Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
In materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2017, n. 42208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42208 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
42208-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 21/03/2017 Sentenza n. 295/2017 Registro generale n. 16399/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. GIACOMO ROCCHI Presidente Dott. PALMA TALERICO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN VA, n. il 05/03/1967; avverso la sentenza n. 8930/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/12/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale Fi- miani, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/12/2015 la Corte di appello di Napoli confermava la sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 04/03/2014 di condanna nei confronti di NO NN alla pena di anni quattordici di reclusione in ordine ai reati di tentato omicidio ai danni di ZI TE, in concorso con Di ZI LO e Di ZI NC, aggravato dalle circostanze della premeditazione, dei motivi abbietti e di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (in Gricignano d'Aversa 1'11/07/2000). L'11/07/2000, alle ore 12.45, ZI TE era attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco di pistola cal. 7,65, mentre si trovava vicino alla propria motocicletta all'esterno di una salumeria ed era trasportato in ospedale in prognosi riservata e in imminente pericolo di vita. Dalle plurime e convergenti indicazioni dei collaboratori di giustizia emergeva che l'attentato era stato ordinato da Di ZI LO e che il gruppo di fuoco era costi- tuito da Di ZI NC e da NO NN. Questi ultimi il giorno prece- dente all'agguato erano usciti armati per eseguire l'omicidio, ma non erano riusciti a rintracciare la vittima designata. Al quadro probatorio sopra sintetizzato si aggiungevano le spontanee dichiara- zioni rese dagli imputati Di ZI NC e NO NN.
1.1. Ricorrevano le contestate aggravanti, perché il tentato omicidio era stato determinato dal motivo abietto di colpire un'appartenente al clan camorristico riva- le, a cui apparteneva RI ND, che aveva attentato alla vita di Di ZI LO.
1.2. La Corte, infine, applicava l'aggravante della premeditazione e denegava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. NO NN, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cas- sazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli sulla base dei motivi di ricorso di seguito riportati.
2.1. Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie mancava l'elemento cronologico della premeditazione, in quanto tra l'ideazione e l'esecuzione del tentativo non sus- sistevano ulteriori elementi quali la partecipazione alle fasi preparatorie dell'azione o l'appostamento sui luoghi di per cercare la vittima che consentivano - di desumere il c.d. "dolo di proposito". La sentenza impugnata non indicava dati certi sui tempi e sull'organizzazione del sopralluogo né indicava il momento dell'adesione del NO al programma criminoso.
2.2. Il ricorrente poi chiedeva di dichiararsi assorbita l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. in quella prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, dovendosi rico- 3 noscere l'esistenza di un concorso apparente di norme tra tali circostanze. Nel de- scrivere nel capo d'imputazione il motivo futile, infatti, si citava il "fine di favorire l'organizzazione camorristica", per cui la coincidenza degli intenti previsti comporta- va la necessità di applicare la sola disposizione prevista dalla legge speciale.
2.3. Secondo la prospettazione difensiva era illegittimo il diniego delle attenuanti generiche, dovendosi attribuirsi rilievo positivo alla confessione del NO, sebbe- ne tardiva, in quanto essa dimostrava la rottura con l'organizzazione camorristica di appartenenza, il pieno ravvedimento e la partecipazione alla corretta ricostruzione della vicenda delittuosa;
in termini contraddittori era stato attribuito rilievo alla con- fessione resa dai collaboratori di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Col primo motivo di ricorso la difesa si duole del riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. La sentenza impugnata contiene un esplicito riferimento alla predisposizione del piano omicidiario per il giorno precedente, evidenziando la sua mancata realizzazio- ne per effetto della sola casuale assenza della vittima nel posto stabilito per operare l'agguato; è chiarito, infatti, che il NO si era recato nel luogo designato già il giorno precedente, per compiere, su ordine impartito da Di ZI, un sopralluogo con le motociclette, con un'autovettura che seguiva il commando. Inoltre, è stato accertato che il giorno del fatto un terzo complice (ON LU), sulla base di un incarico precedentemente impartitogli, aveva prelevato i due autori materiali dell'agguato, dopo che gli stessi avevano riposto la moto in luogo sicuro. A fronte di tali argomentazioni, la difesa si limita a prospettare censure di meri- to, contestando l'esistenza dell'elemento cronologico della premeditazione, in quan- to i giudici non avrebbero individuato il momento in cui NO aveva ricevuto l'or- dine. I dati di fatto sopra riportati, peraltro, non sono neanche specificamente confuta- ti dal ricorrente. Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso prospettato.
2. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce l'esistenza di un concorso ap- parente di norme tra le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1991, per cui la prima dovrebbe ritenersi assorbita nella seconda. Tale motivo di impugnazione non ha formato oggetto di valutazione da parte del- la Corte di merito, non avendo costituito uno dei motivi di appello. Pertanto, esso è 4 stato prospettato in violazione del principio di devoluzione di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per cui è inammissibile. In ogni caso, nella sentenza di primo grado è contenuto un esplicito riferimento alla configurabilità dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 ed è evidenziato che nella fattispecie la finalità perseguita dai correi è consistita nell'assicurare l'egemonia sul clan. Non risulta esclusa espressamente l'aggravante dei motivi abietti e futili, ma dalla motivazione si comprende che essa è stata esclusa dal cal- colo. E' prevista, infatti, la pena base di anni 12 e, per il principio di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. previsto per il concorso tra aggravanti ad effetto speciale (qui premeditazione e aggravante ex art. 7 cit.), si stabilisce un aumento di due anni di reclusione per la sola aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 cit.. Cioè, dalla lettura della sentenza, la mancata esplicita esclusione dell'aggravante dei motivi abietti appare una dimenticanza, in quanto non se ne è tenuto conto ai fini del calcolo.
3. Col terzo motivo di ricorso la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. non è stata concessa alla luce dell'estrema gravità dei fatti (evincibile dalla pervicacia nell'attuazione del piano criminoso, del volume di fuoco esploso contro la vittima designata, delle feroci mo- dalità esecutive dell'agguato) e della personalità del condannato (gravato da prece- denti penali per reati di rapina, lesioni ed altro). A fronte di tale complessa ed articolata motivazione, non manifestamente illogi- ca, la difesa si limita ad evidenziare un aspetto favorevole al NO (la tardiva confessione) non valorizzato dalla Corte territoriale. Ebbene, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Peraltro, in materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientra la confes- sione spontanea del colpevole: tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tale elemento e negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non sol- tanto quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della inelut- tabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque pro- batoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio 5 di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671).
4. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Giacomo RocchiACT B L DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2017 IL CANCELLIERE O N Pietro Di Meo E *