Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275, comma quarto bis, cod. proc. pen. - per la quale non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato sia affetto da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure - non è applicabile alla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2007, n. 40432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40432 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/07/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1259
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 018604/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AT IN, N. IL 27/05/1940;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentito per il ricorrente l'avv.(Ndr: testo originale non comprensibile) il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Palermo, decidendo su appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., nell'interesse di LA AT IN, avverso diniego della revoca, per ragioni di salute, della misura cautelare degli arresti domiciliari cui il predetto era sottoposto quale accusato dei reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata, respinse il gravame osservando, in sintesi, sulla premessa che la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, operante in senso favorevole all'indagato,
prevale su quella sfavorevole di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, che non poteva comunque parlarsi di incompatibilità delle condizioni di salute del La IN con il regime di arresti domiciliari, atteso che la riscontrata necessità di cure e terapie ben poteva essere soddisfatta mediante richiesta di "autorizzazione a svolgere gli interventi, i controlli e le cure necessarie fuori l'ambito detentivo domiciliare" e che, "circa la salubrità dell'ambiente di vita e i soggiorni climatici in ambienti congrui", sarebbe stata "facoltà del La IN quella di scegliere altro luogo per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del La IN, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che incongruamente sarebbe stata richiamata dal tribunale la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, già superata per il fatto stesso che erano stati concessi gli arresti domiciliari, mentre ci si sarebbe dovuti basare soltanto sulle previsioni di cui all'art. 299 c.p.p., commi 1, 2 e 4 ter, e riconoscere, sulla scorta delle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti di parte ed anche il perito d'ufficio, la incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente anche con il regime di arresti domiciliari, come illustrato nelle ignorate o travisate argomentazioni contenute nei motivi d'appello, in larga parte riprodotte, a sostegno di tale assunto, nell'atto di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) dal testo dell'impugnata ordinanza, pur non caratterizzato da particolare linearità e limpidezza, non sembra comunque evincersi affatto che il tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione la ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, avendo esso, al contrario, come si è visto,
espressamente affermato, ad un certo punto, che detta presunzione era soccombente rispetto a quella, favorevole all'interessato, prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 4 bis;
ed è appunto sulla base di detta presunzione, con ogni evidenza, che al La IN erano stati concessi a suo tempo gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere;
b) ciò posto, del tutto corretto appare il richiamo operato dal tribunale al principio affermato da Cass. V, 2 dicembre 1999 - 4 febbraio 2000 n. 5827, Pisanu, RV 215469, secondo cui;
"In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la disposizione di cui, al comma 4, (ora trasfusa nel comma 4 bis - N.d.R.) dell'art. 275 c.p.p., relativa alla verifica dell'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato o dell'indagato con lo stato di detenzione non è applicabile alla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodia in carcere";
c) già sulla sola base di detto principio (la cui validità in astratto non risulta neppure contestata nel ricorso, volto piuttosto a prospettare, senza riuscire a dimostrare però la fondatezza dell'assunto, la sua inapplicabilità al caso di specie), il diniego di revoca degli arresti domiciliari per la dedotta incompatibilità con lo stato di salute sarebbe stato quindi giustificato;
d) il tribunale ha voluto anche motivare, tuttavia, in ordine alla ritenuta insussistenza, in concreto, della suddetta incompatibilità, e le argomentazioni, quali sopra sinteticamente riportate, a sostegno di tale giudizio, pur se, legittimamente, non condivise dalla difesa del ricorrente, non appaiono, ad avviso della Corte, tacciabili di manchevolezza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per cui sfuggono ad ogni possibilità di sindacato in questa sede.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007