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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona del Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sassari ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in riassunzione attrice in riassunzione contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante, con sede in AR ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio degli avv.ti Stefano Porcu e Fabiola Mostallino, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate,
1) Rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento l'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 3703/2016 emessa dal Tribunale Parte_2
di AR, II sezione civile, il 22.12.2016;
2) Confermare integralmente la suindicata sentenza n. 3703/2016;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (spese generali 15%; CPDEL
23,80%, 0,505%); CP_2
4) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fisati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 2865/2024, adottare le conseguenti statuizioni di fatto e di diritto;
5) Condannare infine il al Parte_2
pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente e quello di legittimità.
Nell'interesse del convenuto: l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, previa applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 2865/2024, confermare la sentenza n. 43/2020 della Corte d'Appello di AR con riguardo al profilo di cui in parte espositiva (punto 4.2).
Con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 20.3.2013 presso la Cancelleria del Tribunale di
AR, il convenne in giudizio la Parte_2
affinché venisse accertato il proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni CP_3 Parte_3
erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011 secondo le tariffe regionali di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 19/6 del 28.4.1998, con quantificazione e condanna nella misura da accertare in separato giudizio.
A sostegno della domanda, espose che, in forza dell'art. 13 della Legge Regionale n. 10 del
21.7.2006, la aveva predisposto il Piano Preventivo delle Attività, contenente il Pt_4
fabbisogno di prestazioni nel suo ambito di territoriale, poi trasmesso, secondo le previsioni regolanti la materia, alla Giunta Regionale, che aveva provveduto all'assegnazione dei fondi all'uopo necessari determinati mediante “la mera moltiplicazione” delle tariffe regionali di remunerazione delle prestazioni per i volumi necessari per garantire il fabbisogno;
il tetto di spesa, dunque, era dato dal risultato matematico della moltiplicazione dei volumi acquistati per le tariffe regionali.
Soggiunse di aver, quindi, stipulato con la AR i contratti per gli anni Parte_5
2007/2008/2009/2010/2011 recanti, all'allegato Y, l'indicazione delle tipologie e dei volumi di prestazioni, ai quali si era rigorosamente attenuto nell'erogare le prestazioni, contro il prezzo come determinato in base alle vigenti tariffe regionali
La Giunta Regionale, peraltro, con deliberazione n. 34/9 del 11.9.2007, aveva sottoposto a revisione
(riducendole) le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28.4.1998 e con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità del 19.5.1998 in relazione a venti prestazioni di laboratorio, con decorrenza dal 1.10.2007, con conseguente rideterminazione in peius del corrispettivo pattuito.
Tale ultima deliberazione era stata, però, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
6290/2011, che aveva ripristinato con efficacia ex tunc le tariffe del 1998.
Pertanto, dedusse di aver diritto al corrispettivo per le venti prestazioni, erogate dal 1.10.2007 al
28.11.2011, secondo le tariffe del 1998 e, quindi, alla corresponsione della differenza tariffaria tra quanto corrisposto in base alle tariffe illegittime e quanto, invece, dovuto.
La costituitasi, dedusse che le prestazioni per cui era stata richiesta Parte_6
l'integrazione tariffaria erano state oggetto di specifici accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 della
L.R. n. 10/2006; in particolare, l'acquisto delle prestazioni era stato regolamentato da più accordi conclusi tra il 1.1.2007 e il 30.11.2011, periodo durante il quale il non si era mai Parte_2
avvalso dell'art. 10, che avrebbe consentito la rinegoziazione del contratto nel termine di tre mesi dall'eventuale entrata in vigore dei provvedimenti, nazionali o regionali, di aumento o riduzione delle tariffe delle prestazioni di laboratorio, né aveva comunque chiesto alcuna modifica in relazione alla tariffa applicabile.
Evidenziò, inoltre, che ai sensi dell'art. 16 del contratto, la struttura privata “rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa inerente agli atti regionali prodromici o altri atti diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto ragionale, pena la non validità della sottoscrizione e i conseguenti effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 502/92”; per altro verso, l'annullamento della delibera della Giunta Regionale non avrebbe potuto comportare una automatica applicazione di quella del 1998, ormai abrogata, quanto, invece, l'applicazione della delibera n. 33/20 del 31 luglio 2012, con la quale erano state determinate le nuove tariffe, in sostituzione della delibera annullata del 2007.
In ogni caso, anche ammettendo la reviviscenza delle tariffe del 1998 per effetto dell'annullamento del sistema tariffario di cui alla deliberazione 34/9 del 28.4.2007, il tetto massimo di spesa, cui era
Cont vincolata la non avrebbe potuto essere superato, con conseguente necessaria applicazione del meccanismo della regressione tariffaria.
Disposto il mutamento del rito, con le prime memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., l'attrice specificò la propria domanda, chiedendo la condanna della di AR al pagamento della Pt_4
somma di € 28.086,23 o della somma, maggiore o minore, quale differenza tariffaria.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 3703/2016 il Tribunale di AR, rilevata l'ammissibilità della domanda di condanna generica ed, invece, l'inammissibilità di quella di condanna specifica, in quanto proposta dall'attrice tardivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., rilevò, altresì, l'inefficacia della clausola di salvaguardia di cui all'art. 16 del contratto stipulato tra le parti per il triennio 2010-2012, per effetto dell'annullamento disposto dal TAR
Sardegna con sentenza n. 111/2011 della delibera della Giunta Regionale n. 57/12, con la quale era stato dato corso all'inserimento nei contratti di detta clausola.
Ritenne, quindi, che, per effetto dell'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 34/9 del
2007, riprendevano vigore le tariffe del 1998, e non, invece, di quelle approvate nel 2012, come
Cont invece sostenuto dalla
Ciò posto, quanto alla domanda di condanna al pagamento della differenza di remunerazione delle prestazioni erogate da parte attrice negli anni 2007-2011, il Tribunale rilevò che ai sensi dell'art. 11
Cont dell'accordo stipulato tra l'attrice e la “la struttura si impegna a non superare il tetto di spesa assegnato, oltre al quale saranno applicate le regressioni tariffarie indicate nell'articolo 12”.
Ritenne, pertanto, sussistente il diritto di parte attrice ai maggiori corrispettivi dovuti, da liquidarsi in separato giudizio, nel rispetto, comunque, del tetto di spesa annuale, costituente un limite Cont invalicabile degli importi che le potevano pagare alle strutture convenzionate a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute.
Al riguardo, il giudice osservò che lo svolgimento del servizio pubblico sanitario da parte dei privati era subordinato alla loro adesione al sistema remunerativo necessariamente stabilito dalla Regione attraverso i propri atti di programmazione, i quali determinavano anche il tetto massimo di spesa sanitaria;
siffatta necessità di programmazione in ambito sanitario, infatti, si traduceva nell'adozione di un piano annuale preventivo della Regione Sardegna, con il quale si teneva conto dell'effettiva disponibilità finanziaria e dell'esigenza di preservare l'equilibrio di bilancio.
Pertanto, la remunerazione delle prestazioni sanitarie non poteva, in nessun caso, superare il tetto massimo di spesa, determinato sulla base della attività di programmazione regionale e recepito nei contratti, come nel caso in esame.
A seguito di impugnazione proposta dal Parte_2
, con sentenza n. 43/2020 la Corte d'Appello ritenne, anzitutto, l'ammissibilità della domanda
[...]
di condanna specifica formulata dalla società attrice nel corso del giudizio;
rilevò, quindi, che il tetto di spesa era stato superato solo per effetto dell'annullamento della delibera n. 34/9 del 2007, e non invece perché era stato erogato un volume maggiore di prestazioni, rimasto invece entro il limite contrattualmente pattuito;
di conseguenza, da una analisi esegetica degli artt. 11 e 12 dei contratti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non si trattava neppure di far ricorso al meccanismo della regressione tariffaria, previsto per i soli casi di superamento del volume massimo delle prestazioni.
Condannò, pertanto, la al pagamento, in favore del attore, della somma CP_4 Parte_2
di € 28.086,23, a titolo di maggiori corrispettivi, in applicazione del tariffario del 1998, con applicazione della decurtazione del 20% di cui all'art. 1, comma 796 lett. o, della legge 296 del 27 dicembre 2006.
Parte propose ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 18267/24, ha annullato la sentenza n. 43/2020 della Corte d'Appello, rinviando a questa Corte per la decisione, attenendosi all'enunciato principio di diritto.
Con atto di citazione del 23.10.2024 la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ha Pt_1 riassunto il giudizio.
Il costituitosi, ha Controparte_5
dichiarato di aver preso atto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ed ha chiesto venga disposta la compensazione delle spese processuali.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola questione relativa alla superabilità del tetto di spesa per effetto dell'applicazione delle tariffe del 1998.
Sul punto, con l'ordinanza n. 18267/24 la Suprema Corte, premesso che nel caso di specie era pacifico il superamento del tetto di spesa per effetto dell'applicazione del vecchio tariffario, ha affermato che “il tetto di spesa integra un limite inderogabile, ossia un vincolo pubblico ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare
e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato”.
In applicazione del predetto principio di diritto, pertanto, deve ritenersi che il tetto finanziario fissato in contratto non può, in nessun caso, essere superato, in quanto attuativo dei vincoli rinvenienti dalla programmazione sanitaria.
Sul punto, invero, si deve rilevare che il corrispettivo indicato in contratto coincide con il tetto finanziario di spesa (inteso come budget economico) la cui osservanza, in materia sanitaria, è stata ritenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il tetto di spesa “rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget, per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con.
Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832) …. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (Cons. Stato 27/02/2018, n. 12060)” (Cass. Civ., n. 24003/2021).
Nella fattispecie, è pacifico che il maggiore corrispettivo richiesto deriva non già dall'erogazione di prestazioni rese in eccedenza rispetto a quanto pattuito, bensì dalla “reviviscenza” delle tariffe del
1998 per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di quelle del 2007 e, quindi, dal ricalcolo della remunerazione dovuta per venti categorie di prestazioni erogate;
ma trattasi di circostanza che non consente, comunque, di superare il previsto tetto di spesa, in quanto attuativo (per le suesposte ragioni) di vincoli rinvenienti dalla programmazione sanitaria (v., sul punto, Consiglio di Stato, n.
878/2020, che, decidendo un giudizio di ottemperanza in un caso analogo, ha chiarito che la pretesa creditoria ivi azionata dal doveva essere “coniugata con i tetti di spesa Parte_2
autoritativamente fissati dalla Regione e, comunque, convenzionalmente recepiti nel contratto all'uopo stipulato, di talché è solo nei limiti suddetti che può declinarsi il diritto al rimborso azionato nel presente giudizio quale effetto rinveniente dal giudicato qui in esecuzione … l'effetto ripristinatorio conseguente alla sentenza posta in esecuzione non può che avvenire nel rispetto della fonte (convenzionale) che, tuttora, regola il rapporto tra le parti”).
Per le suesposte ragioni, la domanda del Controparte_1
Parte di condanna di ora della Gestione Liquidatoria ATS, al pagamento dei maggiori
[...]
corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011 deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese processuali, deve, anzitutto, rilevarsi una parziale soccombenza reciproca, atteso che tutte le eccezioni sollevate dal ATS, oltre alle deduzioni relative all'applicabilità della clausola di salvaguardia e delle tariffe del 2012, sono state rigettate;
inoltre, non può non evidenziarsi l'orientamento altalenante di questa Corte, che con alcune decisioni ha ritenuto superabile il tetto di spesa;
infine, come rilevato dal Tribunale, deve altresì considerarsi la novità delle questioni giuridiche trattate. Pertanto, si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda del di Controparte_1
Parte condanna di ora della Gestione Liquidatoria ATS, al pagamento dei maggiori corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona del Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sassari ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in riassunzione attrice in riassunzione contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante, con sede in AR ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio degli avv.ti Stefano Porcu e Fabiola Mostallino, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate,
1) Rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento l'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 3703/2016 emessa dal Tribunale Parte_2
di AR, II sezione civile, il 22.12.2016;
2) Confermare integralmente la suindicata sentenza n. 3703/2016;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (spese generali 15%; CPDEL
23,80%, 0,505%); CP_2
4) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fisati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 2865/2024, adottare le conseguenti statuizioni di fatto e di diritto;
5) Condannare infine il al Parte_2
pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente e quello di legittimità.
Nell'interesse del convenuto: l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, previa applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 2865/2024, confermare la sentenza n. 43/2020 della Corte d'Appello di AR con riguardo al profilo di cui in parte espositiva (punto 4.2).
Con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 20.3.2013 presso la Cancelleria del Tribunale di
AR, il convenne in giudizio la Parte_2
affinché venisse accertato il proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni CP_3 Parte_3
erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011 secondo le tariffe regionali di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 19/6 del 28.4.1998, con quantificazione e condanna nella misura da accertare in separato giudizio.
A sostegno della domanda, espose che, in forza dell'art. 13 della Legge Regionale n. 10 del
21.7.2006, la aveva predisposto il Piano Preventivo delle Attività, contenente il Pt_4
fabbisogno di prestazioni nel suo ambito di territoriale, poi trasmesso, secondo le previsioni regolanti la materia, alla Giunta Regionale, che aveva provveduto all'assegnazione dei fondi all'uopo necessari determinati mediante “la mera moltiplicazione” delle tariffe regionali di remunerazione delle prestazioni per i volumi necessari per garantire il fabbisogno;
il tetto di spesa, dunque, era dato dal risultato matematico della moltiplicazione dei volumi acquistati per le tariffe regionali.
Soggiunse di aver, quindi, stipulato con la AR i contratti per gli anni Parte_5
2007/2008/2009/2010/2011 recanti, all'allegato Y, l'indicazione delle tipologie e dei volumi di prestazioni, ai quali si era rigorosamente attenuto nell'erogare le prestazioni, contro il prezzo come determinato in base alle vigenti tariffe regionali
La Giunta Regionale, peraltro, con deliberazione n. 34/9 del 11.9.2007, aveva sottoposto a revisione
(riducendole) le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28.4.1998 e con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità del 19.5.1998 in relazione a venti prestazioni di laboratorio, con decorrenza dal 1.10.2007, con conseguente rideterminazione in peius del corrispettivo pattuito.
Tale ultima deliberazione era stata, però, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
6290/2011, che aveva ripristinato con efficacia ex tunc le tariffe del 1998.
Pertanto, dedusse di aver diritto al corrispettivo per le venti prestazioni, erogate dal 1.10.2007 al
28.11.2011, secondo le tariffe del 1998 e, quindi, alla corresponsione della differenza tariffaria tra quanto corrisposto in base alle tariffe illegittime e quanto, invece, dovuto.
La costituitasi, dedusse che le prestazioni per cui era stata richiesta Parte_6
l'integrazione tariffaria erano state oggetto di specifici accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 della
L.R. n. 10/2006; in particolare, l'acquisto delle prestazioni era stato regolamentato da più accordi conclusi tra il 1.1.2007 e il 30.11.2011, periodo durante il quale il non si era mai Parte_2
avvalso dell'art. 10, che avrebbe consentito la rinegoziazione del contratto nel termine di tre mesi dall'eventuale entrata in vigore dei provvedimenti, nazionali o regionali, di aumento o riduzione delle tariffe delle prestazioni di laboratorio, né aveva comunque chiesto alcuna modifica in relazione alla tariffa applicabile.
Evidenziò, inoltre, che ai sensi dell'art. 16 del contratto, la struttura privata “rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa inerente agli atti regionali prodromici o altri atti diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto ragionale, pena la non validità della sottoscrizione e i conseguenti effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 502/92”; per altro verso, l'annullamento della delibera della Giunta Regionale non avrebbe potuto comportare una automatica applicazione di quella del 1998, ormai abrogata, quanto, invece, l'applicazione della delibera n. 33/20 del 31 luglio 2012, con la quale erano state determinate le nuove tariffe, in sostituzione della delibera annullata del 2007.
In ogni caso, anche ammettendo la reviviscenza delle tariffe del 1998 per effetto dell'annullamento del sistema tariffario di cui alla deliberazione 34/9 del 28.4.2007, il tetto massimo di spesa, cui era
Cont vincolata la non avrebbe potuto essere superato, con conseguente necessaria applicazione del meccanismo della regressione tariffaria.
Disposto il mutamento del rito, con le prime memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., l'attrice specificò la propria domanda, chiedendo la condanna della di AR al pagamento della Pt_4
somma di € 28.086,23 o della somma, maggiore o minore, quale differenza tariffaria.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 3703/2016 il Tribunale di AR, rilevata l'ammissibilità della domanda di condanna generica ed, invece, l'inammissibilità di quella di condanna specifica, in quanto proposta dall'attrice tardivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., rilevò, altresì, l'inefficacia della clausola di salvaguardia di cui all'art. 16 del contratto stipulato tra le parti per il triennio 2010-2012, per effetto dell'annullamento disposto dal TAR
Sardegna con sentenza n. 111/2011 della delibera della Giunta Regionale n. 57/12, con la quale era stato dato corso all'inserimento nei contratti di detta clausola.
Ritenne, quindi, che, per effetto dell'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 34/9 del
2007, riprendevano vigore le tariffe del 1998, e non, invece, di quelle approvate nel 2012, come
Cont invece sostenuto dalla
Ciò posto, quanto alla domanda di condanna al pagamento della differenza di remunerazione delle prestazioni erogate da parte attrice negli anni 2007-2011, il Tribunale rilevò che ai sensi dell'art. 11
Cont dell'accordo stipulato tra l'attrice e la “la struttura si impegna a non superare il tetto di spesa assegnato, oltre al quale saranno applicate le regressioni tariffarie indicate nell'articolo 12”.
Ritenne, pertanto, sussistente il diritto di parte attrice ai maggiori corrispettivi dovuti, da liquidarsi in separato giudizio, nel rispetto, comunque, del tetto di spesa annuale, costituente un limite Cont invalicabile degli importi che le potevano pagare alle strutture convenzionate a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute.
Al riguardo, il giudice osservò che lo svolgimento del servizio pubblico sanitario da parte dei privati era subordinato alla loro adesione al sistema remunerativo necessariamente stabilito dalla Regione attraverso i propri atti di programmazione, i quali determinavano anche il tetto massimo di spesa sanitaria;
siffatta necessità di programmazione in ambito sanitario, infatti, si traduceva nell'adozione di un piano annuale preventivo della Regione Sardegna, con il quale si teneva conto dell'effettiva disponibilità finanziaria e dell'esigenza di preservare l'equilibrio di bilancio.
Pertanto, la remunerazione delle prestazioni sanitarie non poteva, in nessun caso, superare il tetto massimo di spesa, determinato sulla base della attività di programmazione regionale e recepito nei contratti, come nel caso in esame.
A seguito di impugnazione proposta dal Parte_2
, con sentenza n. 43/2020 la Corte d'Appello ritenne, anzitutto, l'ammissibilità della domanda
[...]
di condanna specifica formulata dalla società attrice nel corso del giudizio;
rilevò, quindi, che il tetto di spesa era stato superato solo per effetto dell'annullamento della delibera n. 34/9 del 2007, e non invece perché era stato erogato un volume maggiore di prestazioni, rimasto invece entro il limite contrattualmente pattuito;
di conseguenza, da una analisi esegetica degli artt. 11 e 12 dei contratti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non si trattava neppure di far ricorso al meccanismo della regressione tariffaria, previsto per i soli casi di superamento del volume massimo delle prestazioni.
Condannò, pertanto, la al pagamento, in favore del attore, della somma CP_4 Parte_2
di € 28.086,23, a titolo di maggiori corrispettivi, in applicazione del tariffario del 1998, con applicazione della decurtazione del 20% di cui all'art. 1, comma 796 lett. o, della legge 296 del 27 dicembre 2006.
Parte propose ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 18267/24, ha annullato la sentenza n. 43/2020 della Corte d'Appello, rinviando a questa Corte per la decisione, attenendosi all'enunciato principio di diritto.
Con atto di citazione del 23.10.2024 la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ha Pt_1 riassunto il giudizio.
Il costituitosi, ha Controparte_5
dichiarato di aver preso atto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ed ha chiesto venga disposta la compensazione delle spese processuali.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola questione relativa alla superabilità del tetto di spesa per effetto dell'applicazione delle tariffe del 1998.
Sul punto, con l'ordinanza n. 18267/24 la Suprema Corte, premesso che nel caso di specie era pacifico il superamento del tetto di spesa per effetto dell'applicazione del vecchio tariffario, ha affermato che “il tetto di spesa integra un limite inderogabile, ossia un vincolo pubblico ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare
e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato”.
In applicazione del predetto principio di diritto, pertanto, deve ritenersi che il tetto finanziario fissato in contratto non può, in nessun caso, essere superato, in quanto attuativo dei vincoli rinvenienti dalla programmazione sanitaria.
Sul punto, invero, si deve rilevare che il corrispettivo indicato in contratto coincide con il tetto finanziario di spesa (inteso come budget economico) la cui osservanza, in materia sanitaria, è stata ritenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il tetto di spesa “rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget, per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con.
Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832) …. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (Cons. Stato 27/02/2018, n. 12060)” (Cass. Civ., n. 24003/2021).
Nella fattispecie, è pacifico che il maggiore corrispettivo richiesto deriva non già dall'erogazione di prestazioni rese in eccedenza rispetto a quanto pattuito, bensì dalla “reviviscenza” delle tariffe del
1998 per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di quelle del 2007 e, quindi, dal ricalcolo della remunerazione dovuta per venti categorie di prestazioni erogate;
ma trattasi di circostanza che non consente, comunque, di superare il previsto tetto di spesa, in quanto attuativo (per le suesposte ragioni) di vincoli rinvenienti dalla programmazione sanitaria (v., sul punto, Consiglio di Stato, n.
878/2020, che, decidendo un giudizio di ottemperanza in un caso analogo, ha chiarito che la pretesa creditoria ivi azionata dal doveva essere “coniugata con i tetti di spesa Parte_2
autoritativamente fissati dalla Regione e, comunque, convenzionalmente recepiti nel contratto all'uopo stipulato, di talché è solo nei limiti suddetti che può declinarsi il diritto al rimborso azionato nel presente giudizio quale effetto rinveniente dal giudicato qui in esecuzione … l'effetto ripristinatorio conseguente alla sentenza posta in esecuzione non può che avvenire nel rispetto della fonte (convenzionale) che, tuttora, regola il rapporto tra le parti”).
Per le suesposte ragioni, la domanda del Controparte_1
Parte di condanna di ora della Gestione Liquidatoria ATS, al pagamento dei maggiori
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corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011 deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese processuali, deve, anzitutto, rilevarsi una parziale soccombenza reciproca, atteso che tutte le eccezioni sollevate dal ATS, oltre alle deduzioni relative all'applicabilità della clausola di salvaguardia e delle tariffe del 2012, sono state rigettate;
inoltre, non può non evidenziarsi l'orientamento altalenante di questa Corte, che con alcune decisioni ha ritenuto superabile il tetto di spesa;
infine, come rilevato dal Tribunale, deve altresì considerarsi la novità delle questioni giuridiche trattate. Pertanto, si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda del di Controparte_1
Parte condanna di ora della Gestione Liquidatoria ATS, al pagamento dei maggiori corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dal 1.10.2007 al 28.11.2011;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu