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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3460 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
le RE , nata il [...] ad [...] e ivi residente, in via Parte_1
Vittorio Colonna n. 80, C.F. , sia in proprio, che quale erede del signor CodiceFiscale_1
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]Persona_1 Parte_2
(LC), nella via Provinciale n. 49, C.F. , e , nata CodiceFiscale_2 Parte_3 ad Agrigento il 24/02/1968 e residente a [...], C.F.
[...]
, queste ultime due in qualità di eredi del prefato elettivamente C.F._3 Persona_1 domiciliate, ai fini del presente giudizio, a Cinisello Balsamo (MI), nella via Pecchenini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Amariti, che le rappresenta e difende come da procure apposte in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrici -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_1
Roma, nel Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Motta della
Direzione Affari Legali della società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Dott. allegata agli atti di causa, elettivamente domiciliata, ai Persona_2
fini del presente giudizio, presso la sua sezione legale sita a Palermo, nella via Epicarmo n. 3,
- convenuta -
1 Oggetto: Rimborso buoni fruttiferi postali e risarcimento danni ex artt. 1337 e 2043 c.c.
Conclusioni per le attrici: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 13 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 26 Aprile 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società convenuta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 13 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21
Febbraio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9 Dicembre 2021 le RE
, e la prima anche in proprio e tutte in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del signor vocavano in ius avanti l'intestato Tribunale Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. All'uopo premettevano che, Controparte_1 il 12 Febbraio 2001 i prefati e avevano sottoscritto presso Parte_1 Persona_1
l'ufficio postale di Aragona quattro buoni postali fruttiferi a termine, di cui due del valore facciale nominale di € 2.500,00 ciascuno, e i restanti due del valore facciale nominale di €
250,00 ognuno. Esponendo che, il successivo 5 Ottobre 2001 gli stessi avevano sottoscritto, sempre presso il suddetto ufficio postale, altri tre buoni postali fruttiferi a termine, di cui uno del valore facciale nominale di € 2.500,00 e gli altri due del valore facciale nominale di € 500,00 ciascuno. Le attrici, dopo avere descritto il contenuto riportato nella rispettiva parte anteriore e in quella posteriore, osservavano sia che sui cennati titoli non vi era alcuna indicazione del loro termine di scadenza;
sia che all'atto della rispettiva sottoscrizione non era stato consegnato agli acquirenti, né fatto firmare da essi nessun foglio informativo integrativo concernente il prodotto finanziario acquistato. Spiegando che, nella convinzione di essere in possesso di titoli con scadenza a venti anni dall'emissione, per come prospettato ai menzionati signori dall'impiegato delle poste che li aveva seguiti, una volta recatesi il 7 Luglio 2021 presso l'ufficio postale di
Aragona per riscuotere il capitale e gli interessi maturati, gli era stata opposta l'intervenuta prescrizione decennale dei medesimi. Ciò in quanto, secondo l'addetto dell'enunciato ufficio, i
2 buoni postali fruttiferi a termine emessi il 12 Febbraio 2001 appartenevano alla serie AA1 con scadenza a sei anni dall'emissione. Mentre, quelli emessi il 5 Ottobre 2002 erano riconducibili alla serie AA2 con scadenza a sette anni dall'emissione. Rilevavano, poi, di avere già avviato il procedimento di mediazione obbligatoria. Sul piano del diritto, dopo avere richiamato le norme di alcuni Decreti Ministeriali disciplinanti la materia, eccepivano che, l'inadempimento da parte della convenuta degli obblighi informativi previsti dagli artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro del
19 Dicembre 2000, gli aveva reso impossibile conoscere l'effettivo termine di scadenza dei buoni postali fruttiferi in questione. Di guisa che, a loro detta, in forza del disposto dell'art. 2935 c.c. la nominata prescrizione di dieci anni non poteva decorrere. Le istanti sostenevano, altresì, che la mancata consegna del foglio informativo in dibattito aveva impedito ai signori e di conoscere la natura dei prodotti acquistati, inducendoli a Parte_1 Persona_1 convincersi di avere sottoscritto dei buoni ordinari con scadenza ventennale. Denunciando che, il comportamento omissivo tenuto da gli aveva cagionato un danno ex art. Controparte_1
2043 c.c., consistente non solo nella mancata corresponsione degli interessi maturati sul capitale investito nel lasso temporale ricompreso tra l'effettiva scadenza dei titoli in discorso e quella dei buoni ordinari ventennali emessi in pari data;
ma, anche, nella differenza degli interessi maturati fra le due diverse tipologie di buoni nei primi sei, o sette anni in base alla rispettiva serie di emissione, da quantificarsi, sulla scorta dei calcoli effettuati dal C.T.P. che avevano debitamente incaricato, in complessivi € 24.333,56, comprensiva del capitale investito, equivalente a € 9.000,00. Le istanti obiettavano, in linea subordinata, che il comportamento gravemente negligente posto in essere dalla ricordata società era, comunque, rilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1337 c.c. Specificando che, in questa ottica il nocumento subito coincideva, da un lato, con il danno emergente, determinato in € 9.000,00 poiché fatto coincidere con il capitale investito;
dall'altro, con il lucro cessante, individuato negli interessi che i sottoscrittori dei richiamati buoni postali avrebbero riscosso in presenza di una corretta informazione, computati dal predetto C.T.P. in € 17.524,07, per un totale di €
26.524,07. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 3 e 6 del D.M.
Tesoro del 19 Dicembre 2000, la non decorrenza della prescrizione nell'arco temporale intercorrente fra la data di emissione di ciascuno dei buoni postali in discussione e il 7 Luglio
2021. Per l'effetto, di condannare la convenuta a pagargli, per le ragioni superiormente illustrate e pure alla stregua di risarcimento a norma delle disposizioni codicistiche di cui sopra, la somma
3 di € 24.333,56, o, in via subordinata, l'importo di € 26.524,07, ovvero quel diverso ammontare ritenuto di giustizia, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria. In linea ulteriormente subordinata, di condannare controparte a rimborsargli il capitale investito, pari a € 9.000,00.
in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel Controparte_1 presente giudizio depositando il 21 Febbraio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in primis, che quando le RE , Parte_1
e avevano avanzato la pretesa di pagamento oggetto del Parte_2 Parte_3 contendere era già intervenuta la prescrizione decennale del diritto al rimborso del montante maturato sui cennati buoni postali, costituito dal capitale più gli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. Evidenziando, con riferimento a quelli sottoscritti il 12 Febbraio 2001 che, appartenendo alla serie AA1 istituita con il D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2020, erano divenuti infruttiferi alla scadenza del sesto anno dalla loro emissione, ossia il 12 Febbraio 2007. Sicché, il menzionato diritto al rimborso si era prescritto il 12 Febbraio 2017, una volta decorso il successivo decennio. In ordine, invece, ai buoni postali sottoscritti il 5 Ottobre 2001, la prefata società contestava che, poiché erano riconducibili nella serie AA2 istituita con il D.M. Tesoro del 29 Marzo 2001, il rispettivo rendimento si era prodotto il 5 Ottobre 2008, allorché erano decorsi sette anni dal momento in cui erano stati emessi. Ragion per cui, anche per tali titoli era maturata il 5 Ottobre 2018 la enunciata prescrizione decennale. Deducendo che, in ossequio a quanto stabilito dal citato D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000, unitamente ai nominati buoni postali, era stato consegnato agli acquirenti il relativo foglio informativo, su cui erano descritti le serie di appartenenza, le condizioni delle medesime e i rendimenti. Osservava che, in ogni caso la data di scadenza di questi ultimi era riportata nei ricordati decreti ministeriali, che erano stati regolarmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Spiegando che,
a tale tipo di pubblicità era collegata la presunzione di conoscenza legale a opera dei soggetti che li avevano acquistati. La convenuta affermava, quindi, sia che nessuna violazione dei principi di correttezza e di affidamento del cliente/risparmiatore ascrivibile a suo carico era ravvisabile nella fattispecie;
sia che, comunque, l'asserita mancata consegna del richiamato foglio informativo era del tutto irrilevante ai fini del decorso della prescrizione del titolo. Ciò in quanto, né l'ignoranza da parte dei titolari dei predetti buoni del fatto generatore del loro diritto al rimborso, né il dubbio sull'esistenza dello stesso, era configurabile alla stregua di fatto impeditivo della rispettiva maturazione. Sostenendo, inoltre, essere impossibile imputarle, per
4 come preteso dalle attrici, una responsabilità di natura extracontrattuale per quanto accaduto.
Prendeva, poi, posizione in ordine alla liquidazione del danno, non meglio specificato, asseritamente subito, compiuta dalle istanti a norma degli artt. 1337 e 2043 c.c. Rilevando che sia che era destituita di fondamento, non avendo posto in essere un inadempimento contrattuale,
o un comportamento ingiusto;
sia che non era supportata da alcuna prova. In forza di tali argomentazioni domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione dei cennati buoni postali fruttiferi e, di conseguenza, della pretesa avanzata dalle RE , e . In secondo luogo, e in ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3 caso, infondate, e/o inammissibili le richieste avanzate dalle attrici essendo basate su presupposti di fatto e di diritto errati.
Con provvedimento adottato il 12 Luglio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, non ammetteva la C.T.U. richiesta dalle istanti con il menzionato atto di citazione;
per un altro, non disponeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei titoli in parola, richiesto da nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Nell'ordinanza emessa il 21 Maggio 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 14 e il 20 Maggio
2024. Nel corso dell'udienza del 13 Maggio 2025, dopo che i loro procuratori avevano discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava l'enunciata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. Le domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare le pretese, anche di natura risarcitoria, azionate dalle RE , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, prive dei requisiti della Controparte_1 validità, della conducenza e dell'ammissibilità è necessario evidenziare alcuni peculiari e significativi aspetti. Invero, le attrici hanno vocato in ius la nominata società per ottenere il risarcimento del danno, quantificato secondo le modalità meglio descritte nel ricordato atto di
5 citazione, derivante, in estrema sintesi, da responsabilità extracontrattuale e precontrattuale ex artt. 2043 e 1337 c.c., imputatale per la carenza di informazioni e per l'omessa consegna del foglio informativo a opera dell'intermediario al momento dell'emissione, avvenuta, rispettivamente, il 12 Febbraio 2001 e il 5 Ottobre 2001, dei sette buoni postali fruttiferi a termine acquistati da e da ormai scaduti, contraddistinti i Parte_1 Persona_1 primi quattro dalla serie AA1 e gli altri tre dalla serie AA2. A fronte di queste contestazioni e richieste la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso del montante maturato sui richiamati titoli, costituito dal capitale più gli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. Affermando che, per quelli sottoscritti il 21 Febbraio 2001, con scadenza a sei anni dall'emissione, è spirata il 12 Febbraio 2017. Mentre, per i buoni postali acquistati il 5 Ottobre 2001, per i quali è stata prevista la scadenza a sette anni dall'emissione, il termine prescrizionale in dibattito si è compiuto il 5 Ottobre 2018. Di guisa che, secondo la società convenuta, il diritto al rimborso del capitale investito, pari a € 9.000,00, e degli interessi prodotti dagli anzidetti titoli era già prescritto quando le istanti, in data 7 Luglio 2021, si sono recate presso l'ufficio postale di Aragona per riscuoterli. L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto da delle ulteriori delucidazioni. Nello specifico, i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, che è una società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, I comma, lett. b), del D. Lgs. n. 284 del 30 Luglio 1999. In tale contesto, si occupa delle operazioni di raccolta del risparmio per conto Controparte_1 di essa. In altre parole, colloca sul mercato i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e
Prestiti, esercitando, quindi, il servizio del risparmio postale, qualificato come di interesse economico generale dall'art. 1, II comma, del D.M. del 6 Ottobre 2004. Il processo di trasformazione della società convenuta e di Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni ha condotto alla ridefinizione della disciplina applicabile al risparmio postale, prima contenuta nel
D.P.R. n. 156 del 29 Marzo 1973, c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, attraverso l'adozione del D. Lgs. n. 284/1999.
L'art. 2 di quest'ultimo ha conferito al Ministro del Tesoro, oggi denominato Ministero CP_ conomia o, per brevità, solamente M.E.F., il compito di stabilire “le Controparte_3 caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b)”, nonché di emanare “le norme in materia di pubblicità, trasparenza e
6 comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. A tale fine è intervenuto il D.M. Tesoro del 19
Dicembre 2000, con cui il M.E.F., in ordine alle caratteristiche dell'operazione, ha disposto con il rispettivo art. 1 che “I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da sono nominativi, non cedibili, salvo il Controparte_1
trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”. Il successivo art. 2 dello stesso prevede che: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata,
l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. Per quel che concerne, invece, il tema della pubblicità e della trasparenza, con il cennato D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000 il menzionato
Ministero ha prescritto al I comma del rispettivo art. 3 che: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Statuendo l'art. 6 del medesimo che: espone nei propri locali aperti al Controparte_1 pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” (I comma). Laddove, il terzo comma della citata norma recita, testualmente: “Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”. La normativa speciale in materia di buoni postali fruttiferi testé richiamata fissa una disciplina della conclusione del contratto di collocamento, che si configura evidentemente derogatoria rispetto alla previsione cardine in materia di trasparenza bancaria contenuta nell'art. 117 del T.U.B., che stabilisce stringenti requisiti di forma e di contenuto dei negozi giuridici ivi indicati. In effetti, per il collocamento dei titoli in parola è sufficiente, da un lato, la condotta materiale consistente nel presentarsi allo sportello dell'ufficio postale all'uopo scelto per domandare e ottenere un buono;
dall'altro, la consegna del titolo. Però, quest'ultimo non reca le caratteristiche economiche dell'operazione, le quali sono contenute nel foglio informativo, che costituisce l'unico documento da consegnarsi al cliente e che dà conto del contenuto del rapporto contrattuale. La differenza tra le due enunciate strutture negoziali attiene alle forme di manifestazione del consenso, ma non al momento informativo. Ciò in quanto, il foglio
7 informativo da consegnare unitamente al buono deve recare tutte le condizioni contrattuali praticate. A ben guardare, il nominato D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000 nulla statuisce relativamente alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo informativo in questione. Sul punto bisogna rilevare che, in termini generali, non è escluso che, in presenza di idonea domanda e ricorrendone i necessari presupposti, l'omessa consegna del ricordato foglio informativo e l'insufficienza delle informazioni rese da parte dell'intermediario al cliente che acquista buoni postali fruttiferi possa essere stigmatizzata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, e/o dell'inadempimento contrattuale, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione. Prendendo le mosse dalle precisazioni e dalle considerazioni che precedono, con precipuo riguardo al caso di specie deve evidenziarsi che, la serie contraddistinta dalla sigla AA1, a cui appartengono i buoni postali fruttiferi a termine sottoscritti dai signori e il 12 Febbraio 2001, è stata istituita Parte_1 Persona_1 dal richiamato D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2020 (cfr.: art. 15). Ai sensi dei primi due commi dell'art. 18 di tale decreto ministeriale: “I buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” (I comma). “Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto” (II comma). I buoni postali fruttiferi a termine sottoscritti dai suddetti acquirenti il 5 Ottobre 2001 sono stati, invece, istituiti dal D.M. Tesoro del 29 Marzo 2001.
L'art. 5 di esso stabilisce, infatti, che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla “AA2””. La durata e gli interessi dei titoli in discorso è regolata dal successivo art. 8 del cennato decreto ministeriale, secondo cui: “I buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” (I comma).
“Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto” (II comma). In sostanza, i titoli oggetto del contendere consentivano il rendimento previsto al compimento, rispettivamente, del sesto e del settimo anno dalla data di emissione. Il che significa che, i primi quattro sono diventati infruttiferi il 12 Febbraio 2007, mentre gli altri tre il 5 Ottobre 2008. Di conseguenza, dalla decorrenza di queste ultime due date dovevano essere incassati dai sottoscrittori entro il termine decennale ordinario di prescrizione. Al riguardo è
8 opportuno specificare che, il termine prescrizionale dei buoni postali fruttiferi è stato determinato in dieci anni dal menzionato D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000, che ha modificato la precedente disciplina contenuta nel D.P.R. n. 153/1973, che fissava la più breve prescrizione quinquennale. Il proprio art. 8 stabilisce in merito che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” (I comma). Appare, dunque, pacifico e incontrovertibile, innanzitutto, che i buoni postali fruttiferi in contestazione, essendo stati sottoscritti il 12 Febbraio 2001 e il 5 Ottobre 2001, sono scaduti, rispettivamente, il 12 Febbraio
2007 e il 5 Ottobre 2008. In secondo luogo che, da queste date ha iniziato a decorrere l'enunciato termine di prescrizione decennale, che nel caso di specie è spirato per i primi quattro titoli il 12 Febbraio 2017 e per i restanti tre il 5 Ottobre 2018. In terz'ordine che, il decorso dell'arco temporale per l'incasso dei buoni postali fruttiferi in dibattito era ormai avvenuto il 7
Luglio 2021, allorché le attrici si sono recate presso l'ufficio postale di Aragona per riscuotere il capitale investito per acquistarli e gli interessi su di essi maturati, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
2.1.- Ciò posto, le RE e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ascrivono la propria incolpevole ignoranza circa la decorrenza dei termini di scadenza dei ricordati buoni postali fruttiferi all'inadempimento da parte di degli Controparte_1 obblighi d'informazione sulla medesima gravanti, avendo confidato in buona fede che avevano una scadenza ventennale. In particolare, le attrici addebitano al comportamento omissivo, asseritamente tenuto nella ipotesi sottoposta a disamina dalla prefata società, l'avere i signori a sottoscritto i ricordati titoli a termine nella convinzione che Parte_1 Persona_1 fossero ordinari, ossia con scadenza a venti anni dall'emissione. Obiettando, inoltre, che la convenuta è responsabile per la mancata indicazione delle condizioni dell'operazione nei titoli cartacei, nonché per l'omessa consegna del foglio informativo contestualmente alla loro sottoscrizione. Queste doglianze non sono affatto fondate. A ben guardare, le istanti non hanno per nulla dimostrato di avere richiesto a di sottoscrivere dei buoni postali Controparte_1 fruttiferi ordinari. Le stesse si sono limitate ad allegare tale fatto, senza, però, fornirne un idoneo riscontro probatorio in grado di attestarne la rispondenza al vero. Si manifesta del pari giuridicamente illegittima l'eccezione afferente all'omessa indicazione della data di scadenza in ciascuno dei richiamati titoli cartacei. La normativa su richiamata, che disciplina la materia in esame, non prevede che i buoni postali fruttiferi debbano recare la completa e specifica
9 indicazione delle condizioni negoziali. A conferma di questa constatazione depone la circostanza che, il D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000 ha disposto che, i predetti titoli cartacei non devono più contenere l'indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione, avendo abrogato con il proprio art. 9 il Decreto 8 Ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni. Di guisa che, è del tutto irrilevante che i buoni postali fruttiferi per cui è causa non contengono la specificazione della data di scadenza. Con riferimento a tale aspetto la giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto che, i buoni fruttiferi postali si annoverano tra i documenti di legittimazione disciplinati dall'art. 2002 c.c., non costituendo veri e propri titoli di credito;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei titoli di credito (cfr., così: Cass., S.U., n. 3963/2019; Cass., S. U., n. 13979/2007).
La disciplina di tali titoli trova, pertanto, la rispettiva regolamentazione in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo. Proprio sulla scorta di tali constatazioni, è stata ritenuta non applicabile ai medesimi la normativa che regola la tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie, o dalla imposizione di obblighi informativi personalizzati, ai quali collegare facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr., in tal senso: Cass., S.
U., n. 3963/2019). Per quel che concerne l'altra doglianza articolata dalle attrici, inerente alla omessa consegna del foglio informativo ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi controversi,
è indiscutibile che la società convenuta non ha provato, disattendendo l'onere sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., di avere adempiuto l'obbligo in commento, espressamente statuito dal D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000. Invero, ha soltanto asserito di Controparte_1 averlo consegnato ai cennati acquirenti, senza dimostrare alcunché in proposito. E', altresì, indubbio che, non risultando invalsa nell'anno 2001, nel corso del quale sono stati emessi i menzionati buoni postali fruttiferi, una prassi che prevedesse, in sede di loro collocamento, di raccogliere dall'investitore l'attestazione della ricezione del foglio informativo in parola, la enunciata società non si è trovata nelle condizioni di potere provare l'avvenuta consegna ai signori e del nominato documento informativo. Tenuto conto Parte_1 Persona_1 di questa osservazione non si ritiene in questa sede plausibile che, soltanto sulla scorta della mera allegazione della mancata consegna di quest'ultimo le istanti possano essere ritenute meritevoli di tutela, essendo per loro agevole sostenere che i sottoscrittori dei citati titoli non hanno mai ricevuto i fogli informativi in questione proprio in considerazione delle riferite
10 difficoltà della convenuta a dimostrare il contrario. D'altro canto, l'obbligo informativo gravante in capo a deve essere contemperato con il correlativo obbligo di Controparte_1 diligenza dell'investitore, che è tenuto ad attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Tale attività può essere effettuata pure attraverso la consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti e della ricordata società, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presso la quale il
Ministero del Tesoro ha pubblicato l'emissione delle serie AA1 e AA2 dei buoni postali fruttiferi in discussione (cfr.: art. 18 del D.M. Tesoro del 19 Dicembre 2000 e art. 8 del D.M.
Tesoro del 29 Marzo 2001). Pertanto, sussisteva l'onere a carico degli acquirenti dei richiamati titoli e delle RE , e di attivarsi per Parte_1 Parte_2 Parte_3 conoscere gli elementi della disciplina dell'anzidetta relazione negoziale nei medesimi non indicati. Peraltro, ai fini della conoscenza delle condizioni contrattuali, come più volte ribadito non solo dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr.: decisioni n. 7778/2015; n. 4900/2013; n.
5708/2013; n. 2728/2014); ma, per quel che qui rileva maggiormente, dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, i cennati buoni fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, pure delle regole della trasparenza da parte dell'emittente (cfr., così: Cass., S.U., n. 3963/2019).
In forza delle considerazioni appena esposte, nella fattispecie non si ravvisa l'esistenza del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento degli obblighi informativi, ascritto dalle attrici alla società convenuta, e il danno denunciato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Ciò in quanto, dalle date di emissione dei menzionati buoni postali fruttiferi, coincidenti con il 12 Febbraio 2001 e con il 5 Ottobre 2001, e fino allo spirare dei termini di prescrizione decennale per l'esercizio del diritto alla liquidazione del capitale investito e degli interessi maturati, avvenuto, rispettivamente, il 12 Febbraio 2017 e il 5 Ottobre 2018, i loro acquirenti, prima, e, poi, le odierne istanti avrebbero potuto chiedere a Controparte_1 copia dei documenti informativi, a suo tempo non consegnati o, comunque, rendersi edotti delle condizioni dell'operazione di risparmio conclusa, attraverso le modalità alternative sopra individuate. In buona sostanza, non è possibile sostenere, come lamentato dalle RE
[...]
e che la loro protratta inattività sia Parte_1 Parte_2 Parte_3
11 effettivamente dipesa dalla mancata consegna degli enunciati fogli informativi. Piuttosto, va imputata alla negligente disattenzione e alla colposa trascuratezza degli acquirenti dei nominati titoli e, successivamente, delle attrici. Di conseguenza, deve escludersi la configurazione di una responsabilità della ricordata società sia per violazione degli obblighi d'informazione precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c.; sia per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Sicché, tutte le pretese azionate dalle istanti contro la convenuta non sono suscettibili di accoglimento e meritano di essere rigettate.
3.- Infine, in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate dalle RE
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 15 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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