Articolo 6 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 aprile 1975
Art. 6.
L' articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1".
Entrata in vigore il 30 aprile 1975
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