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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6656/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO RUSSO
-Ricorrente-
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Antonio, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente- MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
8.947,82, chiesta dall in restituzione con propria nota del 19.4.2022, a titolo di CP_1
indebito sulla pensione cat. VO maturato nel periodo dal 2012 al 2022. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo che CP_1
l'indebito era conseguenza del ricalcolo del supplemento di pensione e, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto.
Ebbene, nella vicenda in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente dovute sulla pensione di vecchiaia.
Deve preliminarmente rilevarsi che in materia di indebito previdenziale non trova applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civilistico stabilito dall'art. 2033 c.c., vigendo invece una normativa di carattere speciale, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cassazione 11 gennaio 2017 n. 482).
La disciplina applicabile è infatti rappresentata dall'art. 13 l. 412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della l.n. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie in cui viene in rilievo un indebito su trattamento pensionistico erogato successivamente al marzo 1999.
In particolare, l'art. 52 dispone infatti che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Sul punto, l'art. 13 della legge 412/1991 ha fornito un'interpretazione autentica del suddetto art. 52, disponendo che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” e specificando altresì che la ripetizione delle somme indebitamente percepite è consentita solo nei casi di “omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta e che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.
L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente. In questo modo, si è andato affermando il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.
E dunque, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Tuttavia, il suddetto principio, può trovare applicazione allorquando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. Ciò al fine di consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (cfr. Cass. sez. lav.
n. 198/2011).
Ebbene, nel caso che occupa, deve rilevarsi che l'istante risulta titolare della pensione di anzianità cat. VO con decorrenza da maggio 2009, riconosciuta con provvedimento da ritenersi formale e definitivo, non potendo ipotizzare il contrario, atteso che il ricalcolo è intervenuto solo nel maggio del 2012, ovvero a distanza di tre anni dalla originaria liquidazione della pensione.
È altresì pacifica l'assenza di dolo dell'interessato (nemmeno in termini di omessa o incompleta segnalazione) posto che l'errore deve imputarsi esclusivamente all'ente erogatore, il quale ha provveduto ad aggiornare i dati relativi ai supplementi concessi sulla pensione in oggetto, a seguito di ricostituzione d'ufficio domus, liquidando la prestazione sulla base di decorrenze e montanti contributivi errati.
È altresì il caso di precisare che il comma 2 del suindicato art. 13 della legge 412/1991, inoltre, pone proprio a carico dell un onere di verifica annuale e di recupero delle CP_1
somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo. Sull'interpretazione del comma 2 si è pronunciata la Suprema Corte (sent. 953 del 2012) statuendo che “La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (…). È però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell di procedere CP_1
annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell , per accertare se effettivamente CP_1
l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile”.
In altre parole, i fatti incidenti sulla misura della pensione erano già conoscibili dall'ente competente, sicché la non correttezza della liquidazione effettuata è stata determinata da una circostanza dipendente dall' . CP_1
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 8.947,82, per il periodo dal 2012 al 2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 8.947,82;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi 1.800,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Russo dichiaratosi antistatario.
Taranto, 13 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6656/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO RUSSO
-Ricorrente-
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Antonio, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente- MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
8.947,82, chiesta dall in restituzione con propria nota del 19.4.2022, a titolo di CP_1
indebito sulla pensione cat. VO maturato nel periodo dal 2012 al 2022. Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo che CP_1
l'indebito era conseguenza del ricalcolo del supplemento di pensione e, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto.
Ebbene, nella vicenda in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente dovute sulla pensione di vecchiaia.
Deve preliminarmente rilevarsi che in materia di indebito previdenziale non trova applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civilistico stabilito dall'art. 2033 c.c., vigendo invece una normativa di carattere speciale, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cassazione 11 gennaio 2017 n. 482).
La disciplina applicabile è infatti rappresentata dall'art. 13 l. 412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della l.n. 88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie in cui viene in rilievo un indebito su trattamento pensionistico erogato successivamente al marzo 1999.
In particolare, l'art. 52 dispone infatti che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Sul punto, l'art. 13 della legge 412/1991 ha fornito un'interpretazione autentica del suddetto art. 52, disponendo che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” e specificando altresì che la ripetizione delle somme indebitamente percepite è consentita solo nei casi di “omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta e che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinché operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.
L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente. In questo modo, si è andato affermando il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.
E dunque, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Tuttavia, il suddetto principio, può trovare applicazione allorquando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. Ciò al fine di consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (cfr. Cass. sez. lav.
n. 198/2011).
Ebbene, nel caso che occupa, deve rilevarsi che l'istante risulta titolare della pensione di anzianità cat. VO con decorrenza da maggio 2009, riconosciuta con provvedimento da ritenersi formale e definitivo, non potendo ipotizzare il contrario, atteso che il ricalcolo è intervenuto solo nel maggio del 2012, ovvero a distanza di tre anni dalla originaria liquidazione della pensione.
È altresì pacifica l'assenza di dolo dell'interessato (nemmeno in termini di omessa o incompleta segnalazione) posto che l'errore deve imputarsi esclusivamente all'ente erogatore, il quale ha provveduto ad aggiornare i dati relativi ai supplementi concessi sulla pensione in oggetto, a seguito di ricostituzione d'ufficio domus, liquidando la prestazione sulla base di decorrenze e montanti contributivi errati.
È altresì il caso di precisare che il comma 2 del suindicato art. 13 della legge 412/1991, inoltre, pone proprio a carico dell un onere di verifica annuale e di recupero delle CP_1
somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo. Sull'interpretazione del comma 2 si è pronunciata la Suprema Corte (sent. 953 del 2012) statuendo che “La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (…). È però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell di procedere CP_1
annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell , per accertare se effettivamente CP_1
l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile”.
In altre parole, i fatti incidenti sulla misura della pensione erano già conoscibili dall'ente competente, sicché la non correttezza della liquidazione effettuata è stata determinata da una circostanza dipendente dall' . CP_1
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 8.947,82, per il periodo dal 2012 al 2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 8.947,82;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi 1.800,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Russo dichiaratosi antistatario.
Taranto, 13 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)