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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5118/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5118/2023 promossa da:
in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. De Matteo OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. Pellegrino OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da atti depositati per l'udienza dell'11.11.2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 4.12.2023, in persona del l.r. p.t. (di seguito , Parte_1 Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1643/23 emesso da questo Tribunale il 23.10.2023 per la somma di €16.803,83 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) su istanza di in persona del l.r. p.t. (di seguito ), per il pagamento di diverse fatture in Controparte_1 CP_1 ricorso dettagliatamente descritte relative alla fornitura di calcestruzzo. A fondamento dell'interposta opposizione ha chiesto la revoca o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, Pt_1 avanzando richiesta di compensazione degli importi azionati monitoriamente con quelli dalla stessa vantati in via riconvenzionale a seguito dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento (eccepito alla controparte ai sensi dell'art.1460 c.c. in data 1.09.2022) nella fornitura di calcestruzzo descritta nella fattura n.493/22 del 30.04.2022 (comunque non azionata in via monitoria e recante un importo di
€25.366,24, già parzialmente pagato con un acconto di €7.247,48) per i gravi difetti della merce fornita (per riduzione del fattore di resistenza del calcestruzzo per oltre 1/3 rispetto alle caratteristiche necessarie) presso il ristorante 'Tony Vitiello' di Cassano Magnago per la realizzazione di campi di padel, come da perizia trasmessale il 13.7.22, che la costringevano ad accettare il 26.9.22 una transazione che prevedeva, a fronte del compenso preventivato di €73.792,65, il versamento di soli €40.000. Costituitasi la dopo aver eccepito in via liminare l'inammissibilità e l'inaccoglibilità Controparte_1 dell'avversa domanda di compensazione per difetto dei requisiti richiesti nonché l'intervenuta decadenza nella denuncia dei vizi e prescrizione per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.1495 c.c. (avendo consegnato la merce nel mese di aprile 2022 e avendo ricevuto la prima contestazione a distanza di mesi), chiedeva la conferma del decreto opposto in quanto fatti non contestati, essendosi la controparte limitata ad opporre in compensazione un proprio controcredito, e il rigetto delle avverse domande spiegate in via riconvenzionale in quanto infondate nell'an e nel quantum, ed infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento del saldo della fattura n. 493/2022 per l'importo di €18.137,94, oltre interessi. pagina 1 di 7 Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024. La società opposta, con la propria domanda avanzata in via monitoria, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, ha lamentato l'inadempimento della controparte nel pagamento della merce descritta sia nelle fatture indicate nel ricorso monitorio (queste, comunque, non contestate dalla società opponente) sia nella fattura n.493/2022 (azionata in reconventio reconventionis), e ha evidenziato la bontà della merce descritta in detta ultima fattura e, comunque, la tardiva contestazione dei vizi lamentati, oltre all'infondatezza degli asseriti danni richiesti dall'opponente. La società opponente, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa evidenziando i gravi difetti del prodotto fornito con la fattura n.493/2022, con conseguenti danni subiti per la transazione costretta a concludere in data 26.09.2022, danni che ha chiesto di porre in compensazione con il credito monitoriamente azionato. Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento contrattuale di in relazione alla merce fornita e il cui Controparte_1 mancato pagamento era stato azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, stante la mancata contestazione sul punto di parte opponente;
- del corretto adempimento contrattuale di in relazione alla merce fornita a e Controparte_1 Pt_1 descritta nella fattura n. 493/2022 (oggetto di reconventio reconventionis), stante il non contestato parziale mancato pagamento della merce fornita a fronte della dedotta contestazione di non corretto adempimento per non conformità della merce venduta e pacificamente consegnata alla società opponente e, in tesi, contestata dal committente di quest'ultima, e, di qui, se si verta in fattispecie di inadempimento per violazione della garanzia per vizi di cui all'art.1495 c.c. ovvero se si configuri un'ipotesi di risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1460 c.c., con relativa valutazione dell''ammissibilità dell'azione proposta in termini di tempestività dell'avvenuta denuncia dei pretesi difetti ed esercizio della relativa azione;
- dell'effettività ed entità dei danni pretesi e dei danni consequenziali, in tesi, patiti da parte opponente, opposti in compensazione al credito azionato in via monitoria. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì del rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass. 17371/2003…), il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. pagina 2 di 7 E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004). Ciò posto, all'esito del processo, risulta, in fatto, pacifico e/o di rilevanza documentale:
- la mancata contestazione da parte dell'opponente del credito portato dal decreto monitorio opposto sia in relazione all'an che al quantum debeatur, sicché s'impone, per quanto sopra motivato, ritenersi provata la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria;
- la merce, oggetto della contestazione contenuta nell'opposizione e descritta nella fattura n.493/22 del 30.04.2022 (per un importo di €25.366,24 e già parzialmente pagato da con acconto di Pt_1
€7.247,48: v. docc.3 e ss. dell'opponente), è stata pacificamente fornita da in data 11-12- CP_1
22.04.2022 (cfr. doc.3 di parte opposta) a che, a sua volta, l'avrebbe utilizzata presso il ristorante Pt_1
'Tony Vitiello' di Cassano Magnago per la realizzazione di campi di padel;
- i rilievi sollevati dal committente di venivano eccepiti a dapprima con una e-mail del Pt_1 CP_1
14.07.2022 (v. doc.11 di parte opponente), che faceva riferimento alle prove eseguite in laboratorio sul calcestruzzo fornito, come relazionate nel “rapporto di carotaggio” (prodotto sub doc. 6 dall'opponente, recante la data del 27.05.2022) e ricevute da olo in data 13.07.2022 (v. doc.12 dell'opponente); Pt_1
- con successiva comunicazione del 1^.09.2022 il legale di ccepiva a l'avverso inadempimento Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art.1460 c.c. stanti le gravi difformità della merce fornita rispetto alla descrizione del materiale consegnato;
- la transazione sottoscritta in data 26.09.2022 tra e il proprio committente prevedeva una forte Pt_1 riduzione del compenso effettivamente pagato rispetto a quello preventivato (v. docc.9 e s. nel fascicolo dell'opponente), seppur nel corpo del documento si faccia generico riferimento ad una contestazione sollevata in data 01.06.2022 dal committente ( ) in riferimento all'“attività di formazione ed CP_2 edificazione dei predetti campi, stante la presenza di vizi e difetti nella messa in posa della pavimentazione” (cfr. lett. d. del doc. 10 cit.), circostanza prontamente contestata da in data 8.06.2022 per Pt_1 CP_2
“aver correttamente adempiuto e … opportunamente posto rimedio ai predetti vizi” (v lett. e. doc. 10 cit.); mentre risulta contestato l'inadempimento contrattuale e l'imputabilità dello stesso all'opposta, la tempestività della denuncia dei pretesi vizi e dell'esercizio della relativa azione, la sussistenza dei danni richiesti dalla società acquirente. In punto di diritto, per quanto qui di interesse, giova ricordare che
- l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è, in via di principio, regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt.1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt.1492 e ss. c.c., che prevedono una disciplina ad hoc e specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare l'onere di denuncia dei vizi con rigorosi termini sia di decadenza nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art.1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art.1494 c.c. (v. in questo senso Cass.6234/2000, v. anche ex plurinmis Cass.9960/2022), sia di prescrizione per l'esercizio dell'azione (un anno dalla consegna); pagina 3 di 7 - ex art.1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e difetti, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: la garanzia, invero, è apprestata per i soli vizi occulti, atteso che la garanzia non opera ai sensi dell'art.1491 c.c. se i vizi erano facilmente riconoscibili o erano conosciuti dal compratore. Il compratore della cosa viziata ha due opportunità (cd. azioni edilizie): l'azione redibitoria (azione di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo) e l'azione estimatoria (con cui il compratore chiede solo una riduzione del prezzo quale conseguenza della minore utilità della cosa), oltre ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- orientamento costante della giurisprudenza (v. tra le molte Cass.27488/2019, Cass. 25027/2015, Cass.6234/2000) è ritenere che, per la conservazione del diritto alla garanzia, l'art.1495 c.c. non prescriva alcun onere di forma scritta, ovvero di denuncia analitica e specifica o altre speciali formalità né formule sacramentali per la denunzia dei vizi della cosa venduta, che quindi l'acquirente può fare in modo generico o sommario con qualsiasi mezzo idoneo a darne conoscenza al venditore, In applicazione di detti principi giurisprudenziali, ne deriva che deve ritenersi infondata l'eccezione dell'opposta relativa all'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'opponente nella denuncia dei vizi presenti nella merce venduta, mentre appare fondata quella di prescrizione dell'azione. Dalla ricostruzione della vicenda all'esito dell'istruttoria espletata, se è pur pacifico che la merce de qua è stata consegnata nell'aprile 2022, deve comunque ritenersi che, proprio in considerazione del tipo di merce venduta (calcestruzzo), il dies a quo non possa decorrere dalla mera consegna, ma da un congruo periodo di tempo successivo, tale da poter acquisire un'adeguata cognizione della difettosità e dell'impossibilità di un normale utilizzo. A conforto di ciò va ricordato che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art.1495 c.c., anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza;
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga in tempi successivi (come nel caso in esame), si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza completa di essa (cfr. Cass.5732/2011, Cass.11046/2016; Cass. 40814/2021, Cass.9515/2005 Cass.12011/1997, Cass. 1458/1994, …). Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso documentalmente che dopo aver ricevuto contezza solo in Pt_1 data 13.07.2022 dal proprio committente dei difetti della merce come relazionati nel “rapporto di carotaggio”, già con e- mail del 14.07.2022 ne ha dato notizia a . CP_1
Pur tuttavia, deve evidenziarsi che, a fronte del rituale deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.166 c.p.c. nel termine di settanta giorni precedenti l'udienza del 17.04.2024 con cui l'opposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione al disposto di cui all'art.1495 c.c., l'opponente, a sua volta, avrebbe dovuto eccepire l'interruzione della prescrizione o, quanto meno, avrebbe dovuto allegare negli stessi termini gli elementi probatori o documentali idonei a consentire il rilievo d'ufficio del fatto interruttivo da parte del giudice, oneri che sono mancati nel presente giudizio (cfr. ex multis Cass.15661/2005, Cass.2035/2006, Cass.9053/2007, Cass.13783/2007). Ed invero, a seguito dell'ultima missiva di contestazione datata 1.09.2022, a fronte della consegna della merce nell'aprile 2022 e dell'atto di citazione in opposizione datato 4.12.2023, nulla è stato all'uopo prodotto.
pagina 4 di 7 Ad ogni modo, seppur si volesse ritenere infondata detta eccezione, passando alla verifica del corretto adempimento contrattuale di , risulta risaputo che la garanzia per vizi di cui all'art.1490 c.c. riguardi CP_1 quelle imperfezioni o alterazioni del bene, di cui il venditore deve tenere indenne il compratore, laddove siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore. All'esito dell'istruttoria svolta emerge, invero, quale circostanza pacifica che i beni oggetto della compravendita sono stati, nonostante i pretesi difetti, utilizzati da di tal che la fattispecie concreta Pt_1 deve al massimo essere ricondotta in un'azione edilizia per violazione della garanzia per vizi. La precisazione non è affatto peregrina, in quanto, in stretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.,
“…in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi...” (così Cass. S.U.11748/2019, v. anche Cass..8199/2020). Premesso che le obbligazioni principali del venditore di cui all'art.1476 c.c. sono quelle di 1) consegnare la cosa al compratore, 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che dà luogo ad una forma speciale di responsabilità disciplinata appunto nell'ambito del contratto di compravendita, la garanzia per vizi di cui all'art.1476 n. 3 c.c. pone il venditore in una posizione di soggezione, in quanto è esposto all'azione di garanzia del compratore, che può condurre alla caducazione del contratto (in caso di risoluzione) o alla sua modifica (in caso di riduzione del prezzo), con onere della prova a carico di quest'ultimo. La garanzia per vizi, invero, non si colloca nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità in capo al venditore si configura come una responsabilità contrattuale speciale disciplinata in toto dalle regole sulla compravendita: “…il presupposto di tale responsabilità è, …, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore…” (così Cass. S.U. 11748/2019, cit.). La disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non segue, pur tuttavia, i principi relativi all'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno in merito al riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), ma l'esistenza dei vizi grava totalmente sul compratore. Chiarita, nei termini sopra illustrati, la fattispecie astratta, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente deve essere rigettata per mancanza di valida prova. Individuato, appunto, in il soggetto onerato della dimostrazione dei vizi di cui si discute, deve rilevarsi Pt_1 che è mancata la prova certa e convincente, a seguito della precisa contestazione di , CP_1 dell'inadempimento della parte venditrice o dell'imputabilità a carico di quest'ultima. Dall'esame degli atti di causa emerge, difatti, che, a seguito di indicazione in atto di citazione in opposizione dei fatti costitutivi, parte opposta ha specificatamente negato e contestato in modo circostanziato la ricostruzione dei fatti come ex adverso dedotti, di tal che deve concludersi per l'avvenuta, rituale, precisa e concreta contestazione da parte di delle avverse deduzioni (in merito all'esistenza CP_1 degli asseriti vizi, alla propria responsabilità, ecc.), delle istanze e della documentazione posta a supporto delle stesse (cfr. pag. 11 e ss. della comparsa di costituzione).
pagina 5 di 7 E' noto che a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c. la parte deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis Cass. 31837/2021, Cass.18202/2008, Cass.12636/2005, Cass.12231/2007, Cass. S.U. 761/2002). Accertata, dunque, la specifica contestazione da parte di dei fatti come dedotti da parte opponente, CP_1 non può concludersi per una relevatio di quest'ultima dall'onere della prova. Parte convenuta, difatti, ha, come si è già accennato sopra, contestato la ricostruzione dei fatti svolta dall'opponente-acquirente, attrice in riconvenzionale, e tutto il supporto probatorio offerto, deducendone la formazione unilaterale e la mancanza di qualsiasi contraddittorio sulle prove svolte (in particolare sulla perizia di parte in merito agli affermati vizi e difetti: v. doc.6 dell'opponente, che deve stimarsi quale mera “allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022). In conclusione, parte opponente, su cui, come si è detto, ricadeva questo onere probatorio, non lo ha assolto. Da tanto ne deriva che, in applicazione di detto principio, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda. Per completezza di trattazione va evidenziato che nessuno spazio può trovare la richiesta di C.T.U. sulla merce fornita ben oltre due anni fa, in quanto materiale già utilizzato, di tal che alcun accertamento può svolgersi non potendosi adeguatamente ricostruire la sicura sussistenza ed efficienza causale dei pretesi vizi e/o difetti. Dalle precedenti considerazioni ne deriva che va reietta la domanda riconvenzionale di e tutte le Pt_1 domande consequenziali, mentre va accolta la domanda di volta ad ottenere il pagamento del saldo CP_1 di €18.118.76 relativo alla fattura n.493/22 del 30.04.2022 (recante un importo di €25.366,24 e pacificamente già parzialmente pagato da per €7.247,48: v. docc.3 e ss. dell'opponente), non Pt_1 oggetto dell'istanza monitoria qui opposta, in considerazione della pacifica fornitura del calcestruzzo descritto in fattura e del relativo utilizzo da parte di onché della mancata prova dei relativi vizi e difetti Pt_1 ed anche dell'asserito danno descritto da parte opponente e della sua diretta riconducibilità a responsabilità di . CP_1
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni spiegate devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come successivamente modificato, seguono la regola della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione per cui è causa,
- conferma il decreto ingiuntivo n.1643/23 emesso da questo Tribunale il 23.10.2023,
- accoglie altresì la domanda spiegata da parte opposta e, per l'effetto,
- condanna in persona del l.r. p.t., a pagare a in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r. p.t., la somma di €18.118,76, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate,
pagina 6 di 7 - condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio l'11 dicembre 2024.
Il Giudice A.D'Elia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5118/2023 promossa da:
in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. De Matteo OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. Pellegrino OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da atti depositati per l'udienza dell'11.11.2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 4.12.2023, in persona del l.r. p.t. (di seguito , Parte_1 Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1643/23 emesso da questo Tribunale il 23.10.2023 per la somma di €16.803,83 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) su istanza di in persona del l.r. p.t. (di seguito ), per il pagamento di diverse fatture in Controparte_1 CP_1 ricorso dettagliatamente descritte relative alla fornitura di calcestruzzo. A fondamento dell'interposta opposizione ha chiesto la revoca o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, Pt_1 avanzando richiesta di compensazione degli importi azionati monitoriamente con quelli dalla stessa vantati in via riconvenzionale a seguito dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento (eccepito alla controparte ai sensi dell'art.1460 c.c. in data 1.09.2022) nella fornitura di calcestruzzo descritta nella fattura n.493/22 del 30.04.2022 (comunque non azionata in via monitoria e recante un importo di
€25.366,24, già parzialmente pagato con un acconto di €7.247,48) per i gravi difetti della merce fornita (per riduzione del fattore di resistenza del calcestruzzo per oltre 1/3 rispetto alle caratteristiche necessarie) presso il ristorante 'Tony Vitiello' di Cassano Magnago per la realizzazione di campi di padel, come da perizia trasmessale il 13.7.22, che la costringevano ad accettare il 26.9.22 una transazione che prevedeva, a fronte del compenso preventivato di €73.792,65, il versamento di soli €40.000. Costituitasi la dopo aver eccepito in via liminare l'inammissibilità e l'inaccoglibilità Controparte_1 dell'avversa domanda di compensazione per difetto dei requisiti richiesti nonché l'intervenuta decadenza nella denuncia dei vizi e prescrizione per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.1495 c.c. (avendo consegnato la merce nel mese di aprile 2022 e avendo ricevuto la prima contestazione a distanza di mesi), chiedeva la conferma del decreto opposto in quanto fatti non contestati, essendosi la controparte limitata ad opporre in compensazione un proprio controcredito, e il rigetto delle avverse domande spiegate in via riconvenzionale in quanto infondate nell'an e nel quantum, ed infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento del saldo della fattura n. 493/2022 per l'importo di €18.137,94, oltre interessi. pagina 1 di 7 Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024. La società opposta, con la propria domanda avanzata in via monitoria, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, ha lamentato l'inadempimento della controparte nel pagamento della merce descritta sia nelle fatture indicate nel ricorso monitorio (queste, comunque, non contestate dalla società opponente) sia nella fattura n.493/2022 (azionata in reconventio reconventionis), e ha evidenziato la bontà della merce descritta in detta ultima fattura e, comunque, la tardiva contestazione dei vizi lamentati, oltre all'infondatezza degli asseriti danni richiesti dall'opponente. La società opponente, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa evidenziando i gravi difetti del prodotto fornito con la fattura n.493/2022, con conseguenti danni subiti per la transazione costretta a concludere in data 26.09.2022, danni che ha chiesto di porre in compensazione con il credito monitoriamente azionato. Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento contrattuale di in relazione alla merce fornita e il cui Controparte_1 mancato pagamento era stato azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, stante la mancata contestazione sul punto di parte opponente;
- del corretto adempimento contrattuale di in relazione alla merce fornita a e Controparte_1 Pt_1 descritta nella fattura n. 493/2022 (oggetto di reconventio reconventionis), stante il non contestato parziale mancato pagamento della merce fornita a fronte della dedotta contestazione di non corretto adempimento per non conformità della merce venduta e pacificamente consegnata alla società opponente e, in tesi, contestata dal committente di quest'ultima, e, di qui, se si verta in fattispecie di inadempimento per violazione della garanzia per vizi di cui all'art.1495 c.c. ovvero se si configuri un'ipotesi di risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1460 c.c., con relativa valutazione dell''ammissibilità dell'azione proposta in termini di tempestività dell'avvenuta denuncia dei pretesi difetti ed esercizio della relativa azione;
- dell'effettività ed entità dei danni pretesi e dei danni consequenziali, in tesi, patiti da parte opponente, opposti in compensazione al credito azionato in via monitoria. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì del rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass. 17371/2003…), il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. pagina 2 di 7 E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004). Ciò posto, all'esito del processo, risulta, in fatto, pacifico e/o di rilevanza documentale:
- la mancata contestazione da parte dell'opponente del credito portato dal decreto monitorio opposto sia in relazione all'an che al quantum debeatur, sicché s'impone, per quanto sopra motivato, ritenersi provata la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria;
- la merce, oggetto della contestazione contenuta nell'opposizione e descritta nella fattura n.493/22 del 30.04.2022 (per un importo di €25.366,24 e già parzialmente pagato da con acconto di Pt_1
€7.247,48: v. docc.3 e ss. dell'opponente), è stata pacificamente fornita da in data 11-12- CP_1
22.04.2022 (cfr. doc.3 di parte opposta) a che, a sua volta, l'avrebbe utilizzata presso il ristorante Pt_1
'Tony Vitiello' di Cassano Magnago per la realizzazione di campi di padel;
- i rilievi sollevati dal committente di venivano eccepiti a dapprima con una e-mail del Pt_1 CP_1
14.07.2022 (v. doc.11 di parte opponente), che faceva riferimento alle prove eseguite in laboratorio sul calcestruzzo fornito, come relazionate nel “rapporto di carotaggio” (prodotto sub doc. 6 dall'opponente, recante la data del 27.05.2022) e ricevute da olo in data 13.07.2022 (v. doc.12 dell'opponente); Pt_1
- con successiva comunicazione del 1^.09.2022 il legale di ccepiva a l'avverso inadempimento Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art.1460 c.c. stanti le gravi difformità della merce fornita rispetto alla descrizione del materiale consegnato;
- la transazione sottoscritta in data 26.09.2022 tra e il proprio committente prevedeva una forte Pt_1 riduzione del compenso effettivamente pagato rispetto a quello preventivato (v. docc.9 e s. nel fascicolo dell'opponente), seppur nel corpo del documento si faccia generico riferimento ad una contestazione sollevata in data 01.06.2022 dal committente ( ) in riferimento all'“attività di formazione ed CP_2 edificazione dei predetti campi, stante la presenza di vizi e difetti nella messa in posa della pavimentazione” (cfr. lett. d. del doc. 10 cit.), circostanza prontamente contestata da in data 8.06.2022 per Pt_1 CP_2
“aver correttamente adempiuto e … opportunamente posto rimedio ai predetti vizi” (v lett. e. doc. 10 cit.); mentre risulta contestato l'inadempimento contrattuale e l'imputabilità dello stesso all'opposta, la tempestività della denuncia dei pretesi vizi e dell'esercizio della relativa azione, la sussistenza dei danni richiesti dalla società acquirente. In punto di diritto, per quanto qui di interesse, giova ricordare che
- l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è, in via di principio, regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt.1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt.1492 e ss. c.c., che prevedono una disciplina ad hoc e specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare l'onere di denuncia dei vizi con rigorosi termini sia di decadenza nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art.1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art.1494 c.c. (v. in questo senso Cass.6234/2000, v. anche ex plurinmis Cass.9960/2022), sia di prescrizione per l'esercizio dell'azione (un anno dalla consegna); pagina 3 di 7 - ex art.1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e difetti, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: la garanzia, invero, è apprestata per i soli vizi occulti, atteso che la garanzia non opera ai sensi dell'art.1491 c.c. se i vizi erano facilmente riconoscibili o erano conosciuti dal compratore. Il compratore della cosa viziata ha due opportunità (cd. azioni edilizie): l'azione redibitoria (azione di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo) e l'azione estimatoria (con cui il compratore chiede solo una riduzione del prezzo quale conseguenza della minore utilità della cosa), oltre ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- orientamento costante della giurisprudenza (v. tra le molte Cass.27488/2019, Cass. 25027/2015, Cass.6234/2000) è ritenere che, per la conservazione del diritto alla garanzia, l'art.1495 c.c. non prescriva alcun onere di forma scritta, ovvero di denuncia analitica e specifica o altre speciali formalità né formule sacramentali per la denunzia dei vizi della cosa venduta, che quindi l'acquirente può fare in modo generico o sommario con qualsiasi mezzo idoneo a darne conoscenza al venditore, In applicazione di detti principi giurisprudenziali, ne deriva che deve ritenersi infondata l'eccezione dell'opposta relativa all'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'opponente nella denuncia dei vizi presenti nella merce venduta, mentre appare fondata quella di prescrizione dell'azione. Dalla ricostruzione della vicenda all'esito dell'istruttoria espletata, se è pur pacifico che la merce de qua è stata consegnata nell'aprile 2022, deve comunque ritenersi che, proprio in considerazione del tipo di merce venduta (calcestruzzo), il dies a quo non possa decorrere dalla mera consegna, ma da un congruo periodo di tempo successivo, tale da poter acquisire un'adeguata cognizione della difettosità e dell'impossibilità di un normale utilizzo. A conforto di ciò va ricordato che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art.1495 c.c., anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza;
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga in tempi successivi (come nel caso in esame), si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza completa di essa (cfr. Cass.5732/2011, Cass.11046/2016; Cass. 40814/2021, Cass.9515/2005 Cass.12011/1997, Cass. 1458/1994, …). Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso documentalmente che dopo aver ricevuto contezza solo in Pt_1 data 13.07.2022 dal proprio committente dei difetti della merce come relazionati nel “rapporto di carotaggio”, già con e- mail del 14.07.2022 ne ha dato notizia a . CP_1
Pur tuttavia, deve evidenziarsi che, a fronte del rituale deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.166 c.p.c. nel termine di settanta giorni precedenti l'udienza del 17.04.2024 con cui l'opposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione al disposto di cui all'art.1495 c.c., l'opponente, a sua volta, avrebbe dovuto eccepire l'interruzione della prescrizione o, quanto meno, avrebbe dovuto allegare negli stessi termini gli elementi probatori o documentali idonei a consentire il rilievo d'ufficio del fatto interruttivo da parte del giudice, oneri che sono mancati nel presente giudizio (cfr. ex multis Cass.15661/2005, Cass.2035/2006, Cass.9053/2007, Cass.13783/2007). Ed invero, a seguito dell'ultima missiva di contestazione datata 1.09.2022, a fronte della consegna della merce nell'aprile 2022 e dell'atto di citazione in opposizione datato 4.12.2023, nulla è stato all'uopo prodotto.
pagina 4 di 7 Ad ogni modo, seppur si volesse ritenere infondata detta eccezione, passando alla verifica del corretto adempimento contrattuale di , risulta risaputo che la garanzia per vizi di cui all'art.1490 c.c. riguardi CP_1 quelle imperfezioni o alterazioni del bene, di cui il venditore deve tenere indenne il compratore, laddove siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore. All'esito dell'istruttoria svolta emerge, invero, quale circostanza pacifica che i beni oggetto della compravendita sono stati, nonostante i pretesi difetti, utilizzati da di tal che la fattispecie concreta Pt_1 deve al massimo essere ricondotta in un'azione edilizia per violazione della garanzia per vizi. La precisazione non è affatto peregrina, in quanto, in stretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.,
“…in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi...” (così Cass. S.U.11748/2019, v. anche Cass..8199/2020). Premesso che le obbligazioni principali del venditore di cui all'art.1476 c.c. sono quelle di 1) consegnare la cosa al compratore, 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che dà luogo ad una forma speciale di responsabilità disciplinata appunto nell'ambito del contratto di compravendita, la garanzia per vizi di cui all'art.1476 n. 3 c.c. pone il venditore in una posizione di soggezione, in quanto è esposto all'azione di garanzia del compratore, che può condurre alla caducazione del contratto (in caso di risoluzione) o alla sua modifica (in caso di riduzione del prezzo), con onere della prova a carico di quest'ultimo. La garanzia per vizi, invero, non si colloca nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità in capo al venditore si configura come una responsabilità contrattuale speciale disciplinata in toto dalle regole sulla compravendita: “…il presupposto di tale responsabilità è, …, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore…” (così Cass. S.U. 11748/2019, cit.). La disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non segue, pur tuttavia, i principi relativi all'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno in merito al riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), ma l'esistenza dei vizi grava totalmente sul compratore. Chiarita, nei termini sopra illustrati, la fattispecie astratta, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente deve essere rigettata per mancanza di valida prova. Individuato, appunto, in il soggetto onerato della dimostrazione dei vizi di cui si discute, deve rilevarsi Pt_1 che è mancata la prova certa e convincente, a seguito della precisa contestazione di , CP_1 dell'inadempimento della parte venditrice o dell'imputabilità a carico di quest'ultima. Dall'esame degli atti di causa emerge, difatti, che, a seguito di indicazione in atto di citazione in opposizione dei fatti costitutivi, parte opposta ha specificatamente negato e contestato in modo circostanziato la ricostruzione dei fatti come ex adverso dedotti, di tal che deve concludersi per l'avvenuta, rituale, precisa e concreta contestazione da parte di delle avverse deduzioni (in merito all'esistenza CP_1 degli asseriti vizi, alla propria responsabilità, ecc.), delle istanze e della documentazione posta a supporto delle stesse (cfr. pag. 11 e ss. della comparsa di costituzione).
pagina 5 di 7 E' noto che a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c. la parte deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis Cass. 31837/2021, Cass.18202/2008, Cass.12636/2005, Cass.12231/2007, Cass. S.U. 761/2002). Accertata, dunque, la specifica contestazione da parte di dei fatti come dedotti da parte opponente, CP_1 non può concludersi per una relevatio di quest'ultima dall'onere della prova. Parte convenuta, difatti, ha, come si è già accennato sopra, contestato la ricostruzione dei fatti svolta dall'opponente-acquirente, attrice in riconvenzionale, e tutto il supporto probatorio offerto, deducendone la formazione unilaterale e la mancanza di qualsiasi contraddittorio sulle prove svolte (in particolare sulla perizia di parte in merito agli affermati vizi e difetti: v. doc.6 dell'opponente, che deve stimarsi quale mera “allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022). In conclusione, parte opponente, su cui, come si è detto, ricadeva questo onere probatorio, non lo ha assolto. Da tanto ne deriva che, in applicazione di detto principio, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda. Per completezza di trattazione va evidenziato che nessuno spazio può trovare la richiesta di C.T.U. sulla merce fornita ben oltre due anni fa, in quanto materiale già utilizzato, di tal che alcun accertamento può svolgersi non potendosi adeguatamente ricostruire la sicura sussistenza ed efficienza causale dei pretesi vizi e/o difetti. Dalle precedenti considerazioni ne deriva che va reietta la domanda riconvenzionale di e tutte le Pt_1 domande consequenziali, mentre va accolta la domanda di volta ad ottenere il pagamento del saldo CP_1 di €18.118.76 relativo alla fattura n.493/22 del 30.04.2022 (recante un importo di €25.366,24 e pacificamente già parzialmente pagato da per €7.247,48: v. docc.3 e ss. dell'opponente), non Pt_1 oggetto dell'istanza monitoria qui opposta, in considerazione della pacifica fornitura del calcestruzzo descritto in fattura e del relativo utilizzo da parte di onché della mancata prova dei relativi vizi e difetti Pt_1 ed anche dell'asserito danno descritto da parte opponente e della sua diretta riconducibilità a responsabilità di . CP_1
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni spiegate devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come successivamente modificato, seguono la regola della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione per cui è causa,
- conferma il decreto ingiuntivo n.1643/23 emesso da questo Tribunale il 23.10.2023,
- accoglie altresì la domanda spiegata da parte opposta e, per l'effetto,
- condanna in persona del l.r. p.t., a pagare a in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r. p.t., la somma di €18.118,76, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate,
pagina 6 di 7 - condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio l'11 dicembre 2024.
Il Giudice A.D'Elia
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