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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
Dr.ss Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore/estensore.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 778 /2023 del ruolo generale e promossa
DA
partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dal sottoscritto Avv. Emanuele Paladini (C.F.:
) giusta procura alle liti in atti, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle C.F._1
comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: emanuele.
[...]
Email_1
- appellante- CONTRO
(CF/p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Carlo Scorza (C.F.: , elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n. C.F._2
124 presso lo studio dell'Avv. Romolo Freddi, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
.salerno.it, Email_2 CP_2
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n° 990/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, nella causa R.G.n.
4541/2020, pubblicata il 07/08/2023, notificata il 28/08/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Interposto appello con atto di citazione regolarmente notificato in data 29/9/2023, l'appellante conveniva in giudizio l'appellata al fine di vedere modificata la sentenza emessa dal Tribunale di
Ancona di cui in oggetto e che l'aveva vista soccombente nel merito per quanto attiene alla determinazione del saldo di c/c intestato all'appellata e in punto di condanna al pagamento degli onorari e spese di lite in favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario;
si costituiva in giudizio la ditta appellata, svolgendo a sua volta appello incidentale, chiedendo oltre al rigetto dell'impugnazione avversaria anche l'accoglimento delle domande non accolte in primo grado;
nelle more del giudizio, una volta disposta la trattazione scritta dal Consigliere istruttore, nessuna delle parti è comparsa depositando le predette note nè entro il termine con scadenza al 20/1/2025 nè
entro quello del 25/2/2025 successivamente assegnato a seguito del primo mancato deposito;
consta all'ufficio che la cancelliera abbia regolarmente comunicato le ordinanze disponenti il rinvio dall'una all'altra data, risultando agli atti le ricevute di consegna delle relative PEC, e che quindi vi sia integrato il mancato deposito equivalente a mancata comparizione in udienza;
considerati pertanto gli artt. 181, 127 ter, 309 e 359 cpc, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio;
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince: -che le udienze del 20/1/2025 e del
25/2/2025, da considerarsi fra di loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità
della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter cpc, in forza di provvedimenti regolarmente trasmessi alle parti costituite e nel rispetto del termine stabilito dalla menzionata norma, con ciò dovendosi applicare gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., dato che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze e comunque scadenze di termini assegnati alle parti;
considerato quindi che nel penultimo comma dell'art. 127 ter cpc viene precisato che “Se nessuna
delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per
il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo”, e dato il rinvio normativo di cui sopra per il giudizio di appello, la Corte deve, quindi,
ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, adottando un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c..
A mente dell'art. 310, ultimo comma, dello stesso codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la la sentenza n° 990/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, nella causa R.G.n. 4541/2020, pubblicata il 07/08/2023, notificata il 28/08/2023, così decide: - ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/2/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco