Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
L'osservanza delle disposizioni, contenute negli artt. 366, secondo comma, e 370 cod. proc. civ., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è prescritta a pena di nullita. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG MO, AG EU, in proprio e quali cessionari dei diritti di AG ND e AG IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato CRISTOFORO PARISI, difesi dall'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CH IO, CH IA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO, difesi dagli avvocati ANNAIA POMENTI, ITALO FELIZIANI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
TO EN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 07755/00 proposto da:
TO EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28 SC A INT 4, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI, difesa dagli avvocati ROMANO SAURINI, ENNIO DI MURO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AG MO, AG EU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 139/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato CIAVARDINI Fernando, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità primo motivo del ricorso principale, assorbito secondo motivo, rigetto terzo motivo.
Assorbito ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre 1986 AU e AR IZ CH convennero in giudizio davanti al Tribunale di Latina EN BE, chiedendo il trasferimento coattivo a loro favore della quota ideale, pari a un quarto, del fondo dell'Opera Nazionale Combattenti, sito in Pontinia, a essi venduta con scrittura privata non autenticata del 28 luglio 1986 dalla BE, cui era a sua volta pervenuta da AD ZI in virtù di scrittura privata di compravendita del 13 gennaio 1970.
Con citazione del gennaio 1987, RI, NI, AD e DA ZI, citarono AU CH, AR IZ CH e EN BE davanti allo stesso tribunale cui domandarono di dichiarare la nullità assoluta dell'atto di vendita del 13 gennaio 1970, gravando sul bene il vincolo di indivisibilità stabilito dalla legge 3 giugno 1940 n. 1078, e ribadito nello stesso contratto di vendita del podere intercorso tra l'Opera Nazionale Combattenti e IN ZI dante causa di AD ZI, nonché quello di inalienabilità conseguente alla costituita comunione tacita familiare sul fondo predetto tra gli eredi di IN ZI e la stessa BE all'epoca convivente del loro padre AD ZI;
in subordine, la nullità dello stesso atto per simulazione assoluta poiché finalizzato a vanificare la futura petizione di eredità di essi citanti, eredi di AD ZI deceduto il 15 novembre 1985 dopo aver convissuto e poi sposato in seconde nozze la BE;
conseguentemente, la nullità o l'inefficacia del preliminare di vendita del 28 luglio 1986 intercorso tra la BE e AU CH e AR IZ CH, anche per violazione del diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c.; infine, la sussistenza in capo a essi citanti della qualità di eredi di AD ZI, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari e al risarcimento dei danni.
Si costituirono i convenuti eccependo che il vincolo di indivisibilità non era loro opponibile in quanto non trascritto, che gli attori non avevano titolo a invocare il retratto successorio previsto solo in favore dei coeredi e che l'asserita simulazione non poteva essere loro opposta in quanto terzi.
I due giudizi vennero riuniti. RI e NI ZI intervennero quali cessionari di ogni diritto spettante alle germane AD e DA sul fondo su menzionato.
All'esito della compiuta istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza del 6 aprile 1995, rigettò le domande proposte dai fratelli ZI e, in accoglimento di quella avanzata da AU e AR IZ CH, dichiarò giudizialmente accertate le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata stipulata il 28 luglio 1986, compensando infine le spese di lite.
Il successivo appello proposto dai soccombenti venne rigettato dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 19 gennaio 1999. Osservò detta corte che doveva riconoscersi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata stipulata tra gli CH e la BE giacché espressamente riconosciuta da costei. Era da escludersi la nullità della vendita conclusa con la scrittura cennata in relazione al divieto di frazionamento dell'unità poderale di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n. 1078 in quanto detto vincolo non poteva avere durata superiore a trenta anni a far tempo dalla prima assegnazione in virtù della sopravvenuta legge 19 febbraio 1992, n. 191 e non risultava trascritto secondo il regime di pubblicità speciale di cui all'art. 2 nonché per l'assorbente rilievo che non v'era stato frazionamento, avendo la compravendita avuto ad oggetto la quota indivisa del bene risultata pari a un quarto. L'espletata prova per testi non aveva consentito di accertare la conclusione di un accordo simulatorio, peraltro inopponibile agli CH, terzi acquirenti, in mancanza di elementi concreti atti a escluderne la buona fede. Non ricorrevano le condizioni per la operatività del retratto successorio, stante la posizione di acquirente e non di coerede della BE.
RI ZI e NI ZI hanno chiesto la cassazione della sopra riassunta sentenza con ricorso affidato a tre motivi, in seguito illustrati con memoria.
Resistono con distinti controricorsi AU e AR IZ CH nonché EN BE, la quale propone altresì ricorso incidentale per due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea pregiudiziale va sgombrato il campo dall'eccepita nullità del controricorso contenente ricorso incidentale della BE per non essere stato notificato presso la cancelleria della Cassazione, una volta attestatosi nella relata di notifica che il procuratore domiciliatario Avv. Ciavardini si era trasferito a indirizzo sconosciuto. A prescindere dalla fondatezza della eccezione (in realtà i ricorrenti elessero domicilio "nello studio del detto avvocato in Roma via E. d'Arborea n. 30, studio dell'Avv. Cristoforo Parisi" e il controricorso e contestuale ricorso incidentale fu utilmente notificato al nuovo indirizzo dello studio dell'Avv. Cristoforo Parisi siccome accertato dall'ufficiale giudiziario), va ricordato il costante indirizzo di questa Suprema Corte in base al quale l'osservanza della disposizione di cui all'art 370 c.p.c. - secondo la quale il controricorso e il ricorso incidentale devono essere notificati al domicilio eletto dal ricorrente in Roma (art 366 c.p.c.) e, in difetto di tale elezione di domicilio, presso la cancelleria della Corte di Cassazione- non è prescritta a pena di nullità e questa non può essere dichiarata se la notifica, per quanto non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. nn. 1738/1968, 3110/1972, 2893/1973, 4026/l975, 1013/1980, 4870/1981, 1247/1983, 3110/1987, 177/1993, 11551/1998). Ed è evidente che vale come riconoscimento implicito della avvenuta tempestiva conoscenza del controricorso e della possibilità del ricorrente di espletare le proprie difese al riguardo il fatto che - com'è accaduto nella specie - il difensore della predetta parte formuli appunto l'eccezione di inammissibilità dell'atto, iniziando la prestazione del suo ufficio all'udienza pubblica. I ricorsi, in quanto rivolti verso la stessa sentenza, devono essere riuniti.
Con il primo motivo del loro ricorso RI ZI e NI ZI - denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi, della legge n.191 del 1992 e dell'art.2932 c.c. - lamentano che la Corte d'appello ha ritenuto retroattiva la legge su menzionata, secondo cui (art. 1) il divieto di frazionamento delle unità poderali ha durata trentennale dalla prima assegnazione, e non considerato che la cessione del fondo del ZI alla BE era comunque avvenuta durante il trentennio iniziato il 28 maggio 1948, data della scrittura privata con la quale l'Opera Nazionale Combattenti aveva trasferito il podere a IN ZI, dante causa di AD, erede di un quinto del fondo. Deducono, poi, che in altro giudizio, tra parti diverse ma concernente la vendita di altra quota dello stesso podere, la Suprema Corte aveva sancito l'irrilevanza della mancata trascrizione del vincolo di indisponibilità ai fini sia della sua opponibilità agli eredi CH, il cui dante causa aveva concluso con altri eredi ZI un contratto privo di effetti traslativi, sia della nullità dell'atto traslativo in quanto derivante dalla obiettiva violazione della norma imperativa che vietava il frazionamento del bene. Rilevano, infine, che la nullità del trasferimento tra ZI AD e EN BE si estendeva al contratto a sua volta concluso da questa con gli CH.
Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.2932 c.c., i ricorrenti lamentano che sia stata affermata l'autenticità della scrittura del 28 luglio 1986 stipulata da EN BE e gli CH senza previamente accertare la validità o meno della scrittura tra ZI AD e EN BE.
Col terzo motivo, denunciandosi vizi motivatori, si addebita alla corte territoriale di avere stravolto l'ordine logico - giuridico delle questioni sottoposte al suo esame esaminando quella della verificazione della scrittura privata tra la BE e gli CH sol perché trascritta anteriormente alla domanda di simulazione, laddove, con priorità assoluta, avrebbe dovuto affrontare il problema della proprietà del bene solo apparentemente trasferita alla BE essendo la relativa scrittura inficiata da nullità e mai trascritta per difetto del requisito della autenticità tanto che il bene medesimo dovrebbe essere tuttora intestato all'O.N.C. o, al più, a IN ZI, dante causa di Alfredo. Ancora si ascrive alla corte del merito di avere contraddittoriamente escluso il vincolo di indivisibilità per superamento del termine trentennale e al tempo stesso la sussistenza di un frazionamento, oggetto della compravendita essendo stata una quota indivisa. Si imputa, infine, alla corte d'appello di avere ritenuto non provata la simulazione ne' la malafede degli CH con affermazioni apodittiche e non precedute da alcun esame del materiale probatorio. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la BE denuncia violazione dell'art.345 c.p.c. non avendo il giudice di appello esaminato l'eccezione di novità della domanda di declaratoria di nullità dell'atto per violazione della legge 19 febbraio 1992, n. 191. Per priorità logico-giuridica il ricorso incidentale esige trattazione prioritaria e va disatteso per il dirimente rilievo che, in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la BE non ha specificamente indicato in quale preciso scritto difensivo o atto del processo ha espressamente sollevato questa eccezione di novità della domanda, nulla a riguardo essendo detto (non solo nella sentenza qui impugnata ma neanche) nelle conclusioni precisate in appello. Difatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e plurimis, Cass. nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto tale onere, essendosi limitato a dire che l'eccezione fu sollevata "nel giudizio di appello", la doglianza va considerata siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e, di conseguenza, inammissibile. I su riportati motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente data la loro interdipendenza, non possono trovare adito per difetto di interesse.
Come si è detto in narrativa, la sentenza impugnata è fondata su tre diverse ragioni, ognuna delle quali del tutto autonoma rispetto alle altre. Per vero, la corte territoriale ha negato la nullità della vendita conclusa con la scrittura del 28 luglio 1986 tra gli CH e la BE in relazione al divieto di frazionamento dell'unità poderale di cui all'art. 1 della legge 3.6.1940 n.1078 in quanto (a) detto vincolo non poteva avere durata superiore a trenta anni a far tempo dalla prima assegnazione in virtù della sopravvenuta legge 19 febbraio 1992, n.191, e (b) non risultava trascritto secondo il regime di pubblicità speciale di cui all'art. 2, nonché (c) per l'assorbente rilievo che non v'era stato frazionamento avendo la compravendita avuto ad oggetto la quota indivisa del bene risultata pari a un quarto.
Con i tre motivi in esame, i ricorrenti hanno censurato soltanto le prime due considerazioni e non anche la terza.
Anche il fugace accenno alla ritenuta inesistenza di un frazionamento a pag. 19 del ricorso è volto a rilevare una pretesa contraddittorietà di motivazione senza minimamente investire nel merito il principio con essa affermato che la vendita di quota indivisa sfugge al divieto di frazionamento dell'unità poderale di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Consegue che i ricorrenti difettano di interesse all'esame dei motivi atteso che, anche se le doglianze proposte dovessero rivelarsi fondate, questo accertamento non potrebbe travolgere la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la vendita di quota indivisa non impinge nel divieto di frazionamento delle unità poderali previsto dall'art. 1 della legge giugno l940 n. 1078. Deve in altri termini trovare applicazione il costante orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione di una sentenza fondata su più ragioni, distinte e concorrenti, ma tutte virtualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, quando esso non investa interamente dette ragioni, giacché in ogni caso la pronunzia impugnata resterebbe ferma in base alla ratio decidendi non censurata, e quindi insindacabile. L'eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, non essendo in altri termini possibile il raggiungimento dello scopo proprio del ricorso, che è quello dell'annullamento della decisione denunziata (vedi, solo per citare le più recenti, Cass. nn. 2770/1997, 8798/1997, 11902/1998, 9449/2000, 5493/2001, 3965/2002). Poiché dunque con i motivi in commento i ricorrenti censurano la decisione impugnata solo in relazione alle considerazioni concernenti la avvenuta scadenza e inopponibilità del vincolo senza prendere posizione sull'altro, preponderante, motivo addotto dalla corte di merito al fine di dimostrare il proprio assunto (inapplicabilità in radice del divieto), è palese l'inammissibilità dei mezzi medesimi.
La soccombenza reciproca è di per sè motivo idoneo per la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003