Legge 4 aprile 1956, n. 212

Commentari24

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  • 1Il diniego di iscrizione nella “White list” per pericolo di infiltrazioni mafiose
    Ludovica Loprieno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2mafioso ex art. 416 ter c.p. – IUS In Itinere
    Antonio Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    Preliminarmente all'analisi della fattispecie prevista dall'art. 416 ter c.p. è necessario chiarire cosa si intende per voto di scambio. Con tale figura [1] ci si riferisce all'azione di un candidato politico il quale promette ad un elettore un tornaconto personale in cambio di una serie di voti. Secondo la Sentenza n. 39064/17 della Terza Sezione Penale della Cassazione per la realizzazione della fattispecie in questione è essenziale la promessa o l'accordo tra le parti, non essendo necessario realizzare lo scambio fattuale di beni o prestazioni promesse; in tal modo si caratterizza la corruzione elettorale quale reato di pericolo astratto e di pura condotta a dolo specifico [2]. Nel …

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  • 3Propaganda elettorale e Festa della Repubblica
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 4Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Cyber- and AI- crime: rassegna delle novità (dicembre 2025-aprile 2025)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Giurisprudenza62

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  • 1TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 1767
    Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2025 N. 01767/2025 REG.PROV.COLL. N. 01113/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto dal sig. Stefano Permunian, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Porto Viro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10; il Ministero dell'Interno, in …
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    • principio del favor voti·
    • segno di riconoscimento·
    • voto di lista·
    • prova di resistenza·
    • violazione legge elettorale·
    • riconteggio voti·
    • voto disgiunto·
    • proclamazione eletti·
    • onere di specificità·
    • annullamento elezioni

  • 2Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 831
    Provvedimento: Pubblicato il 02/02/2026 N. 00831/2026REG.PROV.COLL. N. 08342/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8342 del 2025, proposto da Stefano Permunian, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Porto Viro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10; Ministero dell'Interno, Ufficio …
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    • art. 64 d.P.R. 570/1960·
    • elezioni comunali·
    • art. 57, comma·
    • art. 51 Cost.·
    • art. 48 Cost.·
    • art. 46 d.P.R. 570/1960·
    • art. 57 d.P.R. 570/1960·
    • art. 64, comma 2, d.P.R. 570/1960·
    • art. 1 Cost.·
    • art. 71 d.lgs. 267/2000·
    • prova di resistenza·
    • art. 29 l. n. 81/1993·
    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 37 d.P.R. 570/1960·
    • art. 132 d.P.R. 132/1993

  • 3Trib. Salerno, sentenza 11/03/2024, n. 1305
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3417/2014 promossa da: (C.F. ), con il patrocin io Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIANNATTASIO MICHELE APPELLANTE PRINCIPALE contro (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RICCIARDI EDILBERTO e dell'avv. RICCIARDI PAOLO APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione …
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    • art. 2043 cod. civ.·
    • spese processuali·
    • danno da perdita di chance·
    • responsabilità aquiliana·
    • art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002·
    • onere della prova·
    • appello incidentale·
    • pubblicità elettorale·
    • art. 345 c.p.c.

  • 4TAR Parma, sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 347
    Provvedimento: Pubblicato il 04/12/2023 N. 00347/2023 REG.PROV.COLL. N. 00078/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 78 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di RM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello …
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    • documentazione antimafia·
    • misure di prevenzione·
    • art. 67 D. Lgs. 159/2011·
    • autocertificazione antimafia·
    • art. 7 Legge 241/90·
    • art. 3 Legge 241/90·
    • misure cautelari·
    • titolo abilitativo edilizio·
    • vigilanza urbanistico-edilizia·
    • art. 58 c.p.a.·
    • danno economico·
    • sospensione lavori·
    • art. 83 e 84 D. Lgs. 159/2011·
    • sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo·
    • comunicazione antimafia

  • 5Trib. Ragusa, sentenza 22/09/2023, n. 1386
    Provvedimento: N.R.G. 5097/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5097/2014 R.G., in grado d'appello promossa da: , in persona del Prefetto pro tempore (C.F. Parte_1 ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 Catania APPELLANTE contro ,nato a [...] il [...] (C.F. C o d i c e F i s c a l e _1 ), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Frasca Caccia, giusta procura in atti APPELLATO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 22 e ss. Legge n. 689/81 …
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    • art. 330 c.p.c.·
    • concorso formale o materiale·
    • prescrizione sanzioni amministrative·
    • inammissibilità appello·
    • contributo unificato·
    • diritto alla difesa·
    • art. 22 Legge 689/1981·
    • inesistenza della notifica·
    • art. 24 Cost.·
    • art. 28 Legge 689/1981
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1.

    L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
    Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
    I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi.
    Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
  • Art. 2.

    In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ((...)) comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
    Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
    da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
    da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
    da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
    da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
    da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
    da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. ((5))
    Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
    Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
    In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
    Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.
    Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
    Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

    --------------- AGGIORNAMENTO (5)
    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del presente articolo e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti.
  • Articolo 3
    Art. 3. ((La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
    In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
    L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
    Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati))