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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15397 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LU IO nato a [...] il [...] DI RO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA ehe h-a eemelms,p eh.iedenclo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato DE VITA LUIGI del foro di NAPOLI per la Parte Civile COMUNE DI OL (NAPOLI). Sono presenti gli avvocati VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA e EL RC del foro di NAPOLI, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato ABET IO del foro di NAPOLI in difesa di LU Penale Sent. Sez. 1 Num. 15397 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 19/01/2023 2 IO. L'avvocato DE VITA conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato EL conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LU NI e Di ER NI ricorrono avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 15 gennaio 2021 che, per quello che qui interessa, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 13 febbraio 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale LU era stato condannato all'ergastolo e Di ER alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - LU: a) omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'agevolazione dell'associazione per delinquere di tipo camorristica facente capo a Longobardi NA, ai sensi degli artt. 575, 576, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso con ter2:e persone e quale esecutore materiale del reato, il 26 giugno 2008 aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di UA HE e Di ON NA, cagionandone la morte;
b) detenzione e porto illegale di armi aggravato dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 416-bis.1 cod. pen., perché il 26 giugno 2008, allo scopo di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola mitragliatrice Uzi SMG (arma da guerra), e relativo munizionamento;
- LU e Di ER: c) omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'agevolazione dell'associazione per delinquere di tipo camorristica facente capo a Longobardi NA, ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., perché il 5 febbraio 2008 in Pozzuoli, in concorso tra loro e con altre persone (LU con il ruolo di esecutore materiale del reato e Di ER con il ruolo di fornitore delle armi), avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di RI NA, cagionandone la morte. 2. Con ricorso a firma dell'avv. NI Abet, Luongc I denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe motivato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo in forza dei precedenti penali dell'imputato. Il giudice di merito, per di più, non avrebbe considerato che il reato associativo per il quale l'imputato era stato già condannato era strettamente collegato con i reati oggetto del presente procedimento, tanto che la difesa, con 3 uno dei motivi dell'atto di appello, aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati. La Corte di assise di appello, poi, non avrebbe correttamente valorizzato la collaborazione processuale dell'imputato, il quale, dopo aver scelto il rito abbreviato, aveva fugato ogni dubbio in ordine alla propria partecipazione ai fatti con la sua ammissione processuale (fornendo dichiarazioni confessorie perfettamente coincidenti con quelle poi rese da IU), quando la prova a suo carico era contraddittoria. L'imputato, infine, aveva rinunciato in appello a ulteriori e diversi motivi di gravame, così ulteriormente agevolando il compito del giudice di secondo grado. In sintesi, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza considerare la condotta successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato. 3. Con ricorso a firma dell'avv. Valeria Vianello Accorretti, LU articola tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, ignorando quanto evidenziato dalla difesa nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen., avrebbe omesso di valutare le discrasie emerse nel confronto tra le varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di secondo grado avrebbe apprezzato diversamente l'utilità della confessione dell'imputato se solo avesse accertato che le dichiarazioni rilasciate da RG, RR e De LI non avevano trovato riscontri tra di loro e che queste dichiarazioni erano generiche e, in alcuni casi, in evidente contrasto con dati probatori. Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe correttamente valorizzato la scelta dell'imputato di dissociarsi pubblicamente dal contesto criminale dì appartenenza, elemento sintomatico del suo allontanamento dalle dinamiche associative di tipo mafioso. Il ricorrente, pertanto, ritiene che la Corte di assise di appello, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe in maniera ingiustificata mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 577, primo comma, n. 3, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello relativo alla 4 circostanza aggravante della premeditazione di cui al duplice omicidio di UA e Di ON. Sempre con riferimento alla predetta circostanza aggravante, il giudice di secondo grado avrebbe fornito una motivazione illogica e carente rispetto all'omicidio di RI, considerando che, dalla lettura degli atti, non si rinveniva alcuna concreta programmazione dell'omicidio. Secondo il ricorrente, infatti, la ricostruzione probatoria sulla sussistenza della circostanza aggravante in esame non poteva esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali con i quali tradurre in pratica il proposito illecito, anche considerando che l'agguato - da solo - non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del processo psicologico di intensa riflessione di fredda determinazione che deve caratterizzare il premeditato proposito di uccidere. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe in maniera ingiustificata omesso di concedere la circostanza attenuante della provocazione con riferimento al reato sub a, considerando che era emerso che LO e Di ON erano stati uccisi dopo aver loro stessi posto un agguato nei confronti di IU e LU. In particolare, il ricorrente ritiene che non assuma alcuna valenza l'accettazione di un eventuale rischio derivante dall'affiliazione a contesti criminali per poter escludere l'obiettiva ingiustizia del fatto, non dovendosi fare riferimento alla sfera strettamente personale del reo, ma parametrando la condotta subita ai canoni della società civile. 4. Di ER denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere la circostanza attenuante speciale della collaborazione, senza considerare che le dichiarazioni ritenute non attendibili (e relative all'individuazione del conducente del motorino) non avevano determinato un'interferenza fattuale e logica con le restanti dichiarazioni, che erano del tutto attendibili. 5. Il Comune di Pozzuoli, parte civile costituita, con memoria del 19 gennaio 2023, chiede dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LU è infondato. 1.1. Il ricorso a firma dell'avv. Abet e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva evidenziato come le osservazioni difensive contenute nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. sostanzialmente ripetevano le allegazioni dell'atto di appello. In particolare, i richiamati motivi di ricorso non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'imputato aveva dimostrato elevato spessore criminale nella sua funzione decisiva per la realizzazione degli agguati, essendosi servito di armi micidiali e avendo realizzato con professionalità gli incarichi a lui affidati. I reati accertati erano stati eseguiti senza alcuna remora, avendo l'imputato posto in essere la condotta anche in pieno giorno in una piazza frequentata da molte persone. La Corte di assise di appello, pertanto, ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, considerando i precedenti penali dell'imputato, la gravità dei reati accertati e la loro concreta modalità esecutiva. Nella sentenza impugnata, infine, si evidenzia che tale valutazione non poteva essere messa in discussione in forza della confessione dell'imputato, poiché ritenuta ormai tardiva. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che la confessione era stata il frutto di un calcolo di mera convenienza, in quanto posta in essere quando a carico dell'imputato erano già stati acquisiti solidi elementi di colpevolezza. LU, infatti, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante la fase delle indagini preliminari e, solo nel corso del giudizio abbreviato, aveva dichiarato di essere stato l'esecutore materiale degli omicidi. E' vero che in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, tuttavia il giudice di merito può escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Ftv. 271224). 6 Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 1.2. Il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il breve arco di tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi costitutivi delta premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece„ l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Mos -fei, Rv. 260219). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti di cui all'omicidio di Periti° lasciava unicamente intendere la risalente volontà del delitto. LU aveva inizialmente deciso di uccidere EN, capo del gruppo antagonista, servendosi proprio di RI. Successivamente, quest'ultimo, pur resosi immediatamente disponibile, in realtà aveva deciso di procrastinare il momento di un contatto proficuo. In quel momento, fu deciso il suo omicidio: RI, infatti, era ritenuto sodale ambiguo e sospetto e, quindi, pericoloso per entrambe le fazioni contrapposte. L'occasione dell'omicidio fu colta quando la vittima aveva contattato IU per il cambio di un assegno, il quale io aveva informato che si sarebbe recato da Milanese a fare l'operazione. Il giudice di merito, pertanto, ha fornito ampia motivazione, ritenendo sussistente la circostanza aggravante in esame, anche in c:onsiderazione della circostanza che la premeditazione non è esclusa dal fatto che l'agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima (Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239233). 1.3. Il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti è infondato. Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione effettuata dal giudice di secondo grado non permetteva di ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata dalla difesa di LU, atteso che le risultanze processuali consentivano di affermare che la contrapposizione armata di gruppi camorristici aveva determinato la fisiologica reciprocità di agguati. Secondo il giudice di merito, chi partecipa alla faida di camorra è consapevole del fatto che sarà esposto a ritorsioni e deliberatamente accetta e partecipa alla previsione di una sequela di atti delinquenziali, pronto alla ritorsione per ogni offesa apportata al gruppo di appartenenza. D'altronde, l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del 8 comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12704/2012, Samperi, Rv. 253210). Queste univoche risultanze processuali impongono di escludere la ricorrenza degli indicatori, oggettivi e soggettivi, dell'attenuante della provocazione, così come tipizzati dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile la mitigazione sanzionatoria invocata, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano svolti i fatti. 2. Il ricorso di Di ER è infondato. In tema di associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso (Sez. 5, n. 22897 del 27/04/2001, Riina, Rv. 219436). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, in modo ineccepibile ha evidenziato che il contributo dichiarativo di Di ER non era stato utile al processo, avendo lo stesso creato una disfunzione nella ricostruzione accusatoria a causa dei tentennamenti e rettifiche in ordine alla identificazione del soggetto che aveva guidato il motorino nell'omicidio di RI. 3. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve rigettare i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Per il principio di soccombenza, l'imputato deve essere condannato altresì a a pagare le spese della parte civile, Comune di Pozzuoli, da liquidarsi come in dispositivo. 9
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pozzuoli, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA ehe h-a eemelms,p eh.iedenclo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato DE VITA LUIGI del foro di NAPOLI per la Parte Civile COMUNE DI OL (NAPOLI). Sono presenti gli avvocati VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA e EL RC del foro di NAPOLI, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato ABET IO del foro di NAPOLI in difesa di LU Penale Sent. Sez. 1 Num. 15397 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 19/01/2023 2 IO. L'avvocato DE VITA conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato EL conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LU NI e Di ER NI ricorrono avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 15 gennaio 2021 che, per quello che qui interessa, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 13 febbraio 2020 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale LU era stato condannato all'ergastolo e Di ER alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - LU: a) omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'agevolazione dell'associazione per delinquere di tipo camorristica facente capo a Longobardi NA, ai sensi degli artt. 575, 576, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso con ter2:e persone e quale esecutore materiale del reato, il 26 giugno 2008 aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di UA HE e Di ON NA, cagionandone la morte;
b) detenzione e porto illegale di armi aggravato dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 416-bis.1 cod. pen., perché il 26 giugno 2008, allo scopo di commettere il reato di cui al capo a, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola mitragliatrice Uzi SMG (arma da guerra), e relativo munizionamento;
- LU e Di ER: c) omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'agevolazione dell'associazione per delinquere di tipo camorristica facente capo a Longobardi NA, ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., perché il 5 febbraio 2008 in Pozzuoli, in concorso tra loro e con altre persone (LU con il ruolo di esecutore materiale del reato e Di ER con il ruolo di fornitore delle armi), avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di RI NA, cagionandone la morte. 2. Con ricorso a firma dell'avv. NI Abet, Luongc I denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe motivato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo in forza dei precedenti penali dell'imputato. Il giudice di merito, per di più, non avrebbe considerato che il reato associativo per il quale l'imputato era stato già condannato era strettamente collegato con i reati oggetto del presente procedimento, tanto che la difesa, con 3 uno dei motivi dell'atto di appello, aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati. La Corte di assise di appello, poi, non avrebbe correttamente valorizzato la collaborazione processuale dell'imputato, il quale, dopo aver scelto il rito abbreviato, aveva fugato ogni dubbio in ordine alla propria partecipazione ai fatti con la sua ammissione processuale (fornendo dichiarazioni confessorie perfettamente coincidenti con quelle poi rese da IU), quando la prova a suo carico era contraddittoria. L'imputato, infine, aveva rinunciato in appello a ulteriori e diversi motivi di gravame, così ulteriormente agevolando il compito del giudice di secondo grado. In sintesi, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza considerare la condotta successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato. 3. Con ricorso a firma dell'avv. Valeria Vianello Accorretti, LU articola tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, ignorando quanto evidenziato dalla difesa nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen., avrebbe omesso di valutare le discrasie emerse nel confronto tra le varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di secondo grado avrebbe apprezzato diversamente l'utilità della confessione dell'imputato se solo avesse accertato che le dichiarazioni rilasciate da RG, RR e De LI non avevano trovato riscontri tra di loro e che queste dichiarazioni erano generiche e, in alcuni casi, in evidente contrasto con dati probatori. Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe correttamente valorizzato la scelta dell'imputato di dissociarsi pubblicamente dal contesto criminale dì appartenenza, elemento sintomatico del suo allontanamento dalle dinamiche associative di tipo mafioso. Il ricorrente, pertanto, ritiene che la Corte di assise di appello, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe in maniera ingiustificata mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 577, primo comma, n. 3, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello relativo alla 4 circostanza aggravante della premeditazione di cui al duplice omicidio di UA e Di ON. Sempre con riferimento alla predetta circostanza aggravante, il giudice di secondo grado avrebbe fornito una motivazione illogica e carente rispetto all'omicidio di RI, considerando che, dalla lettura degli atti, non si rinveniva alcuna concreta programmazione dell'omicidio. Secondo il ricorrente, infatti, la ricostruzione probatoria sulla sussistenza della circostanza aggravante in esame non poteva esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali con i quali tradurre in pratica il proposito illecito, anche considerando che l'agguato - da solo - non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del processo psicologico di intensa riflessione di fredda determinazione che deve caratterizzare il premeditato proposito di uccidere. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe in maniera ingiustificata omesso di concedere la circostanza attenuante della provocazione con riferimento al reato sub a, considerando che era emerso che LO e Di ON erano stati uccisi dopo aver loro stessi posto un agguato nei confronti di IU e LU. In particolare, il ricorrente ritiene che non assuma alcuna valenza l'accettazione di un eventuale rischio derivante dall'affiliazione a contesti criminali per poter escludere l'obiettiva ingiustizia del fatto, non dovendosi fare riferimento alla sfera strettamente personale del reo, ma parametrando la condotta subita ai canoni della società civile. 4. Di ER denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere la circostanza attenuante speciale della collaborazione, senza considerare che le dichiarazioni ritenute non attendibili (e relative all'individuazione del conducente del motorino) non avevano determinato un'interferenza fattuale e logica con le restanti dichiarazioni, che erano del tutto attendibili. 5. Il Comune di Pozzuoli, parte civile costituita, con memoria del 19 gennaio 2023, chiede dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LU è infondato. 1.1. Il ricorso a firma dell'avv. Abet e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva evidenziato come le osservazioni difensive contenute nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. sostanzialmente ripetevano le allegazioni dell'atto di appello. In particolare, i richiamati motivi di ricorso non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'imputato aveva dimostrato elevato spessore criminale nella sua funzione decisiva per la realizzazione degli agguati, essendosi servito di armi micidiali e avendo realizzato con professionalità gli incarichi a lui affidati. I reati accertati erano stati eseguiti senza alcuna remora, avendo l'imputato posto in essere la condotta anche in pieno giorno in una piazza frequentata da molte persone. La Corte di assise di appello, pertanto, ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, considerando i precedenti penali dell'imputato, la gravità dei reati accertati e la loro concreta modalità esecutiva. Nella sentenza impugnata, infine, si evidenzia che tale valutazione non poteva essere messa in discussione in forza della confessione dell'imputato, poiché ritenuta ormai tardiva. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che la confessione era stata il frutto di un calcolo di mera convenienza, in quanto posta in essere quando a carico dell'imputato erano già stati acquisiti solidi elementi di colpevolezza. LU, infatti, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante la fase delle indagini preliminari e, solo nel corso del giudizio abbreviato, aveva dichiarato di essere stato l'esecutore materiale degli omicidi. E' vero che in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, tuttavia il giudice di merito può escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Ftv. 271224). 6 Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 1.2. Il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il breve arco di tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi costitutivi delta premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece„ l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Mos -fei, Rv. 260219). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti di cui all'omicidio di Periti° lasciava unicamente intendere la risalente volontà del delitto. LU aveva inizialmente deciso di uccidere EN, capo del gruppo antagonista, servendosi proprio di RI. Successivamente, quest'ultimo, pur resosi immediatamente disponibile, in realtà aveva deciso di procrastinare il momento di un contatto proficuo. In quel momento, fu deciso il suo omicidio: RI, infatti, era ritenuto sodale ambiguo e sospetto e, quindi, pericoloso per entrambe le fazioni contrapposte. L'occasione dell'omicidio fu colta quando la vittima aveva contattato IU per il cambio di un assegno, il quale io aveva informato che si sarebbe recato da Milanese a fare l'operazione. Il giudice di merito, pertanto, ha fornito ampia motivazione, ritenendo sussistente la circostanza aggravante in esame, anche in c:onsiderazione della circostanza che la premeditazione non è esclusa dal fatto che l'agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima (Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239233). 1.3. Il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Vianello Accorretti è infondato. Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione effettuata dal giudice di secondo grado non permetteva di ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata dalla difesa di LU, atteso che le risultanze processuali consentivano di affermare che la contrapposizione armata di gruppi camorristici aveva determinato la fisiologica reciprocità di agguati. Secondo il giudice di merito, chi partecipa alla faida di camorra è consapevole del fatto che sarà esposto a ritorsioni e deliberatamente accetta e partecipa alla previsione di una sequela di atti delinquenziali, pronto alla ritorsione per ogni offesa apportata al gruppo di appartenenza. D'altronde, l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del 8 comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12704/2012, Samperi, Rv. 253210). Queste univoche risultanze processuali impongono di escludere la ricorrenza degli indicatori, oggettivi e soggettivi, dell'attenuante della provocazione, così come tipizzati dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile la mitigazione sanzionatoria invocata, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano svolti i fatti. 2. Il ricorso di Di ER è infondato. In tema di associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso (Sez. 5, n. 22897 del 27/04/2001, Riina, Rv. 219436). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, in modo ineccepibile ha evidenziato che il contributo dichiarativo di Di ER non era stato utile al processo, avendo lo stesso creato una disfunzione nella ricostruzione accusatoria a causa dei tentennamenti e rettifiche in ordine alla identificazione del soggetto che aveva guidato il motorino nell'omicidio di RI. 3. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve rigettare i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Per il principio di soccombenza, l'imputato deve essere condannato altresì a a pagare le spese della parte civile, Comune di Pozzuoli, da liquidarsi come in dispositivo. 9
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pozzuoli, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/01/2023