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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/956
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa, provvedendo all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, stante l'avvenuta transazione stragiudiziale con parte resistente, neppure costituita, ritenuto che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
osservato che il procuratore della ricorrente, munito di procura alle liti anche per la rinuncia agli atti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, considerata la mancata costituzione di parte resistente e ritenuta, dunque, la non necessità dell'accettazione di quest'ultima e di valutazione di un suo interesse alle prosecuzione del giudizio;
considerata la contumacia, le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese.
Si comunichi.
Agrigento, 6 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa, provvedendo all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, stante l'avvenuta transazione stragiudiziale con parte resistente, neppure costituita, ritenuto che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
osservato che il procuratore della ricorrente, munito di procura alle liti anche per la rinuncia agli atti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, considerata la mancata costituzione di parte resistente e ritenuta, dunque, la non necessità dell'accettazione di quest'ultima e di valutazione di un suo interesse alle prosecuzione del giudizio;
considerata la contumacia, le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese.
Si comunichi.
Agrigento, 6 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Pagina 1