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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/11/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5761/2021 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Vincenzo Barone ed elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n. 71, come in atti
RICORRENTE
Contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Controparte_1
MO e dall'Avv. Francesco MO ed elettivamente domiciliato in Casagiove alla via Liguria p.co Merola 26, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 05.10.2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta senza un Controparte_1 regolare contratto dal 27.4.2020 al 24.5.2020;
- di essere stato poi formalmente assunto in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con decorrenza dal 25.5.2020, poi successivamente prorogato sino al 30.9.2020 e poi al 31.12.2020, a tempo pieno;
- di aver svolto mansioni di fattorino con inquadramento nel livello VI del CCNL
“Commercio e Turismo”;
- di aver rispettato nel corso di tutto il rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì alla domenica, escluso il martedì, dalle ore 17.00 alle 01.00;
1 - di aver percepito a titolo di retribuzione una somma pari a € 120,00 settimanali, inferiore a quanto indicato nelle buste paga;
- di non aver percepito la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario e lavoro notturno, l'indennità sostitutiva per ferie non godute e di non aver percepito nulla a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “accertare e dichiarare che tra il sig. e la “ è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato “a nero” dal 27.4.2020 al 24.5.2020;
.- accertare e dichiarare il diritto del sig. , nei confronti della “ Pt_1 [...]
, a percepire, con decorrenza dal 27.4.2020: le differenze retributive CP_1 tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante sulla base delle buste-paga;
l'indennità per ferie non godute;
i ratei di 13ma e 14ma mensilità non corrisposti, nonché le indennità per lavoro straordinario e quello notturno non versate, per
l'effetto,
.- condannare la “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, per le dette causali della somma di € 11.254.48
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
.- accertare e dichiarare il diritto del sig. nei confronti Parte_1 dell'azienda datrice di lavoro, a percepire il T.F.R., per l'effetto:
.- condannare la “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 1.113,99 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge), quale T.F.R. non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste e sino al soddisfo;
”. Spese vinte, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Nel merito deduceva che il ricorrente aveva percepito quanto spettante in quanto lo stesso, pur inquadrato a tempo pieno, aveva in realtà lavorato per sole quattro ore al giorno. Insisteva per il rigetto del ricorso.
2 Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, la causa è definita con sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso espressamente prevede, al n. 4), che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda nella evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione che si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio, è configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale.
Orbene, nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente specificati, essendo stati individuati i fatti costitutivi del diritto vantato. Infatti, in ricorso è indicato il periodo lavorato, l'orario di lavoro osservato, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e le mansioni svolte e sono specificamente indicate le pretese fatte valere.
Venendo al merito, bisogna in primo luogo analizzare la domanda diretta alla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con decorrenza sin dal 27.4.2020, prima della formale assunzione del 25.5.2020.
Sul punto, va rilevato come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna contestazione di tale circostanza fattuale sicché deve ritenersi provata la sussistenza tra il ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dal 27.4.2020.
Come è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c., prevede che “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i
3 fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Da tale disposizione consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine al periodo di lavoro senza formale inquadramento, lo stesso deve ritenersi provato.
È poi documentato che a decorrere dal 25.5.2020 il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo determinato con scadenza il
25.8.2020 con mansioni di fattorino (cfr. Unilav assunzione). Il contratto è stato poi prorogato sino al 30.9.2020 e infine fino al 31.12.2020 (cfr. comunicazioni Unilav relative alle proroghe).
Ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso e, quindi, dal 27.4.2020 sino al 31.12.2020, deve ora essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente sia
4 in ragione della minore retribuzione percepita sia a titolo di lavoro straordinario e notturno.
Occorre premettere che in ordine all'articolazione oraria della prestazione lavorativa anche nel periodo di lavoro irregolare, senza formale inquadramento, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività dalle 17.00 alle ore 01.00, tutti i giorni della settimana, ad eccezione del martedì, giorno di chiusura della pizzeria.
È poi documentato che il ricorrente, originariamente assunto a tempo parziale per 20 ore settimanali, sia stato poi inquadrato come lavoratore a tempo pieno. In tal senso depongono le comunicazioni Unilav relative alla proroga del contratto a tempo determinato, dalle quali risulta che da settembre 2020 sino alla cessazione del rapporto il lavoratore era inquadrato come lavoratore a tempo pieno per 40 ore settimanali nonché le buste paga prodotte, dalle quali risulta che il ricorrente già da giugno 2020 fosse inquadrato come lavoratore a tempo pieno.
A fronte di tali allegazioni e circostanze documentali, parte resistente si è limitata ad eccepire che il ricorrente avrebbe sempre lavorato per quattro ore giornaliere.
Ebbene, tale circostanza è tuttavia rimasta sfornita di prova.
Infatti, inattendibile è l'unico teste escusso di parte resistente, la quale peraltro è incorsa in decadenza, non avendo intimato alcun ulteriore teste.
Più precisamente, il teste , escusso all'udienza del 23 gennaio Testimone_1
2024, ha dichiarato: “ADR Ho lavorato per la pizzeria fino a CP_1 maggio/giugno 2023 per circa un anno. Non ricordo con precisione.
ADR Io stavo in cucina. Mi occupavo della preparazione delle pizze.
ADR Conosco il ricorrente. Lavorava presso la pizzeria come addetto alla consegna delle pizze. Ha lavorato da maggio 2020 sino a dicembre 2020.
ADR Ricordo il periodo di lavoro del ricorrente in quanto io già prima di essere assunto frequentavo la pizzeria come cliente e a volte mi davo appuntamento con alcuni miei clienti in quanto in quel periodo mi occupavo di mediazioni.
ADR lavorava dalle 18 sino alle 22 di sera. Spesso stavo lì quando Parte_1 lui lavorava alle dieci di sera, tutti i giorni della settimana, tranne il giorno di chiusura che è ancora il martedì.
ADR So riferire queste circostanze in quanto spesso stavo in pizzeria. Preciso che io tutt'ora vado spesso in pizzeria sin dal pomeriggio.
5 […]
ADR Frequentavo la pizzeria sia di mattina sia di pomeriggio che si sera, fino alle
23.00/24.00 di sera. Andavo quasi tutti i giorni della settimana in cui la pizzeria era aperta in quanto era un punto di riferimento e anche amici e clienti mi venivano a trovare presso la pizzeria”.
È evidente dalla lettura del verbale di udienza che la dichiarazione del teste, cliente della pizzeria nel periodo per cui è causa, non può assumere alcun rilievo sul piano probatorio benché lo stesso dichiari di aver frequentato assiduamente la pizzeria.
Nessun elemento in ordine all'orario di lavoro può desumersi anche dalle dichiarazioni rese dai testi indotti di parte ricorrente.
Infatti, deve rilevarsi come anche i testi escussi di parte ricorrente non abbiano potuto validamente riferire in ordine al rapporto intercorso tra le parti in causa in quanto soggetti non a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Con maggiore precisione, il teste di parte ricorrente , Testimone_2 escusso all'udienza del 23.01.2024, ha dichiarato: “ADR Conosco il ricorrente in quanto la madre fa le pulizie presso il mio centro studi e mi presentò il figlio il quale presso il mio centro studi ha conseguito il diploma alberghiero;
ADR Lui ha iniziato nell'a.s. 2019/2020 per il quarto anno e ha poi conseguito il diploma nell'anno scolastico 2020/2021.
ADR Lui ha conseguito il diploma alberghiero perché voleva aprire un'attività sua.
Lui lavorava presso la pizzeria e per questo io ho ordinato delle pizze CP_1 presso la pizzeria e lui ce le ha consegnate.
ADR Il ricorrente era addetto alla consegna;
ADR Ricordo che il ricorrente mi riferiva di non essersi collegato alle lezioni on line perché aveva fatto tardi a causa dei turni di lavoro.
ADR Ricordo che il primo maggio 2020 giorno in cui cadeva il compleanno di mia madre abbiamo ordinato sei – sette pizze e ce le venne a consegnare . Era di Pt_1 sera verso le 22.00.
ADR So che lavorava quasi tutti i giorni della settimana. Mi riferiva che non poteva prendere malattia anche perché non era stato contrattualizzato quantomeno all'inizio del rapporto.
6 ADR in ordine ai giorni in cui lavorava posso riferire che lui era presente alle lezioni sempre di martedì e mi riferiva che il martedì la pizzeria era chiusa. Gli altri giorni della settimana c'era sempre lui come addetto alla consegna presso la pizzeria.
ADR Che io sappia ha poi cambiato pizzeria ma non so riferire con precisione il periodo in cui ha lavorato presso la pizzeria . Credo abbia lavorato CP_1 fino alle festività di Natale 2020 perché ricordo di aver effettuato degli ordini anche in tale periodo ed è venuto il ricorrente ad effettuare le consegne. ADR Ho ordinato le pizze presso la pizzeria convenuta, nel periodo in questione in cui lavorava , Pt_1 circa una volta ogni due settimane.
ADR Ordinavo le pizze di sera nel fine settimana. La consegna veniva effettuata massimo per le 22.30/22.45.
ADR Io chiamavo in pizzeria. mi diede un numero di cellulare. A volte Pt_1 abbiamo preso i contatti dal profilo facebook della pizzeria.
ADR è venuto sempre ad effettuare le consegne. Solo in una circostanza Pt_1
non è venuto ma un addetto diverso in quanto era in malattia.”. Pt_1 Pt_1
Tale teste ha a sua volta riferito le suddette circostanze in quanto cliente della pizzeria e conoscente del ricorrente. Le dichiarazioni rese appaiono del tutto generiche e non sufficienti a ritenere provato lo svolgimento di un preciso orario di lavoro.
Anche l'ulteriore teste di parte ricorrente ha reso delle dichiarazioni del tutto generiche. In particolare, escussa all'udienza del 10.09.2024, Testimone_3 ha riferito: “ADR Conosco in quanto io lavoravo in una struttura Parte_1
NA NA e conoscevo la mamma del ricorrente la quale mi riferì che il figlio
lavorava in una pizzeria e spesso, quasi tutti i fine settimana, prendevo la Pt_1 pizza e così ho conosciuto il ricorrente;
ADR Nelle occasioni in cui ho chiamato in pizzeria per le pizze era sempre il ricorrente a portare le pizze presso la mia abitazione;
ADR La pizzeria si trovava a via San Carlo in Caserta. ADR Il ricorrente come fattorino veniva presso la mia abitazione per consegnarmi le pizze verso le 22
o anche le 23 in quanto io ero solita rientrare tardi da lavoro;
ADR Io ho cominciato
a lavorare da NA NA a gennaio 2020. Ho conosciuto la mamma dopo circa due/tre o anche quattro mesi, verso aprile, maggio del 2020.
7 ADR Io ho sempre lavorato. Il mio orario di lavoro era dalla mattina sino alla sera anche fino alle 22,00, tutti i giorni della settimana. ADR Prendevo le pizze nel fine settimana.
ADR Non so riferire della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente;
ADR
Preciso che chiamavo a volte direttamente il ricorrente per la consegna delle pizze”.
Deve ancora una volta sottolinearsi che il teste non poteva validamente riferire in ordine al rapporto di lavoro, non essendo collega di lavoro del ricorrente o dipendente della società convenuta.
Pertanto, deve concludersi che nel periodo dal 27.4.2020 al 24.5.2020, in assenza di ulteriori elementi, deve ritenersi, in virtù del principio di non contestazione già sopra richiamato, che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa per quattro ore giornaliere. Mentre, l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è corrispondente a quanto risultante dalla documentazione versata in atti per il periodo di formale inquadramento ed è dunque pari a 40 ore settimanali.
Da quanto accertato consegue che spettano al ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito (pari a 120 euro settimanali) e l'importo spettante a fronte dell'orario di lavoro osservato, come risultante dalle buste paga, avendo percepito una retribuzione inferiore alla prestazione effettivamente resa.
La lacunosità degli esiti dell'istruttoria orale svolta - per le motivazioni già indicate in ordine alla inattendibilità dei testi e alla genericità delle dichiarazioni – determina il rigetto della domanda di accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche in orario notturno.
Sulla base delle deposizioni testimoniali in atti non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine al dedotto lavoro straordinario.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, del tutto generiche, non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento. Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto fossero stati effettivamente superati.
Va poi riconosciuta in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute. Infatti, in assenza di specifiche contestazioni, sulla base della documentazione in atti (cfr. buste paga) è provato che il ricorrente abbia fruito solo
8 in parte delle ferie maturate e che al momento della cessazione risultassero sette giorni di ferie maturate e non godute per le quali spetta l'indennità sostitutiva.
Deve trovare accoglimento altresì la domanda di condanna della convenuta al pagamento dei ratei di tredicesima e relativi alla quattordicesima mensilità maturati sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo la convenuta contestato alcunché né provato l'adempimento di tali prestazioni. Va poi riconosciuto il diritto al TFR.
In ordine alle spettanze retributive come la tredicesima e quattordicesima mensilità ed il TFR, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità e la quattordicesima (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte resistente nulla ha eccepito in memoria e non ha neppure fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, non avendo versato in atti le buste paga sottoscritte per quietanza né eventuali altre prove documentali del pagamento, con la conseguenza che sono dovuti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nell'anno 2020 e il TFR, in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
A questo punto va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla resistente.
9 Tale eccezione è del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel caso di specie, in ragione del periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (iniziato il 27.4.2020 e cessato il 31.12.2020) e il tempo prescritto per l'estinzione dei vari crediti in questione per prescrizione ai sensi degli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2956 n. 1 c.c. e 2946
c.c. (tre anni per la tredicesima e quattordicesima mensilità, cinque anni per il TFR e differenze retributive e dieci anni per la prescrizione dell'indennità sostitutiva di ferie avente natura risarcitoria), la prescrizione è validamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 7.6.2022.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene che esse possano essere determinate, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenendo conto delle spettanze calcolate in busta paga in conformità all'orario di lavoro concretamente svolto e all'inquadramento del lavoratore e alle previsioni tabellari del CCNL di categoria applicato (CCNL Pubblici esercizi- Federturismo), nonché di quanto accertato in tale sede in ordine al periodo di lavoro non contrattualizzato, detratto il percepito quantificato nei conteggi formulati dalla parte ricorrente, non contestati dalla parte resistente, espunte in ogni caso le voci a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario e maggiorazione per lavoro notturno non riconosciute.
Di talché la società convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di € 8.528,09 di cui € 7.646,15 a titolo di differenze retributive come indicato in motivazione e € 881,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 8.528,09 di cui € 881,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna la resistente in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 per compensi
10 professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
MA VI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5761/2021 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Vincenzo Barone ed elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n. 71, come in atti
RICORRENTE
Contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Controparte_1
MO e dall'Avv. Francesco MO ed elettivamente domiciliato in Casagiove alla via Liguria p.co Merola 26, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 05.10.2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta senza un Controparte_1 regolare contratto dal 27.4.2020 al 24.5.2020;
- di essere stato poi formalmente assunto in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con decorrenza dal 25.5.2020, poi successivamente prorogato sino al 30.9.2020 e poi al 31.12.2020, a tempo pieno;
- di aver svolto mansioni di fattorino con inquadramento nel livello VI del CCNL
“Commercio e Turismo”;
- di aver rispettato nel corso di tutto il rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì alla domenica, escluso il martedì, dalle ore 17.00 alle 01.00;
1 - di aver percepito a titolo di retribuzione una somma pari a € 120,00 settimanali, inferiore a quanto indicato nelle buste paga;
- di non aver percepito la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario e lavoro notturno, l'indennità sostitutiva per ferie non godute e di non aver percepito nulla a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “accertare e dichiarare che tra il sig. e la “ è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato “a nero” dal 27.4.2020 al 24.5.2020;
.- accertare e dichiarare il diritto del sig. , nei confronti della “ Pt_1 [...]
, a percepire, con decorrenza dal 27.4.2020: le differenze retributive CP_1 tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante sulla base delle buste-paga;
l'indennità per ferie non godute;
i ratei di 13ma e 14ma mensilità non corrisposti, nonché le indennità per lavoro straordinario e quello notturno non versate, per
l'effetto,
.- condannare la “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, per le dette causali della somma di € 11.254.48
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
.- accertare e dichiarare il diritto del sig. nei confronti Parte_1 dell'azienda datrice di lavoro, a percepire il T.F.R., per l'effetto:
.- condannare la “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 1.113,99 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge), quale T.F.R. non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste e sino al soddisfo;
”. Spese vinte, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Nel merito deduceva che il ricorrente aveva percepito quanto spettante in quanto lo stesso, pur inquadrato a tempo pieno, aveva in realtà lavorato per sole quattro ore al giorno. Insisteva per il rigetto del ricorso.
2 Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, la causa è definita con sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso espressamente prevede, al n. 4), che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda nella evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione che si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio, è configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale.
Orbene, nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente specificati, essendo stati individuati i fatti costitutivi del diritto vantato. Infatti, in ricorso è indicato il periodo lavorato, l'orario di lavoro osservato, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e le mansioni svolte e sono specificamente indicate le pretese fatte valere.
Venendo al merito, bisogna in primo luogo analizzare la domanda diretta alla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con decorrenza sin dal 27.4.2020, prima della formale assunzione del 25.5.2020.
Sul punto, va rilevato come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna contestazione di tale circostanza fattuale sicché deve ritenersi provata la sussistenza tra il ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro di natura subordinata con decorrenza dal 27.4.2020.
Come è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c., prevede che “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i
3 fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Da tale disposizione consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine al periodo di lavoro senza formale inquadramento, lo stesso deve ritenersi provato.
È poi documentato che a decorrere dal 25.5.2020 il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo determinato con scadenza il
25.8.2020 con mansioni di fattorino (cfr. Unilav assunzione). Il contratto è stato poi prorogato sino al 30.9.2020 e infine fino al 31.12.2020 (cfr. comunicazioni Unilav relative alle proroghe).
Ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in ricorso e, quindi, dal 27.4.2020 sino al 31.12.2020, deve ora essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente sia
4 in ragione della minore retribuzione percepita sia a titolo di lavoro straordinario e notturno.
Occorre premettere che in ordine all'articolazione oraria della prestazione lavorativa anche nel periodo di lavoro irregolare, senza formale inquadramento, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività dalle 17.00 alle ore 01.00, tutti i giorni della settimana, ad eccezione del martedì, giorno di chiusura della pizzeria.
È poi documentato che il ricorrente, originariamente assunto a tempo parziale per 20 ore settimanali, sia stato poi inquadrato come lavoratore a tempo pieno. In tal senso depongono le comunicazioni Unilav relative alla proroga del contratto a tempo determinato, dalle quali risulta che da settembre 2020 sino alla cessazione del rapporto il lavoratore era inquadrato come lavoratore a tempo pieno per 40 ore settimanali nonché le buste paga prodotte, dalle quali risulta che il ricorrente già da giugno 2020 fosse inquadrato come lavoratore a tempo pieno.
A fronte di tali allegazioni e circostanze documentali, parte resistente si è limitata ad eccepire che il ricorrente avrebbe sempre lavorato per quattro ore giornaliere.
Ebbene, tale circostanza è tuttavia rimasta sfornita di prova.
Infatti, inattendibile è l'unico teste escusso di parte resistente, la quale peraltro è incorsa in decadenza, non avendo intimato alcun ulteriore teste.
Più precisamente, il teste , escusso all'udienza del 23 gennaio Testimone_1
2024, ha dichiarato: “ADR Ho lavorato per la pizzeria fino a CP_1 maggio/giugno 2023 per circa un anno. Non ricordo con precisione.
ADR Io stavo in cucina. Mi occupavo della preparazione delle pizze.
ADR Conosco il ricorrente. Lavorava presso la pizzeria come addetto alla consegna delle pizze. Ha lavorato da maggio 2020 sino a dicembre 2020.
ADR Ricordo il periodo di lavoro del ricorrente in quanto io già prima di essere assunto frequentavo la pizzeria come cliente e a volte mi davo appuntamento con alcuni miei clienti in quanto in quel periodo mi occupavo di mediazioni.
ADR lavorava dalle 18 sino alle 22 di sera. Spesso stavo lì quando Parte_1 lui lavorava alle dieci di sera, tutti i giorni della settimana, tranne il giorno di chiusura che è ancora il martedì.
ADR So riferire queste circostanze in quanto spesso stavo in pizzeria. Preciso che io tutt'ora vado spesso in pizzeria sin dal pomeriggio.
5 […]
ADR Frequentavo la pizzeria sia di mattina sia di pomeriggio che si sera, fino alle
23.00/24.00 di sera. Andavo quasi tutti i giorni della settimana in cui la pizzeria era aperta in quanto era un punto di riferimento e anche amici e clienti mi venivano a trovare presso la pizzeria”.
È evidente dalla lettura del verbale di udienza che la dichiarazione del teste, cliente della pizzeria nel periodo per cui è causa, non può assumere alcun rilievo sul piano probatorio benché lo stesso dichiari di aver frequentato assiduamente la pizzeria.
Nessun elemento in ordine all'orario di lavoro può desumersi anche dalle dichiarazioni rese dai testi indotti di parte ricorrente.
Infatti, deve rilevarsi come anche i testi escussi di parte ricorrente non abbiano potuto validamente riferire in ordine al rapporto intercorso tra le parti in causa in quanto soggetti non a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Con maggiore precisione, il teste di parte ricorrente , Testimone_2 escusso all'udienza del 23.01.2024, ha dichiarato: “ADR Conosco il ricorrente in quanto la madre fa le pulizie presso il mio centro studi e mi presentò il figlio il quale presso il mio centro studi ha conseguito il diploma alberghiero;
ADR Lui ha iniziato nell'a.s. 2019/2020 per il quarto anno e ha poi conseguito il diploma nell'anno scolastico 2020/2021.
ADR Lui ha conseguito il diploma alberghiero perché voleva aprire un'attività sua.
Lui lavorava presso la pizzeria e per questo io ho ordinato delle pizze CP_1 presso la pizzeria e lui ce le ha consegnate.
ADR Il ricorrente era addetto alla consegna;
ADR Ricordo che il ricorrente mi riferiva di non essersi collegato alle lezioni on line perché aveva fatto tardi a causa dei turni di lavoro.
ADR Ricordo che il primo maggio 2020 giorno in cui cadeva il compleanno di mia madre abbiamo ordinato sei – sette pizze e ce le venne a consegnare . Era di Pt_1 sera verso le 22.00.
ADR So che lavorava quasi tutti i giorni della settimana. Mi riferiva che non poteva prendere malattia anche perché non era stato contrattualizzato quantomeno all'inizio del rapporto.
6 ADR in ordine ai giorni in cui lavorava posso riferire che lui era presente alle lezioni sempre di martedì e mi riferiva che il martedì la pizzeria era chiusa. Gli altri giorni della settimana c'era sempre lui come addetto alla consegna presso la pizzeria.
ADR Che io sappia ha poi cambiato pizzeria ma non so riferire con precisione il periodo in cui ha lavorato presso la pizzeria . Credo abbia lavorato CP_1 fino alle festività di Natale 2020 perché ricordo di aver effettuato degli ordini anche in tale periodo ed è venuto il ricorrente ad effettuare le consegne. ADR Ho ordinato le pizze presso la pizzeria convenuta, nel periodo in questione in cui lavorava , Pt_1 circa una volta ogni due settimane.
ADR Ordinavo le pizze di sera nel fine settimana. La consegna veniva effettuata massimo per le 22.30/22.45.
ADR Io chiamavo in pizzeria. mi diede un numero di cellulare. A volte Pt_1 abbiamo preso i contatti dal profilo facebook della pizzeria.
ADR è venuto sempre ad effettuare le consegne. Solo in una circostanza Pt_1
non è venuto ma un addetto diverso in quanto era in malattia.”. Pt_1 Pt_1
Tale teste ha a sua volta riferito le suddette circostanze in quanto cliente della pizzeria e conoscente del ricorrente. Le dichiarazioni rese appaiono del tutto generiche e non sufficienti a ritenere provato lo svolgimento di un preciso orario di lavoro.
Anche l'ulteriore teste di parte ricorrente ha reso delle dichiarazioni del tutto generiche. In particolare, escussa all'udienza del 10.09.2024, Testimone_3 ha riferito: “ADR Conosco in quanto io lavoravo in una struttura Parte_1
NA NA e conoscevo la mamma del ricorrente la quale mi riferì che il figlio
lavorava in una pizzeria e spesso, quasi tutti i fine settimana, prendevo la Pt_1 pizza e così ho conosciuto il ricorrente;
ADR Nelle occasioni in cui ho chiamato in pizzeria per le pizze era sempre il ricorrente a portare le pizze presso la mia abitazione;
ADR La pizzeria si trovava a via San Carlo in Caserta. ADR Il ricorrente come fattorino veniva presso la mia abitazione per consegnarmi le pizze verso le 22
o anche le 23 in quanto io ero solita rientrare tardi da lavoro;
ADR Io ho cominciato
a lavorare da NA NA a gennaio 2020. Ho conosciuto la mamma dopo circa due/tre o anche quattro mesi, verso aprile, maggio del 2020.
7 ADR Io ho sempre lavorato. Il mio orario di lavoro era dalla mattina sino alla sera anche fino alle 22,00, tutti i giorni della settimana. ADR Prendevo le pizze nel fine settimana.
ADR Non so riferire della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente;
ADR
Preciso che chiamavo a volte direttamente il ricorrente per la consegna delle pizze”.
Deve ancora una volta sottolinearsi che il teste non poteva validamente riferire in ordine al rapporto di lavoro, non essendo collega di lavoro del ricorrente o dipendente della società convenuta.
Pertanto, deve concludersi che nel periodo dal 27.4.2020 al 24.5.2020, in assenza di ulteriori elementi, deve ritenersi, in virtù del principio di non contestazione già sopra richiamato, che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa per quattro ore giornaliere. Mentre, l'orario di lavoro osservato dal ricorrente è corrispondente a quanto risultante dalla documentazione versata in atti per il periodo di formale inquadramento ed è dunque pari a 40 ore settimanali.
Da quanto accertato consegue che spettano al ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito (pari a 120 euro settimanali) e l'importo spettante a fronte dell'orario di lavoro osservato, come risultante dalle buste paga, avendo percepito una retribuzione inferiore alla prestazione effettivamente resa.
La lacunosità degli esiti dell'istruttoria orale svolta - per le motivazioni già indicate in ordine alla inattendibilità dei testi e alla genericità delle dichiarazioni – determina il rigetto della domanda di accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche in orario notturno.
Sulla base delle deposizioni testimoniali in atti non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine al dedotto lavoro straordinario.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, del tutto generiche, non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento. Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto fossero stati effettivamente superati.
Va poi riconosciuta in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute. Infatti, in assenza di specifiche contestazioni, sulla base della documentazione in atti (cfr. buste paga) è provato che il ricorrente abbia fruito solo
8 in parte delle ferie maturate e che al momento della cessazione risultassero sette giorni di ferie maturate e non godute per le quali spetta l'indennità sostitutiva.
Deve trovare accoglimento altresì la domanda di condanna della convenuta al pagamento dei ratei di tredicesima e relativi alla quattordicesima mensilità maturati sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo la convenuta contestato alcunché né provato l'adempimento di tali prestazioni. Va poi riconosciuto il diritto al TFR.
In ordine alle spettanze retributive come la tredicesima e quattordicesima mensilità ed il TFR, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità e la quattordicesima (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte resistente nulla ha eccepito in memoria e non ha neppure fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, non avendo versato in atti le buste paga sottoscritte per quietanza né eventuali altre prove documentali del pagamento, con la conseguenza che sono dovuti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nell'anno 2020 e il TFR, in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
A questo punto va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla resistente.
9 Tale eccezione è del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel caso di specie, in ragione del periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (iniziato il 27.4.2020 e cessato il 31.12.2020) e il tempo prescritto per l'estinzione dei vari crediti in questione per prescrizione ai sensi degli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2956 n. 1 c.c. e 2946
c.c. (tre anni per la tredicesima e quattordicesima mensilità, cinque anni per il TFR e differenze retributive e dieci anni per la prescrizione dell'indennità sostitutiva di ferie avente natura risarcitoria), la prescrizione è validamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 7.6.2022.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene che esse possano essere determinate, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenendo conto delle spettanze calcolate in busta paga in conformità all'orario di lavoro concretamente svolto e all'inquadramento del lavoratore e alle previsioni tabellari del CCNL di categoria applicato (CCNL Pubblici esercizi- Federturismo), nonché di quanto accertato in tale sede in ordine al periodo di lavoro non contrattualizzato, detratto il percepito quantificato nei conteggi formulati dalla parte ricorrente, non contestati dalla parte resistente, espunte in ogni caso le voci a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario e maggiorazione per lavoro notturno non riconosciute.
Di talché la società convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di € 8.528,09 di cui € 7.646,15 a titolo di differenze retributive come indicato in motivazione e € 881,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 8.528,09 di cui € 881,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna la resistente in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 per compensi
10 professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
MA VI
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