Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1993, n. 1489
CASS
Sentenza 6 aprile 1993

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Pur non potendosi affermare che il ruolo dirigenziale di cui taluno risulti investito, nell'ambito di una determinata organizzazione criminosa, sia di per sè sufficiente a far ritenere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto materialmente compiuto da altri singoli appartenenti alla organizzazione e rientrante nel quadro generale del programma criminoso ad essa riferibile, tuttavia, quando si tratti della formulazione di un giudizio non di definitiva colpevolezza, ma di semplice probabilità della medesima, in funzione dell'applicazione di una misura cautelare, lo stesso ruolo dirigenziale, unito all'accertata riferibilità del singolo delitto all'organizzazione malavitosa in cui quel ruolo viene esercitato, può legittimamente essere qualificato come indizio grave, nel senso richiesto dall'art. 273 comma primo cod. proc. pen., specie quando il delitto commesso sia di particolare importanza, sì da rendere del tutto ragionevole la presunzione che esso non possa essere stato attuato se non con il previo consenso dei vertici della suddetta organizzazione.

Il disposto di cui all'art. 172 comma sesto cod. proc. pen., secondo cui "il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico", si riferisce, con ogni evidenza, solo alle attività delle parti, e non a quelle del giudice e, in particolare, alla adozione, da parte di quest'ultimo, di provvedimenti in camera di consiglio, i quali, deliberati senza vincolo di orario, vengono poi completati, ai soli fini della rilevanza esterna, anche cronologica, con l'attestazione del deposito in cancelleria.

La mancata, specifica indicazione, nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare, della identità dei soggetti dai quali provengano dichiarazioni accusatorie assunte come indizi di colpevolezza, in quanto giustificata da plausibili ragioni di cautela processuale, non può costituire causa alcuna di nullità, posto che l'art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen., nel prevedere l'obbligo della indicazione, nella suddetta ordinanza, "degli elementi di fatto da cui (gli indizi) sono desunti e dei motivi della loro rilevanza", non fa alcun riferimento anche alle fonti da cui i detti elementi sono ricavati e, d'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 294 comma quarto e 65 comma primo cod. proc. pen., risulta anche la possibilità di omettere, in sede di interrogatorio, la comunicazione all'interrogato delle fonti degli elementi di prova a suo carico, quando da tale comunicazione possa derivare pregiudizio per le indagini.

Posto che la gravità degli indizi, richiesta dall'art. 273 comma primo cod. proc. pen. ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, in tanto sussiste in quanto, dagli elementi acquisiti, sia dato ragionevolmente desumere la probabilità (e non la certezza), della colpevolezza del prevenuto, deve escludersi la necessità che, quando tali elementi siano costituiti da dichiarazioni accusatorie di coimputati o coindagati, gli elementi di riscontro di cui le stesse debbono essere munite siano tali da dimostrare la detta colpevolezza (come è invece richiesto, ai sensi dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., al ben diverso fine della pronuncia di una sentenza di condanna), essendo al contrario sufficiente che essi valgano a rendere plausibile, sul piano motivazionale, il giudizio espresso dal giudice in ordine alla sussistenza della summenzionata probabilità.

L'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. (Applicazione del principio in tema di misure cautelari).

Il termine "indizi", adoperato nell'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. ha una valenza tutt'affatto diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma secondo, stesso codice giacché, mentre in tale ultima disposizione la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nella esigenza di distinguere tra "prove" e "indizi", soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prova" e giustificare, quindi, l'affermazione di colpevolezza, l'uso del termine "indizi" nell'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad una analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, necessariamente parlarsi non di "prove" ma sempre e comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra la detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato. Ne consegue che non può trovare applicazione, in materia cautelare, la regola dettata dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen. con riguardo agli "indizi" ivi menzionati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1993, n. 1489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1489
    Data del deposito : 6 aprile 1993

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