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29 dicembre 1993
29 dicembre 1993
Art. 3. (Altre forme di propaganda) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 212/1965 reca: " Norme per la disciplina della propaganda elettorale".
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Messina, sentenza 19/05/2023, n. 984Provvedimento: […] 3 Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 515/1993, recante la disciplina della campagna elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, applicabile, in forza del richiamo di cui all'art. 20, anche alle elezioni regionali delle Regioni a Statuto speciale, vige l'obbligo di inserire, nelle pubblicazioni di propaganda elettorale, il nome del committente responsabile e per i giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale a scopo di propaganda elettorale l'onere di accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura.Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- rappresentanza senza poteri·
- art. 36 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 38 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- ingiustificato arricchimento·
- onere della prova·
- apparenza del diritto·
- associazioni non riconosciute