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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
GR SE, come da mandato difensivo in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NI IM, come da mandato difensivo in atti;
PARTE RICORRENTE
pagina 1 di 3 e con la costituzione di nata il [...] a [...], ivi residente in [...], CP_2
in persona del Curatore speciale Avv. come da Parte_2
decreto di nomina Trib. Minorenni di Venezia in data 14/07/23;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 16/12/25, le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la pronuncia immediata di separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso ex art. 479 bis.12 e ss.
c.p.c. con il quale ha chiesto la pronuncia di separazione Parte_1
personale dal coniuge e formulato ulteriori domande;
CP_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte resistente non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione dell'Avv. E. Zivelonghi quale Curatore Speciale della minore;
CP_2
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti negli atti difensivi ed emerso all'esito dell'udienza innanzi al giudice delegato, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza pagina 2 di 3 oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
dato atto che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti ed altresì per la verifica sia delle determinazioni conclusive del TM nella parallela causa de
responsabilitate sia della soluzione della questione abitativa di madre e figlia;
osservato che la decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulle altre domande formulate in causa.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
GR SE, come da mandato difensivo in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NI IM, come da mandato difensivo in atti;
PARTE RICORRENTE
pagina 1 di 3 e con la costituzione di nata il [...] a [...], ivi residente in [...], CP_2
in persona del Curatore speciale Avv. come da Parte_2
decreto di nomina Trib. Minorenni di Venezia in data 14/07/23;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 16/12/25, le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la pronuncia immediata di separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso ex art. 479 bis.12 e ss.
c.p.c. con il quale ha chiesto la pronuncia di separazione Parte_1
personale dal coniuge e formulato ulteriori domande;
CP_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte resistente non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione dell'Avv. E. Zivelonghi quale Curatore Speciale della minore;
CP_2
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti negli atti difensivi ed emerso all'esito dell'udienza innanzi al giudice delegato, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza pagina 2 di 3 oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
dato atto che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti ed altresì per la verifica sia delle determinazioni conclusive del TM nella parallela causa de
responsabilitate sia della soluzione della questione abitativa di madre e figlia;
osservato che la decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulle altre domande formulate in causa.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3