Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 617
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Sentenza 17 gennaio 2003

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L'osservanza delle disposizioni, contenute negli artt. 366, secondo comma, e 370 cod. proc. civ., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è prescritta a pena di nullita. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 617
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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