Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 aprile 1956 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2014 |
Commentari • 34
- 1. Gioacchino CelottiGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l'istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal... In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall'art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l'ammontare delle ritenute... La Suprema Corte, III sezione civile, con la sentenza n. 10498 del 28 aprile 2017, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha …
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Giurisprudenza • 62
- 1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 1767Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2025 N. 01767/2025 REG.PROV.COLL. N. 01113/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto dal sig. AN RM, rappresentato e difeso dall'avvocato SC Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di RT IR, in persona del SI pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RI Sartori, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...
- principio del favor voti·
- segno di riconoscimento·
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- riconteggio voti·
- voto disgiunto·
- proclamazione eletti·
- onere di specificità·
- annullamento elezioni
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. - Art. 2.
In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ((...)) comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. ((5))
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del presente articolo e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti. - Art. 3. ((La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati))