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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19102/2023
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] TORINO, senza ministero di Controparte_1 C.F._1
difesa.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione o in subordine l'inabilitazione di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 06/11/2023 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri Controparte_1
interessi perché affetta da psicosi schizofrenica.
Il ricorso e il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente, al legale rappresentante , in qualità di amministratore di sostegno della parte interdicenda, e Controparte_2
all'Avv. ARTONI, amministratore di sostegno della di lei sorella, sig. . Controparte_3
Il Giudice Relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, all'ascolto dalle parti intervenute e, all'esito, rimetteva la causa innanzi al Giudice per il proseguo.
A verbale del 12/02/2024 l'interessata dichiarava “non sono d'accordo a che mi venga disposta
l'interdizione”
Il Giudice Relatore disponeva quindi CTU per valutare la permanenza di una residua capacità di intendere e di volere, al fine di valutare lo strumento di tutela più idoneo.
Al termine dell'espletamento dell'attività del CTU, il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le conclusioni delle parti.
Il Collegio rimetteva la casa sul ruolo al fine di ricevere informazioni dal “DSM ASL Città di Torino S.C.
Rete Ospedale – Territorio Distretto 2” al fine di verificare “lo strumento di tutela maggiormente adeguato (..)”. Perveniva, pertanto, relazione aggiornata.
Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia della stante la sua mancata CP_1
costituzione, pur essendo comparsa personalmente all'udienza del 12.2.204 per il suo esame, ma non costituitasi tramite un difensore
Nel merito, la domanda del PM è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta anzitutto che è affetta da Schizofrenia Controparte_1
(cfr relazione ASL del 24.8.23).
pagina 2 di 5 La situazione clinica della parte interdicenda è complessa;
la è in carico dal Centro di Salute CP_1
Mentale già da molti anni (a partire dall'anno 2003) ed è attualmente affiancata da amministratore di sostegno.
La relazione ASL certifica che la psicopatologia è sorta in età giovanile e che nel corso del tempo la situazione si è “progressivamente cronicizzata”.
Nell'ultimo periodo, a partire dal 2023, il Servizio ha avviato con la paziente e con il precedente amministratore di sostegno (poi esonerata dall'incarico con provvedimento del 12/7/2023) un progetto di sistemazione abitativo e quindi di sostegno domiciliare.
La parte interdicenda presenta inoltre delle rilevanti compromissioni da un punto di vista psico-fisico
(instabilità posturale a seguito di frattura con deambulazione assistita, paziente in pregresso sovrappeso etc) essendo inoltre riportati disagi interpersonali (cfr. rel del 24/8/2023).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda;
la circostanza che la signora abbia risposto in modo abbastanza coerente alle CP_1
domande che le venivano poste, ha indotto il Tribunale a disporre consulenza psichiatrica sulla sua persona per valutare la permanenza di una residua capacità di intendere e di volere, al fine di disporre, se del caso, l'amministrazione di sostegno anziché l'interdizione.
Decisivo è dunque quanto precisato dal CTU in parte conclusiva “anche se potrebbe sembrare che la perizanda non versi in una condizione di infermità di mente così grave da avere una incapacità totale ai propri interessi, sono significative le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'udienza del 12.2.2024. La psichiatra curante ha comunicato che “ è affetta da psicosi schizofrenica e la diagnosi di cui CP_1
ha parlato oggi è stata fatta a seguito di accesso ad un P.S.; l'aspetto psicotico è attualmente CP_1
sotto controllo ma c'è un'assenza di consapevolezza e di critica del suo disturbo oltre che una sua fragilità che la porta ad essere facilmente manovrabile. Le è stata prescritta una terapia che fa ogni 24 giorni e che lei ogni tanto cambia a seguito delle consulenze che lei fa presso i P.S”.(cfr. pag. 23 Rel. del 26/7/2024 ).
Il CTU ha confermato la diagnosi ed ha precisato che “trattasi di infermità mentale abituale che la rende del tutto incapace a provvedere ai propri interessi”, osservando che “… tale infermità di mente abituale renda la perizianda del tutto incapace di provvedere ai propri interessi in quanto oltre alla incapacità di compiere atti di natura ordinaria e straordinaria senza l'aiuto di una terza persona, non è in grado di esprimere un consenso informato avendo compreso appieno quali sono le sue pagina 3 di 5 problematiche, non è in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alla gestione del quotidiano”.
Le conclusioni del CTU, il quale ha pertanto manifestato la necessità di disporre l'interdizione della ritenendo tale provvedimento l'unico in grado di offrire adeguata protezione alla Controparte_1
stessa, totalmente incapace di gestirsi autonomamente anche nelle minime esigenze quotidiane, non sembrano superarsi nemmeno dalla più recente relazione, inviata su richiesta di questo Tribunale, che rappresenta una situazione, dal punto di vista patologico, a ben vedere immutata (schizofrenia di tipo paranoide gestita con terapia farmacologica e periodiche visite), con la precisazione che la paziente
“appare consapevole della situazione attuale, ma non critica al riguardo” (cfr. Rel. Del 23/12/2024).
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda e degli esiti della CTU, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia pagina 4 di 5 più idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta;
del resto l'interessata, non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite e di CTU già liquidate con separato decreto, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e residente in [...]; Controparte_1
manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. spese di lite e di CTU come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST.
Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19102/2023
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] TORINO, senza ministero di Controparte_1 C.F._1
difesa.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione o in subordine l'inabilitazione di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 06/11/2023 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri Controparte_1
interessi perché affetta da psicosi schizofrenica.
Il ricorso e il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente, al legale rappresentante , in qualità di amministratore di sostegno della parte interdicenda, e Controparte_2
all'Avv. ARTONI, amministratore di sostegno della di lei sorella, sig. . Controparte_3
Il Giudice Relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, all'ascolto dalle parti intervenute e, all'esito, rimetteva la causa innanzi al Giudice per il proseguo.
A verbale del 12/02/2024 l'interessata dichiarava “non sono d'accordo a che mi venga disposta
l'interdizione”
Il Giudice Relatore disponeva quindi CTU per valutare la permanenza di una residua capacità di intendere e di volere, al fine di valutare lo strumento di tutela più idoneo.
Al termine dell'espletamento dell'attività del CTU, il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le conclusioni delle parti.
Il Collegio rimetteva la casa sul ruolo al fine di ricevere informazioni dal “DSM ASL Città di Torino S.C.
Rete Ospedale – Territorio Distretto 2” al fine di verificare “lo strumento di tutela maggiormente adeguato (..)”. Perveniva, pertanto, relazione aggiornata.
Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia della stante la sua mancata CP_1
costituzione, pur essendo comparsa personalmente all'udienza del 12.2.204 per il suo esame, ma non costituitasi tramite un difensore
Nel merito, la domanda del PM è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta anzitutto che è affetta da Schizofrenia Controparte_1
(cfr relazione ASL del 24.8.23).
pagina 2 di 5 La situazione clinica della parte interdicenda è complessa;
la è in carico dal Centro di Salute CP_1
Mentale già da molti anni (a partire dall'anno 2003) ed è attualmente affiancata da amministratore di sostegno.
La relazione ASL certifica che la psicopatologia è sorta in età giovanile e che nel corso del tempo la situazione si è “progressivamente cronicizzata”.
Nell'ultimo periodo, a partire dal 2023, il Servizio ha avviato con la paziente e con il precedente amministratore di sostegno (poi esonerata dall'incarico con provvedimento del 12/7/2023) un progetto di sistemazione abitativo e quindi di sostegno domiciliare.
La parte interdicenda presenta inoltre delle rilevanti compromissioni da un punto di vista psico-fisico
(instabilità posturale a seguito di frattura con deambulazione assistita, paziente in pregresso sovrappeso etc) essendo inoltre riportati disagi interpersonali (cfr. rel del 24/8/2023).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda;
la circostanza che la signora abbia risposto in modo abbastanza coerente alle CP_1
domande che le venivano poste, ha indotto il Tribunale a disporre consulenza psichiatrica sulla sua persona per valutare la permanenza di una residua capacità di intendere e di volere, al fine di disporre, se del caso, l'amministrazione di sostegno anziché l'interdizione.
Decisivo è dunque quanto precisato dal CTU in parte conclusiva “anche se potrebbe sembrare che la perizanda non versi in una condizione di infermità di mente così grave da avere una incapacità totale ai propri interessi, sono significative le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'udienza del 12.2.2024. La psichiatra curante ha comunicato che “ è affetta da psicosi schizofrenica e la diagnosi di cui CP_1
ha parlato oggi è stata fatta a seguito di accesso ad un P.S.; l'aspetto psicotico è attualmente CP_1
sotto controllo ma c'è un'assenza di consapevolezza e di critica del suo disturbo oltre che una sua fragilità che la porta ad essere facilmente manovrabile. Le è stata prescritta una terapia che fa ogni 24 giorni e che lei ogni tanto cambia a seguito delle consulenze che lei fa presso i P.S”.(cfr. pag. 23 Rel. del 26/7/2024 ).
Il CTU ha confermato la diagnosi ed ha precisato che “trattasi di infermità mentale abituale che la rende del tutto incapace a provvedere ai propri interessi”, osservando che “… tale infermità di mente abituale renda la perizianda del tutto incapace di provvedere ai propri interessi in quanto oltre alla incapacità di compiere atti di natura ordinaria e straordinaria senza l'aiuto di una terza persona, non è in grado di esprimere un consenso informato avendo compreso appieno quali sono le sue pagina 3 di 5 problematiche, non è in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alla gestione del quotidiano”.
Le conclusioni del CTU, il quale ha pertanto manifestato la necessità di disporre l'interdizione della ritenendo tale provvedimento l'unico in grado di offrire adeguata protezione alla Controparte_1
stessa, totalmente incapace di gestirsi autonomamente anche nelle minime esigenze quotidiane, non sembrano superarsi nemmeno dalla più recente relazione, inviata su richiesta di questo Tribunale, che rappresenta una situazione, dal punto di vista patologico, a ben vedere immutata (schizofrenia di tipo paranoide gestita con terapia farmacologica e periodiche visite), con la precisazione che la paziente
“appare consapevole della situazione attuale, ma non critica al riguardo” (cfr. Rel. Del 23/12/2024).
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda e degli esiti della CTU, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia pagina 4 di 5 più idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta;
del resto l'interessata, non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite e di CTU già liquidate con separato decreto, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e residente in [...]; Controparte_1
manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. spese di lite e di CTU come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST.
Dr. Alberto Tetamo
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