Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/06/2025, n. 12069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12069 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4026 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato, Stefano Mosillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri prot. n. 3-OMISSIS- del 24.01.2024 (doc.n. 1), notificata il 20.02.2024, con la quale il Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri ha rigettato l''istanza di trasferimento ai sensi dell''art. 42 bis del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e comunque conseguenziale compreso il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la determinazione prot. n.-OMISSIS- datata 06/05/2025 (depositata in atti dal ricorrente in data 10/06/2025) dalla quale risulta che il ricorrente è stato trasferito a domanda presso la Stazione dei Carabinieri di Licola del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli;
Considerato che con il ricorso introduttivo il ricorrente aveva impugnato il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell’art. 42-bis D. Lgs. 151/2011, istanza nella quale la prima sede di servizio richiesta era stata proprio quella della Stazione dei Carabinieri di Licola;
Ritenuto che, per quanto precede, debba procedersi a dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stato completamente soddisfatto l’interesse di parte ricorrente, la quale ha ottenuto ancora di più di quanto richiesto col ricorso introduttivo, essendo il trasferimento avvenuto in via definitiva e non soltanto in via temporanea;
Ritenuto, viceversa, che debba essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto non è possibile affermare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, atteso che l’accoglimento della domanda di trasferimento definitiva non appare essere conseguenza del riconoscimento delle originarie ragioni sottostanti al ricorso, bensì è l’effetto di una nuova valutazione dell’Amministrazione effettuata in altro e distinto procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.