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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BACOSI ANNA MARIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. DE SANTIS WALTER;
RESISTENTE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La ricorrente, allegando di essere creditrice, in forza della sentenza di questo
Tribunale n. 4/2015, di deceduto il 17.01.2020, che è Persona_1
intervenuta nella procedura esecutiva n. 158/2018 RGE, pendente dinanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto un fabbricato che era di proprietà del defunto e della ex moglie nella misura di 1/2 Persona_1 CP_1
ciascuno, in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_2
del 29.01.1985, trascritto a Grosseto il 12.02.1985 al n. 1266 del Reg. Part., che i coniugi si erano separati consensualmente con accordo omologato dal
Tribunale di Grosseto in data 04.10.2001, che il figlio del debitore defunto, ha rinunciato all'eredità del padre, che la resistente è nel CP_2
possesso dell'immobile appartenuto al defunto, con conseguente accettazione ex lege dell'eredità di questo, ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la qualità di erede della Signora del Signor deceduto in Siena (SI) il 17.01.2020 CP_1 Persona_1
in forza di accettazione tacita dell'eredità ope legis ex art. 485 c.c.”
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, negando di avere accettato l'eredità di Persona_1
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.). L'art. 585, comma 1 c.c. equipara, quanto ai diritti successori, il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, al coniuge non separato.
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, che non deve risolversi in un possesso in senso tecnico, essendo sufficiente una mera relazione materiale tra delato e cosa (cfr. Cass. Civ. n. 7076/1995), la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario (cfr. Cass. Civ. n. 4707/1994), precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario
(cfr. Cass. civ. n. 15587/2023 che ha chiarito che: “L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”).
In ordine all'ampiezza del concetto di possesso, rilevante per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che sia sufficiente qualsiasi situazione di fatto che renda possibile al delato l'esercizio di poteri concreti sul bene ereditario, anche a mezzo di terzi.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (n. 4835/80; conformi: nn. 1301/77, 683/73, 2067/64,
1319/58, 1735/55 e 2311/53)” (Cass. Civ. n. 28666/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “La nozione di "possesso" ex art.
485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (tra le tante, 11018/08) e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto. È peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che "il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere considerato erede puro e semplice"
(Cass. 1590/67)” (Cass. Civ. n. 6167/2019; Cass. Civ. n. 1325/1993).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che ogni situazione in cui il delato sia in grado di esercitare su un bene ereditario dei poteri di gestione e di utilizzo integri il possesso previsto dall'art. 485 c.c., facendo sorgere l'onere in capo al delato di redigere l'inventario dei beni ereditari ovvero di rifiutare l'eredità, onde evitare di divenire erede puro e semplice, con la conseguenza che la situazione di compossesso, rendendo possibile l'esercizio dei suddetti poteri di godimento e di gestione del bene, assume rilevanza ai fini dell'art. 485 c.c.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi che, affinché permanga una situazione di possesso in capo a un soggetto, non è indispensabile la permanenza di una situazione di connessione materiale tra il possessore e la cosa, essendo possibile invece che il possesso avvenga con il solo animus possidendi, ossia mantenendo la mera possibilità di fruirne, con intenzione di mantenere il dominio sulla cosa.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “E' possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicchè egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine”
(Cass. Civ. n. 1253/2000; Cass. Civ. n. 12262/2002; Cass. Civ. n. 9396/2005;
Cass. Civ. n. 3076/2005; Cass. Civ. n. 13700/2011).
Pertanto, la mera astensione dall'utilizzo di una cosa non importa per ciò solo perdita o assenza di possesso, se non sussiste l'intenzione del soggetto di abbandonare definitivamente la cosa, perdendo ogni potere di godimento della stessa.
Tale principio è del resto coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti necessari affinché possa predicarsi la cessazione di una situazione di compossesso tra più soggetti e l'instaurazione di una situazione di possesso esclusivo ad opera di uno dei precedenti compossessori, al fine di maturare il possesso utile all'usucapione.
Al riguardo, è stato osservato che il “godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore”, aggiungendo che, al fine di configurarsi un possesso esclusivo in capo a uno solo dei compossessori, occorre “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. Civ. n. 8780/2020; Cass.
Civ. n. 8152/2001).
Ciò chiarito, va rilevato che costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 7226/2006), essendo onere invece del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (cfr. Cass. Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n.
11030/2003).
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che è defunto Persona_1
in data 17.10.2020 (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Inoltre, risulta che la resistente è stata sposata con CP_1 Persona_1
avendo contratto matrimonio con lo stesso in data 20.06.1981 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente), e i coniugi si sono successivamente separati con accordo omologato da questo Tribunale nel 2001 (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Non risultando che alla resistente sia stata addebitata la separazione, la stessa, essendo coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione, ai sensi dell'art. 585 comma 1 c.c., è delata all'eredità di Persona_1
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti risulta che e Persona_1 [...]
siano comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile sito CP_1
in Orbetello, frazione di Albinia via Raffei n. 51 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente), fatto ammesso dalla stessa resistente.
Inoltre, presso il suddetto immobile, al 14.06.1999 risultava iscritta la famiglia di di cui erano parte la resistente e (cfr. all. 9 Persona_1 CP_2
fasc. ricorrente).
Non risultando che la resistente abbia alienato la propria quota di proprietà, può affermarsi che alla data della morte di la stessa fosse Persona_1
comproprietaria dell'immobile sopra indicato, che è parimenti un bene ereditario, in quanto la quota del 50% della proprietà dello stesso è caduta nell'asse ereditario di Persona_1
Ciò chiarito, deve ritenersi accertato che la resistente abbia accettato ex lege
l'eredità di Persona_1
Invero, deve ritenersi che, alla data dell'apertura della successione di Per_1
la resistente aveva il compossesso dell'immobile ereditario sopra
[...] descritto, ai fini dell'art. 485 c.c., in quanto, essendone comproprietaria, aveva la possibilità di esercitare concreti poteri di gestione e godimento sull'immobile, circostanza che integra il compossesso utile per il perfezionamento della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c., in coerenza con i principi di diritto richiamati in precedenza.
Né rileva quanto dedotto dalla resistente circa il fatto che, in occasione della separazione, la stessa sia andata a vivere in altro immobile assunto in locazione.
Invero, come evidenziato in precedenza, il possesso non viene meno per il mero fatto che si cessi di avere con lo stesso un rapporto di materiale e immediato godimento, potendosi possedere una cosa con il solo animus possidendi, laddove il mancato uso della cosa non sia accompagnato da intenzione di rinunciare al possesso del bene, e comunque se il soggetto conserva il potere di ripristinare l'uso della cosa quando lo desideri.
Nel caso di specie, la resistente ha cessato l'uso della casa in conseguenza della separazione personale dal coniuge ma non vi sono elementi Persona_1
che consentano di ritenere che la stessa abbia inteso abbandonare la comproprietà del bene, come risulta confermato dalla circostanza, allegata dalla stessa resistente, che ella ha ancora la disponibilità delle chiavi di accesso all'immobile, disponibilità che la resistente giustifica proprio adducendo i propri poteri di comproprietaria sull'immobile.
Dunque, la stessa resistente ha confermato di avere la concreta possibilità di esercitare poteri di gestione e di godimento sull'immobile ereditario, sicché è possibile ritenere che la stessa, sin dal momento dell'apertura della successione, sia nel compossesso dell'immobile ereditario, ai fini dell'art. 485
c.c.
Inoltre, deve ritenersi che il compossesso in esame sia stato accompagnato dalla consapevolezza in capo alla resistente della natura ereditaria dell'immobile, considerato che ella ha acquistato l'immobile unitamente al defunto sicché deve ritenersi che fosse pienamente Persona_1
consapevole che la quota della proprietà facente capo ad al momento Per_1
della morte di questo, fosse entrata nel patrimonio ereditario dello stesso, con conseguente qualificazione dell'immobile come bene ereditario.
In definitiva, deve ritenersi accertato il compossesso del bene ereditario in questione ad opera della resistente, accompagnato dalla coscienza della natura ereditaria dello stesso.
Tali circostanze, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, consentono di ravvisare il compossesso di una parte del patrimonio ereditario in capo alla resistente, delata all'eredità di compossesso che non esonera Persona_1
la delata all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario, ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c.,
d'essere considerata erede puro e semplice (cfr. Cass. Civ. n. 6167/2019; Cass.
Civ. n. 1325/1993 già richiamate).
A questo punto, va rilevato che la resistente non ha allegato, né provato di avere proceduto, entro tre mesi dall'apertura della successione, all'inventario dei beni ereditari, sicché appare perfezionata, in capo alla resistente, la fattispecie di acquisto ex lege dell'eredità di ai sensi dell'art. 485 Persona_1
c.c., con la conseguenza che la stessa va considerata erede puro e semplice di
Persona_1
Peraltro, va osservato che non è ammissibile l'accettazione parziale dell'eredità
(art. 475 ultimo comma c.c.), sicché l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. in relazione a uno dei beni ereditari importa l'accettazione ad opera della resistente dell'intera eredità di Persona_1
Infine, deve osservarsi che non assume rilevanza il rifiuto ad opera della resistente della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal
Giudice dell'esecuzione, indirizzato alla resistente in qualità di erede di a mezzo di dichiarazione resa all'Ufficiale Giudiziario di avere Persona_1
rifiutato l'eredità di quest'ultimo (cfr. all. 6 fasc. resistente).
Invero, la rinuncia all'eredità, per essere valida ed efficace, deve essere effettuata nelle forme solenni previste dall'art. 519 comma 1 c.c. e comunque il rifiuto della notifica è del 01.08.2022, data in cui si era già perfezionata la fattispecie dell'art. 485 c.c. in capo alla resistente che non aveva provveduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi successivi all'apertura della successione di avvenuta il 17.01.2020. Persona_1
Dunque, la dichiarazione resa all'U.G. dalla resistente in occasione della suddetta notificazione è ininfluente ai fini dell'esclusione della qualifica di erede in capo alla resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, va accolta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, la resistente va dichiarata erede puro e semplice di CP_1
defunto in data 17.01.2020, per accettazione dell'eredità ai Persona_1
sensi dell'art. 485 c.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi escludere il compenso della fase istruttoria che non ha avuto luogo, e riduzione del compenso della fase decisoria, non avendo la parte ricorrente depositato note conclusive, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2106/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara che la resistente è erede puro e semplice di CP_1 Per_1
morto in data 17.01.2020, per accettazione dell'eredità ai sensi dell'art.
[...]
485 c.c.;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 280,79 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.400,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BACOSI ANNA MARIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'Avv. DE SANTIS WALTER;
RESISTENTE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La ricorrente, allegando di essere creditrice, in forza della sentenza di questo
Tribunale n. 4/2015, di deceduto il 17.01.2020, che è Persona_1
intervenuta nella procedura esecutiva n. 158/2018 RGE, pendente dinanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto un fabbricato che era di proprietà del defunto e della ex moglie nella misura di 1/2 Persona_1 CP_1
ciascuno, in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_2
del 29.01.1985, trascritto a Grosseto il 12.02.1985 al n. 1266 del Reg. Part., che i coniugi si erano separati consensualmente con accordo omologato dal
Tribunale di Grosseto in data 04.10.2001, che il figlio del debitore defunto, ha rinunciato all'eredità del padre, che la resistente è nel CP_2
possesso dell'immobile appartenuto al defunto, con conseguente accettazione ex lege dell'eredità di questo, ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la qualità di erede della Signora del Signor deceduto in Siena (SI) il 17.01.2020 CP_1 Persona_1
in forza di accettazione tacita dell'eredità ope legis ex art. 485 c.c.”
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, negando di avere accettato l'eredità di Persona_1
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.). L'art. 585, comma 1 c.c. equipara, quanto ai diritti successori, il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, al coniuge non separato.
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, che non deve risolversi in un possesso in senso tecnico, essendo sufficiente una mera relazione materiale tra delato e cosa (cfr. Cass. Civ. n. 7076/1995), la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario (cfr. Cass. Civ. n. 4707/1994), precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario
(cfr. Cass. civ. n. 15587/2023 che ha chiarito che: “L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”).
In ordine all'ampiezza del concetto di possesso, rilevante per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che sia sufficiente qualsiasi situazione di fatto che renda possibile al delato l'esercizio di poteri concreti sul bene ereditario, anche a mezzo di terzi.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (n. 4835/80; conformi: nn. 1301/77, 683/73, 2067/64,
1319/58, 1735/55 e 2311/53)” (Cass. Civ. n. 28666/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “La nozione di "possesso" ex art.
485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (tra le tante, 11018/08) e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto. È peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che "il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere considerato erede puro e semplice"
(Cass. 1590/67)” (Cass. Civ. n. 6167/2019; Cass. Civ. n. 1325/1993).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che ogni situazione in cui il delato sia in grado di esercitare su un bene ereditario dei poteri di gestione e di utilizzo integri il possesso previsto dall'art. 485 c.c., facendo sorgere l'onere in capo al delato di redigere l'inventario dei beni ereditari ovvero di rifiutare l'eredità, onde evitare di divenire erede puro e semplice, con la conseguenza che la situazione di compossesso, rendendo possibile l'esercizio dei suddetti poteri di godimento e di gestione del bene, assume rilevanza ai fini dell'art. 485 c.c.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi che, affinché permanga una situazione di possesso in capo a un soggetto, non è indispensabile la permanenza di una situazione di connessione materiale tra il possessore e la cosa, essendo possibile invece che il possesso avvenga con il solo animus possidendi, ossia mantenendo la mera possibilità di fruirne, con intenzione di mantenere il dominio sulla cosa.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “E' possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicchè egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine”
(Cass. Civ. n. 1253/2000; Cass. Civ. n. 12262/2002; Cass. Civ. n. 9396/2005;
Cass. Civ. n. 3076/2005; Cass. Civ. n. 13700/2011).
Pertanto, la mera astensione dall'utilizzo di una cosa non importa per ciò solo perdita o assenza di possesso, se non sussiste l'intenzione del soggetto di abbandonare definitivamente la cosa, perdendo ogni potere di godimento della stessa.
Tale principio è del resto coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti necessari affinché possa predicarsi la cessazione di una situazione di compossesso tra più soggetti e l'instaurazione di una situazione di possesso esclusivo ad opera di uno dei precedenti compossessori, al fine di maturare il possesso utile all'usucapione.
Al riguardo, è stato osservato che il “godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore”, aggiungendo che, al fine di configurarsi un possesso esclusivo in capo a uno solo dei compossessori, occorre “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. Civ. n. 8780/2020; Cass.
Civ. n. 8152/2001).
Ciò chiarito, va rilevato che costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 7226/2006), essendo onere invece del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (cfr. Cass. Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n.
11030/2003).
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che è defunto Persona_1
in data 17.10.2020 (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Inoltre, risulta che la resistente è stata sposata con CP_1 Persona_1
avendo contratto matrimonio con lo stesso in data 20.06.1981 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente), e i coniugi si sono successivamente separati con accordo omologato da questo Tribunale nel 2001 (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Non risultando che alla resistente sia stata addebitata la separazione, la stessa, essendo coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione, ai sensi dell'art. 585 comma 1 c.c., è delata all'eredità di Persona_1
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti risulta che e Persona_1 [...]
siano comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile sito CP_1
in Orbetello, frazione di Albinia via Raffei n. 51 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente), fatto ammesso dalla stessa resistente.
Inoltre, presso il suddetto immobile, al 14.06.1999 risultava iscritta la famiglia di di cui erano parte la resistente e (cfr. all. 9 Persona_1 CP_2
fasc. ricorrente).
Non risultando che la resistente abbia alienato la propria quota di proprietà, può affermarsi che alla data della morte di la stessa fosse Persona_1
comproprietaria dell'immobile sopra indicato, che è parimenti un bene ereditario, in quanto la quota del 50% della proprietà dello stesso è caduta nell'asse ereditario di Persona_1
Ciò chiarito, deve ritenersi accertato che la resistente abbia accettato ex lege
l'eredità di Persona_1
Invero, deve ritenersi che, alla data dell'apertura della successione di Per_1
la resistente aveva il compossesso dell'immobile ereditario sopra
[...] descritto, ai fini dell'art. 485 c.c., in quanto, essendone comproprietaria, aveva la possibilità di esercitare concreti poteri di gestione e godimento sull'immobile, circostanza che integra il compossesso utile per il perfezionamento della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c., in coerenza con i principi di diritto richiamati in precedenza.
Né rileva quanto dedotto dalla resistente circa il fatto che, in occasione della separazione, la stessa sia andata a vivere in altro immobile assunto in locazione.
Invero, come evidenziato in precedenza, il possesso non viene meno per il mero fatto che si cessi di avere con lo stesso un rapporto di materiale e immediato godimento, potendosi possedere una cosa con il solo animus possidendi, laddove il mancato uso della cosa non sia accompagnato da intenzione di rinunciare al possesso del bene, e comunque se il soggetto conserva il potere di ripristinare l'uso della cosa quando lo desideri.
Nel caso di specie, la resistente ha cessato l'uso della casa in conseguenza della separazione personale dal coniuge ma non vi sono elementi Persona_1
che consentano di ritenere che la stessa abbia inteso abbandonare la comproprietà del bene, come risulta confermato dalla circostanza, allegata dalla stessa resistente, che ella ha ancora la disponibilità delle chiavi di accesso all'immobile, disponibilità che la resistente giustifica proprio adducendo i propri poteri di comproprietaria sull'immobile.
Dunque, la stessa resistente ha confermato di avere la concreta possibilità di esercitare poteri di gestione e di godimento sull'immobile ereditario, sicché è possibile ritenere che la stessa, sin dal momento dell'apertura della successione, sia nel compossesso dell'immobile ereditario, ai fini dell'art. 485
c.c.
Inoltre, deve ritenersi che il compossesso in esame sia stato accompagnato dalla consapevolezza in capo alla resistente della natura ereditaria dell'immobile, considerato che ella ha acquistato l'immobile unitamente al defunto sicché deve ritenersi che fosse pienamente Persona_1
consapevole che la quota della proprietà facente capo ad al momento Per_1
della morte di questo, fosse entrata nel patrimonio ereditario dello stesso, con conseguente qualificazione dell'immobile come bene ereditario.
In definitiva, deve ritenersi accertato il compossesso del bene ereditario in questione ad opera della resistente, accompagnato dalla coscienza della natura ereditaria dello stesso.
Tali circostanze, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, consentono di ravvisare il compossesso di una parte del patrimonio ereditario in capo alla resistente, delata all'eredità di compossesso che non esonera Persona_1
la delata all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario, ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c.,
d'essere considerata erede puro e semplice (cfr. Cass. Civ. n. 6167/2019; Cass.
Civ. n. 1325/1993 già richiamate).
A questo punto, va rilevato che la resistente non ha allegato, né provato di avere proceduto, entro tre mesi dall'apertura della successione, all'inventario dei beni ereditari, sicché appare perfezionata, in capo alla resistente, la fattispecie di acquisto ex lege dell'eredità di ai sensi dell'art. 485 Persona_1
c.c., con la conseguenza che la stessa va considerata erede puro e semplice di
Persona_1
Peraltro, va osservato che non è ammissibile l'accettazione parziale dell'eredità
(art. 475 ultimo comma c.c.), sicché l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. in relazione a uno dei beni ereditari importa l'accettazione ad opera della resistente dell'intera eredità di Persona_1
Infine, deve osservarsi che non assume rilevanza il rifiuto ad opera della resistente della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal
Giudice dell'esecuzione, indirizzato alla resistente in qualità di erede di a mezzo di dichiarazione resa all'Ufficiale Giudiziario di avere Persona_1
rifiutato l'eredità di quest'ultimo (cfr. all. 6 fasc. resistente).
Invero, la rinuncia all'eredità, per essere valida ed efficace, deve essere effettuata nelle forme solenni previste dall'art. 519 comma 1 c.c. e comunque il rifiuto della notifica è del 01.08.2022, data in cui si era già perfezionata la fattispecie dell'art. 485 c.c. in capo alla resistente che non aveva provveduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi successivi all'apertura della successione di avvenuta il 17.01.2020. Persona_1
Dunque, la dichiarazione resa all'U.G. dalla resistente in occasione della suddetta notificazione è ininfluente ai fini dell'esclusione della qualifica di erede in capo alla resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, va accolta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, la resistente va dichiarata erede puro e semplice di CP_1
defunto in data 17.01.2020, per accettazione dell'eredità ai Persona_1
sensi dell'art. 485 c.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi escludere il compenso della fase istruttoria che non ha avuto luogo, e riduzione del compenso della fase decisoria, non avendo la parte ricorrente depositato note conclusive, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2106/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara che la resistente è erede puro e semplice di CP_1 Per_1
morto in data 17.01.2020, per accettazione dell'eredità ai sensi dell'art.
[...]
485 c.c.;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 280,79 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.400,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia