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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LM AR IA Sent. n. sez. 480/2026 CC - 20/02/2026 - Relatore - NI SE SENTENZA sul ricorso proposto da: UC UI, nato Carpi il 30/04/1995 avverso l’ordinanza del 24/10/2025 Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. Valerio Vianello Accorretti udita la relazione svolta dal Consigliere GI LI lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. Ettore Pedicini, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. UC UI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 24/10/2025 che ha rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l’istanza volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere applicata al ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui è previsto che l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, in relazione anche all’art. 310 cod. proc. pen. E conseguente mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente risulta essere stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli emessa il 26 marzo 2025 ma eseguita in carcere il 9 giugno 2025 in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Per cui ha riportato successivamente condanna e destinatario di una seconda ordinanza emessa Penale Sent. Sez. 2 Num. 8005 Anno 2026 Presidente: LM AR IA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/02/2026 2 successivamente il 24 aprile 2025 ma eseguita prima dell’altra, ossia il 30 aprile 2025 in ordine al delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Per cui il ricorrente è stato poi assolto. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di retrodatazione ritenendo che non si verta in un caso di retrodatazione poiché al momento dell’emissione della seconda ordinanza era stata già emessa la prima, a nulla valendo che fosse stata eseguita successivamente, dovendosi avere riguardo al dato letterale relativo al momento dell’emissione. Inoltre, ha rilevato che le due ordinanza sono relative a fatti differenti sul rilievo del diverso esito dei due procedimenti inerenti al ricorrente. Da qui l’istanza di riesame della difesa incentrata sull’errore in cui era incorsa la Corte di appello di ritenere che l’istanza difensiva si fondasse su presupposti non conformi alle risultanze del fascicolo, ossia che la difesa aveva individuato come prima ordinanza quella eseguita successivamente il 30 aprile 2025 e assumesse una similarità tra i fatti posti a sostegno delle richiesta cautelari. Tanto premesso, si lamenta che il Tribunale abbia colmato, in violazione del principio devolutivo, le lacune motivazionali ravvisabili nel provvedimento della Corte di appello facendo richiamo ad un arresto della S.C. reso nell’ambito del presente procedimento, così superando i vizi del provvedimento di rigetto adottato dalla Corte di appello sull’errato rilievo che l’istanza difensiva si fondasse su presupposti non conformi la fascicolo: ossia che la difesa avesse erroneamente individuato la prima ordinanza dalla quale far decorrere i termini in quella eseguita il 30 aprile 2020 e assumesse una similarità tra i fatti posti a sostegno delle richieste cautelari.
3. Con requisitoria del 28 gennaio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, questa Corte ha affermato che il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio (Sez. 3, n. 3520 del 4/12/2002, dep. 2003, Donno, Rv. 224213 - 01; Sez. 4, n. 3183 del 18/12/1996, dep. 1997, Zorzenon, Rv. 206651 - 01; Sez. 6, n. 2753 del 4/7/1992, De Benedetto, Rv. 192279 - 0:1. Vedi anche Sez. 4, n. 17205 del 14/02/2017, Nanline, non mass.; Sez. 6, n. 31147 del 03/06/2014, Sangiorgio, non mass.). Donde ne discende che il giudice dell’appello cautelare ben può fare riferimento ad un precedente di questa Corte già espresso in fase incidentale (Sez. 1, n. 10274 del 24/11/2021; in senso analogo successivamente, v. Sez. 1, n. 38279 del 04/05/2023) e relativo alla stessa questione allorché il decisum ivi contenuto non risenta di alcun novum che imponga, anche alla luce dei motivi di impugnazione, di discostarsi dagli approdi ivi tracciati. 3 E dalla lettura dell’ordinanza impugnata – che ha correttamente ricondotto alla seconda ordinanza in quanto eseguita per prima il tema dell’eventuale retrodatazione – risultano ben evidenziate le ragioni di fatto in forza delle quali è colmabile la carenza argomentativa del provvedimento della Corte di appello in ordine all’anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza (da intendersi quella eseguita successivamente) rispetto a quelli contestati con la prima (emessa dopo ma eseguita per prima), stante anche l’assenza di profili di inerzia colpevole del pubblico ministero nel dare esecuzione alla prima ordinanza cautelare in un momento successivo rispetto alla seconda.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
4. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, li 20 febbraio 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI LI CO RI LM
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui è previsto che l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, in relazione anche all’art. 310 cod. proc. pen. E conseguente mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente risulta essere stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli emessa il 26 marzo 2025 ma eseguita in carcere il 9 giugno 2025 in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Per cui ha riportato successivamente condanna e destinatario di una seconda ordinanza emessa Penale Sent. Sez. 2 Num. 8005 Anno 2026 Presidente: LM AR IA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/02/2026 2 successivamente il 24 aprile 2025 ma eseguita prima dell’altra, ossia il 30 aprile 2025 in ordine al delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Per cui il ricorrente è stato poi assolto. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di retrodatazione ritenendo che non si verta in un caso di retrodatazione poiché al momento dell’emissione della seconda ordinanza era stata già emessa la prima, a nulla valendo che fosse stata eseguita successivamente, dovendosi avere riguardo al dato letterale relativo al momento dell’emissione. Inoltre, ha rilevato che le due ordinanza sono relative a fatti differenti sul rilievo del diverso esito dei due procedimenti inerenti al ricorrente. Da qui l’istanza di riesame della difesa incentrata sull’errore in cui era incorsa la Corte di appello di ritenere che l’istanza difensiva si fondasse su presupposti non conformi alle risultanze del fascicolo, ossia che la difesa aveva individuato come prima ordinanza quella eseguita successivamente il 30 aprile 2025 e assumesse una similarità tra i fatti posti a sostegno delle richiesta cautelari. Tanto premesso, si lamenta che il Tribunale abbia colmato, in violazione del principio devolutivo, le lacune motivazionali ravvisabili nel provvedimento della Corte di appello facendo richiamo ad un arresto della S.C. reso nell’ambito del presente procedimento, così superando i vizi del provvedimento di rigetto adottato dalla Corte di appello sull’errato rilievo che l’istanza difensiva si fondasse su presupposti non conformi la fascicolo: ossia che la difesa avesse erroneamente individuato la prima ordinanza dalla quale far decorrere i termini in quella eseguita il 30 aprile 2020 e assumesse una similarità tra i fatti posti a sostegno delle richieste cautelari.
3. Con requisitoria del 28 gennaio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, questa Corte ha affermato che il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio (Sez. 3, n. 3520 del 4/12/2002, dep. 2003, Donno, Rv. 224213 - 01; Sez. 4, n. 3183 del 18/12/1996, dep. 1997, Zorzenon, Rv. 206651 - 01; Sez. 6, n. 2753 del 4/7/1992, De Benedetto, Rv. 192279 - 0:1. Vedi anche Sez. 4, n. 17205 del 14/02/2017, Nanline, non mass.; Sez. 6, n. 31147 del 03/06/2014, Sangiorgio, non mass.). Donde ne discende che il giudice dell’appello cautelare ben può fare riferimento ad un precedente di questa Corte già espresso in fase incidentale (Sez. 1, n. 10274 del 24/11/2021; in senso analogo successivamente, v. Sez. 1, n. 38279 del 04/05/2023) e relativo alla stessa questione allorché il decisum ivi contenuto non risenta di alcun novum che imponga, anche alla luce dei motivi di impugnazione, di discostarsi dagli approdi ivi tracciati. 3 E dalla lettura dell’ordinanza impugnata – che ha correttamente ricondotto alla seconda ordinanza in quanto eseguita per prima il tema dell’eventuale retrodatazione – risultano ben evidenziate le ragioni di fatto in forza delle quali è colmabile la carenza argomentativa del provvedimento della Corte di appello in ordine all’anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza (da intendersi quella eseguita successivamente) rispetto a quelli contestati con la prima (emessa dopo ma eseguita per prima), stante anche l’assenza di profili di inerzia colpevole del pubblico ministero nel dare esecuzione alla prima ordinanza cautelare in un momento successivo rispetto alla seconda.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
4. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, li 20 febbraio 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI LI CO RI LM