Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8005
CASS
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando che il giudice dell'appello cautelare può fare riferimento a precedenti decisioni della stessa Corte e che l'ordinanza impugnata ha correttamente ricondotto la questione all'esecuzione della seconda ordinanza, evidenziando le ragioni di fatto per cui la carenza argomentativa del provvedimento della Corte di appello era colmabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8005
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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