig.ra TA SA:
Il padre rinuncia a qualsiasi pretesa in merito.
Дан lote TRIBUNALE DI BRINDISI
5. Mantenimento
Il sig. NO verserà euro 150,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro
300,00 mensili, entro il 5 di ogni mese;
L'importo di euro 300,00 sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra TA SA coordinate IBAN: [...] -
Banca Intesa San Paolo;
L'importo sarà rivalutato automaticamente su base ISTAT FOI, con decorrenza annuale.
6. Spese straordinarie
Suddivisione al 50%;
Richiesta dietro presentazione della documentazione da parte della madre;
Pagamento entro 10 giorni tramite bonifico tracciabile.
7. Polizze assicurative e conti delle minori
. Le polizze assicurative stipulate alla nascita delle figlie non potranno essere riscattate prima della maggiore età;
Tenuto conto che il sig. NO non è attualmente nelle condizioni di contribuire al pagamento dei premi annui delle suddette polizze, la sig.ra
TA SA potrà provvedere in via anticipata al pagamento dei premi assicurativi, con diritto di rivalsa nei confronti del padre anche in sede giudiziale, qualora egli abbia a riprendere attività lavorativa retribuita;
I conti correnti "salvadanaio" resteranno attivi e vincolati all'interesse esclusivo delle figlie sino al compimento del 18° anno di età di ciascuna figlia e potranno essere movimentati esclusivamente nell'interesse delle minori e previa decisione congiunta di entrambi i genitori, formalizzata per iscritto.
8. Casa coniugale e spese condominiali
La casa resta assegnata alla madre;
Il padre verserà il 50% degli oneri condominiali arretrati maturati fino al
25.10.2023.
9. Rinuncia reciproca agli assegni tra coniugi
Entearabe le parti rinunciano all'assegno di mantenimento reciproco. ба вон TRIBUNALE DI BRINDISI
10. Clausola di revisione
. Le condizioni potranno essere modificate in caso di sopravvenute e documentate variazioni economiche o personali.
Fasano, li 3 ottobre 2025
TA SA NO LE
Ich hote vv. IE CU atgis RC