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Sentenza 26 febbraio 2021
Sentenza 26 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2021, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 35376-2019 proposto da: BA EP RI, AN ER, GI LE, DI LE IGEA, FALCO DONATO, OLIVIER° CH, INGARRA RIGRAZIA, DI DA, PU AF, LL CH, DE AS EL, DI CO LIDIA, SP IA, ST GI, RE EP, EP RO, TR CO, US IO, ER Civile Sent. Sez. U Num. 5419 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO CO Relatore: SP IA Data pubblicazione: 26/02/2021 LA, ED GI, IA RI JOSE', POLESE RITE, RA RM, AR EM, AR NT, PA CO, IN NN, INCATASCIATO ER, AT AF, EL NG, NA BO NT, IA CO, DI LI LI, DI NN IL, DI AT UR, DO EP, OL MO, UR NG, UR IL, NE IN, AT ES ([...]), AT ES ([...]), PE ES, IE ELVIRA, CECCOLI DEBORAH, CENTRELLA GERARDO, CO ELVIRA, EL MONDO NNLISA, D'ELIA EMANUELE, ELL'ACQUA RI, PE RM, OR MA, BA NI, MASTROCINQUE VIRGILIANA, MOLAR° CIRO, PELLEGRINO CONCETTA, IN AB, ANNUNZIATA ARCAN, ASCIONE ANTONELLO, BONAVOLONTA' RI IS, UD IA, IA NT, SP RI, RA AN, CA AN, LA ME SI, MNN UC, RM AN, NO ADALGISA, BARBIERI LUNO, BASILICATA RI TE, OE IA, ELLO IACONO ME, OR TO, TO AL, POTA NA, OZ RI RORIA, NE ES, ARCIPRETE SOSSIO, ZO GIOVNN, CNNVACCIULO ERMELINDA, LE AN, AM UN, NO AL, DE PA RO, OR GI ED, NE IO, TU AM, AN IG, IO GA, ST LE, RE EP, DE GI PA, DI ZZ AF, LE FA IA, CC IA, TT NN, CI MA, LO IN, AT ME, LB CH, UG ZI, UD NU, EN RI NA, IO SA SS, LL NE, D'ALTERIO STEFANIA, Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- ON BA, RE UR, ZI LI, OR NNLISA, AG IO, TU NA, IN ZI, ST RI, AS IL, DI IN GI, FI ON, AR NG, OS LE, AB LE, CO NA, DE NN SC, GA RT, IN AF, NA TA, RI LA, CH NN, AF UC, FI SONIA, AMETRANO SISTO, DE FALCO MICHELINDA, PORCARO GRAZIA, UN UI, AN NNIT, LV LA, SP ER, RA ES, ZI ELIA, NUNZIATA NN, PO AL RI, MA CONCETTA, CARRASSI VITO, DI BONITO EUGENIO, DI UR SQ, DI SO ES, DI SO NU, NN GIOVNN, SA LA, SA IE, PI TT, GR IS, MA IA, LI IO, SO IA, ON CO, VO RI NN, D'MB RM, CA RM, DI MASO MA, ST VALENTINA, BA UC NO, VO COSTANTINO, LNN IMMACOLATA, TO IL, ER CAMILLA, DI RI, ER LA, ES BR, AV IR, NA MI, AN ER, IA RI MA, LI RA, LI RONNA, UT CO, DI BEDETTO GIACOMO, IANNOTTA GIOVNN, LA AR LA, RO NT, IA AB, RO ER, NT PA, AM IN, BU RO NN, D'MB EU, DE UC LA, LE NN, IL NG, TI AV, AN MI, LL TI RI GIOVNN, HI TE, CO EN, DO RORIA, ZI FE, ER LA, SO ES, CA IN, AN NN, D'AN AN, D'NO LETIZIA, EP LA, ARFE' RO, Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- RB NT, DE SENA CARM:INE, VI BE, AL SA, NA LI, UA AB, AR GIANUI, MO ER, RI AB, EN ON, AN NNIT, HE AF, ON UMBERTO, SP EP, AL VI, NG RI PA, NE RINGELA, DE DI AR, GU RE, OD DA, BE ON, RA ES, MO TA, AF ER, DO NU, D'AN NA, SP DA, AL PA, ASNE RT, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO EL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANUI PELLEGRINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GU MARONE;
- ricorrenti -
contro MINISTERO ELL'ISTRUZIONE, ELL'UNIVERSITA' E ELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZ110, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LI EZ IA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BAA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, UFFICIO SC:OLASTICO REGIONALE PER Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE, NGBARDI NT, AP UI, EL DONATO, AP ROLIA, OT LO, IR IZ, CC CO, PO NO, EL BE TA, RE NI, AN LA, LO EL, MO AE, OL NA, ES ON, IN AN, SO IO, SONIELLO VITO, TU MOTTA, AGRESTI NE, NO UI, AS LL CH, CASNO RM, D'ON ON, RI RI, LI CH, GI VI, GL AL, MA AB, MA UI, TT CH, GL NN, ES NA, UO ORNELLA, VO RI SE, AC ON, IE NN, IN IA, NO SA, ER DA GIOVNN, AGNANO LOTTA, D'URSO ORIANA, VERDE CIRO, D'NZ DA, LI SC, BE TT, GA RORIO, GO BE, DE IN AL, IN NT, ZA LO, DE AN NE, ER OS, LA BR NA, LO NG, NO IA, DI CO GI, DI DO IT, GUADAGN SONIA, LA IT, IN MO, RL NI, AM AL, NO UI, AN IN, CHDO SQ, NO ER, IN GI, IS NA, MO NN, Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -5- D'MB NN, LL NA, RI SI DD, IC GI, LA EVEIN, EP GIOVNN, MA CONCETTA, LI BE, AS DA, OT NU, NO AC, ZI RI, AI DD, LL NA, TRAMONTANO CRESCENZO, LL AN, CO TT, DI DA, MEO CIRO, EL NN, D'RS MI NT, MORANTE DA, EL RIIN, IL GIOVNN, QUARANTA ON, IN IO, TO ME, OL NN, IN AN, RA ON MI, GA AN, NG AF, SP EP, IA MA, NN MA, RA UI, TE UC, LL LO, SP ME, LI CALA, INGENITO AF MASCOLO PALMA RO, IE MI, LA DE, EL NU, NO ES, LL RI, NAVE GABRIELLA, VO ES, LA NT, AR GI, AR LO, LL MI, AN IN, EL DONATO, CI RO, NC CH, D'NO LETIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7789/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere IA SP;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale CE MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Guido Marone e Marinella Di Cave per l'Avvocatura Generale dello Stato. Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -6- FATTI DI CAUSA 1 - Il Tar del Lazio accolse i ricorsi proposti da numerosi aspiranti concorrenti avverso i decreti nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva indetto concorsi pubblici finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico della scuola secondaria di I e H grado, nella parte in cui detti decreti escludevano la partecipazione dei candidati privi di abilitazione. 2 - Le sentenze avevano accolto il gravame sul rilievo dell'avvenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato con effetti erga omnes, mediante sentenza n. 3705/18, dell'art. 3 dei bandi oggetto di impugnazione, che prevedeva l'esclusione della partecipazione al concorso dei docenti non abilitati. 3 - Il giudice d'appello, riuniti i ricorsi, negava che fosse avvenuto il supposto annullamento, rilevando che i barich erano stati annullati in relazione a due specifici profili: a) con riguardo agli insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale, in quanto non era stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, con conseguente impossibilità oggettiva di parteciparvi;
b) con riferimento ai dottori di ricerca, poiché il decreto impugnato omette di indicare, in violazione dell'art. 401 d. Igs. 297/94, fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l'utile possesso di crediti formativi universitari, idonei, almeno in astratto, ad assorbire quelli previsti dai percorsi abilitanti. 4 - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i candidati in epigrafe sulla base di tre motivi. 5 - il Ministero ha resistito con controricorso. 6 - La causa è stata trattata all'odierna udienza pubblica e decisa nei termini che seguono. RAGIONI ELLA DECISIONE 1 - Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., degli artt. 6 e 76 cod. proc. amm., degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ., degli artt. 114 e 118 disp. att. cod. proc. civ., anche applicabili in virtù del rinvio esterno disciplinato dall'art. 39 cod. proc. amm., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 co. 1 n. 1), 362 e 374 cod proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost., osservando che il collegio che aveva delibato sulla questione era composto da sei consiglieri, sicché la decisione era da considerarsi inesistente per violazione delle norme che disciplinano la costituzione dell'organo giudicante (l'art. 6 co. 2 cod. proc. amm. prevede che il Consiglio di Stato decida con l'intervento di cinque magistrati), stante l'alterazione strutturale del medesimo per vizio di numero dei suoi membri, tale da precluderne l'identificazione con l'organo delineato dalla legge (Cass. 6 maggio 2015 n. 9099, Cass. 1 aprile 2019 n. 9042) e da integrare un vizio radicale afferente alla costituzione del giudice (ipotesi di difetto di giurisdizione in senso soggettivo). 2 - Con il secondo motivo lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 co. 1 n. 1, 362 e 374 cod. proc. civ. dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla funzione amministrativa, avendo il Consiglio di Stato deciso la controversia in applicazione di una disposizione del bando concorsuale non più esistente, perché espunta dall'ordinamento giuridico in ragione dei propri precedenti arresti passati in giudicato, da intendersi pertinenti alla vicenda di cui è causa sulla scorta del petitum sostanziale, evincibile dal dispositivo, in quanto attinenti all'impugnazione della lex specialis del concorso 2016 da parte di docenti muniti di laurea ma privi di abilitazione all'insegnamento. 2 3 - Con il terzo motivo lamentano violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UEE e degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 c. 1 n. 1, 362 e 374 cod. proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost. - eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole sostanziali e processuali - cattivo uso del potere giurisdizionale, assumendo che la Corte, disattendendo il proprio consolidato orientamento in ordine all'efficacia erga omnes dei giudicati inerenti ai bandi concorsuali e omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni mosse dalle parti, specificamente con riferimento al consolidarsi della posizione soggettiva dei ricorrenti in virtù del principio del c.d. assorbimento (per avere essi, ammessi con riserva, superato le prove concorsuali), aveva dato luogo a una decisione abnorme, di fatto integrante un'ipotesi di denegata giustizia. 4 - Con riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato, preliminarmente, che il Ministero ha prodotto l'ordinanza collegiale n. 2938/2020, pubblicata 1'11 maggio 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha emendato l'errore materiale presente nella sentenza impugnata, espungendo il nominativo del consigliere Francesco AT SA dall'elenco dei magistrati componenti il collegio posto in calce alla sentenza. 5 - Il provvedimento di correzione interviene a sostituire all'erronea produzione in termini grafici del documento altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale: ciò comporta che ogni doglianza relativa al tenore del provvedimento antecedente alla correzione perde ogni rilevanza, essendo censurabile esclusivamente il provvedimento nei termini che risultano a seguito della correzione. 6 - Ne discende l'inammissibilità dei rilievi attinenti alla composizione dell'organo giudicante e al difetto di giurisdizione per vizio di costituzione del giudice, posti con il motivo in disamina, non potendosi discutere in questa sede né di ciò che ha preceduto il provvedimento di correzione, né dei modi con cui il potere di correzione sia stato esercitato. 3 7 - Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve soltanto a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, con la eliminazione degli errori od omissioni del primo;
non avendo natura decisoria, esso non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione. L'impugnazione delle parti corrette prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. - avendo per oggetto non il modo bensì il risultato della correzione e cioè il nuovo testo della decisione, come se questo fosse stato adottato fin dal momento dell'emissione della sentenza - va proposta con quello specifico mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza corretta (e, perciò, ove trattisi di sentenza di primo grado, con l'appello e non con il ricorso per cassazione) e nel correlativo termine, decorrente dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione." (Cass. n. 5138 del 16/09/1981)», mentre resta salva l'impugnabilità della sentenza corretta, con specifico mezzo, al fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sa stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. n. 16205 del 27/06/2013, n. 20309 del 26/07/2019). 8 - L'esame della sentenza impugnata, come risultante a seguito dell'intervenuta correzione, consente di escludere la sussistenza del dedotto vizio afferente alla composizione dell'organo giudicante. 9 - In relazione agli altri motivi, va premesso che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, «il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo 4 presupposto di quell'attribuzione», con esclusione della sindacabilità di vizi di interpretazione di norme relative alle forme di tutela nelle quali la giurisdizione si estrinseca, anche nei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311). 10 - Per quanto attiene, specificamente, al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che il Consiglio di Stato ha dato conto della questione relativa al presunto giudicato formatosi, osservando che la sentenza 3705/18 non aveva annullato con effetti erga omnes l'art. 3 del bando, ma aveva limitato espressamente l'annullamento ad alcune determinate categorie di soggetti, alle quali non potevano ricondursi gli odierni ricorrenti, sicché la censura si risolve in una inammissibile contestazione dell'iter interpretativo svolto nel giudizio d'appello, estranea alle questioni di giurisdizione che possono essere sottoposte al sindacato di queste Sezioni Unite (cfr. Corte Cost. n. 6 del 2018). 11 - In ordine al terzo motivo si evidenzia che i presunti errores in procedendo e in iudicando rilevati non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo, e, pertanto, non trasmodando in violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non sono scrutinabili in questa sede (Cass. Sez. U. 20 marzo 2019 n. 7926). 12 - Ne consegue l'inammissibilità degli ultimi due motivi, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte Costituzionale, non ravvisabile neppure in caso di sentenza "abnorme" o "anomala", ovvero di stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. Sez. U. 14 ottobre 2019 n. 3:1023). 13 - In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020 I qonsigliere estensore Il Presidente ,LeQ1C__
- ricorrenti -
contro MINISTERO ELL'ISTRUZIONE, ELL'UNIVERSITA' E ELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZ110, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LI EZ IA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BAA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, UFFICIO SC:OLASTICO REGIONALE PER Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE, NGBARDI NT, AP UI, EL DONATO, AP ROLIA, OT LO, IR IZ, CC CO, PO NO, EL BE TA, RE NI, AN LA, LO EL, MO AE, OL NA, ES ON, IN AN, SO IO, SONIELLO VITO, TU MOTTA, AGRESTI NE, NO UI, AS LL CH, CASNO RM, D'ON ON, RI RI, LI CH, GI VI, GL AL, MA AB, MA UI, TT CH, GL NN, ES NA, UO ORNELLA, VO RI SE, AC ON, IE NN, IN IA, NO SA, ER DA GIOVNN, AGNANO LOTTA, D'URSO ORIANA, VERDE CIRO, D'NZ DA, LI SC, BE TT, GA RORIO, GO BE, DE IN AL, IN NT, ZA LO, DE AN NE, ER OS, LA BR NA, LO NG, NO IA, DI CO GI, DI DO IT, GUADAGN SONIA, LA IT, IN MO, RL NI, AM AL, NO UI, AN IN, CHDO SQ, NO ER, IN GI, IS NA, MO NN, Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -5- D'MB NN, LL NA, RI SI DD, IC GI, LA EVEIN, EP GIOVNN, MA CONCETTA, LI BE, AS DA, OT NU, NO AC, ZI RI, AI DD, LL NA, TRAMONTANO CRESCENZO, LL AN, CO TT, DI DA, MEO CIRO, EL NN, D'RS MI NT, MORANTE DA, EL RIIN, IL GIOVNN, QUARANTA ON, IN IO, TO ME, OL NN, IN AN, RA ON MI, GA AN, NG AF, SP EP, IA MA, NN MA, RA UI, TE UC, LL LO, SP ME, LI CALA, INGENITO AF MASCOLO PALMA RO, IE MI, LA DE, EL NU, NO ES, LL RI, NAVE GABRIELLA, VO ES, LA NT, AR GI, AR LO, LL MI, AN IN, EL DONATO, CI RO, NC CH, D'NO LETIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7789/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere IA SP;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale CE MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Guido Marone e Marinella Di Cave per l'Avvocatura Generale dello Stato. Ric. 2019 n. 35376 sez. SU - ud. 17-11-2020 -6- FATTI DI CAUSA 1 - Il Tar del Lazio accolse i ricorsi proposti da numerosi aspiranti concorrenti avverso i decreti nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva indetto concorsi pubblici finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico della scuola secondaria di I e H grado, nella parte in cui detti decreti escludevano la partecipazione dei candidati privi di abilitazione. 2 - Le sentenze avevano accolto il gravame sul rilievo dell'avvenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato con effetti erga omnes, mediante sentenza n. 3705/18, dell'art. 3 dei bandi oggetto di impugnazione, che prevedeva l'esclusione della partecipazione al concorso dei docenti non abilitati. 3 - Il giudice d'appello, riuniti i ricorsi, negava che fosse avvenuto il supposto annullamento, rilevando che i barich erano stati annullati in relazione a due specifici profili: a) con riguardo agli insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale, in quanto non era stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, con conseguente impossibilità oggettiva di parteciparvi;
b) con riferimento ai dottori di ricerca, poiché il decreto impugnato omette di indicare, in violazione dell'art. 401 d. Igs. 297/94, fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l'utile possesso di crediti formativi universitari, idonei, almeno in astratto, ad assorbire quelli previsti dai percorsi abilitanti. 4 - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i candidati in epigrafe sulla base di tre motivi. 5 - il Ministero ha resistito con controricorso. 6 - La causa è stata trattata all'odierna udienza pubblica e decisa nei termini che seguono. RAGIONI ELLA DECISIONE 1 - Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., degli artt. 6 e 76 cod. proc. amm., degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ., degli artt. 114 e 118 disp. att. cod. proc. civ., anche applicabili in virtù del rinvio esterno disciplinato dall'art. 39 cod. proc. amm., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 co. 1 n. 1), 362 e 374 cod proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost., osservando che il collegio che aveva delibato sulla questione era composto da sei consiglieri, sicché la decisione era da considerarsi inesistente per violazione delle norme che disciplinano la costituzione dell'organo giudicante (l'art. 6 co. 2 cod. proc. amm. prevede che il Consiglio di Stato decida con l'intervento di cinque magistrati), stante l'alterazione strutturale del medesimo per vizio di numero dei suoi membri, tale da precluderne l'identificazione con l'organo delineato dalla legge (Cass. 6 maggio 2015 n. 9099, Cass. 1 aprile 2019 n. 9042) e da integrare un vizio radicale afferente alla costituzione del giudice (ipotesi di difetto di giurisdizione in senso soggettivo). 2 - Con il secondo motivo lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 co. 1 n. 1, 362 e 374 cod. proc. civ. dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla funzione amministrativa, avendo il Consiglio di Stato deciso la controversia in applicazione di una disposizione del bando concorsuale non più esistente, perché espunta dall'ordinamento giuridico in ragione dei propri precedenti arresti passati in giudicato, da intendersi pertinenti alla vicenda di cui è causa sulla scorta del petitum sostanziale, evincibile dal dispositivo, in quanto attinenti all'impugnazione della lex specialis del concorso 2016 da parte di docenti muniti di laurea ma privi di abilitazione all'insegnamento. 2 3 - Con il terzo motivo lamentano violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UEE e degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi degli artt. 161, 360 c. 1 n. 1, 362 e 374 cod. proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost. - eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole sostanziali e processuali - cattivo uso del potere giurisdizionale, assumendo che la Corte, disattendendo il proprio consolidato orientamento in ordine all'efficacia erga omnes dei giudicati inerenti ai bandi concorsuali e omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni mosse dalle parti, specificamente con riferimento al consolidarsi della posizione soggettiva dei ricorrenti in virtù del principio del c.d. assorbimento (per avere essi, ammessi con riserva, superato le prove concorsuali), aveva dato luogo a una decisione abnorme, di fatto integrante un'ipotesi di denegata giustizia. 4 - Con riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato, preliminarmente, che il Ministero ha prodotto l'ordinanza collegiale n. 2938/2020, pubblicata 1'11 maggio 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha emendato l'errore materiale presente nella sentenza impugnata, espungendo il nominativo del consigliere Francesco AT SA dall'elenco dei magistrati componenti il collegio posto in calce alla sentenza. 5 - Il provvedimento di correzione interviene a sostituire all'erronea produzione in termini grafici del documento altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale: ciò comporta che ogni doglianza relativa al tenore del provvedimento antecedente alla correzione perde ogni rilevanza, essendo censurabile esclusivamente il provvedimento nei termini che risultano a seguito della correzione. 6 - Ne discende l'inammissibilità dei rilievi attinenti alla composizione dell'organo giudicante e al difetto di giurisdizione per vizio di costituzione del giudice, posti con il motivo in disamina, non potendosi discutere in questa sede né di ciò che ha preceduto il provvedimento di correzione, né dei modi con cui il potere di correzione sia stato esercitato. 3 7 - Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve soltanto a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, con la eliminazione degli errori od omissioni del primo;
non avendo natura decisoria, esso non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione. L'impugnazione delle parti corrette prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. - avendo per oggetto non il modo bensì il risultato della correzione e cioè il nuovo testo della decisione, come se questo fosse stato adottato fin dal momento dell'emissione della sentenza - va proposta con quello specifico mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza corretta (e, perciò, ove trattisi di sentenza di primo grado, con l'appello e non con il ricorso per cassazione) e nel correlativo termine, decorrente dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione." (Cass. n. 5138 del 16/09/1981)», mentre resta salva l'impugnabilità della sentenza corretta, con specifico mezzo, al fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sa stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. n. 16205 del 27/06/2013, n. 20309 del 26/07/2019). 8 - L'esame della sentenza impugnata, come risultante a seguito dell'intervenuta correzione, consente di escludere la sussistenza del dedotto vizio afferente alla composizione dell'organo giudicante. 9 - In relazione agli altri motivi, va premesso che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, «il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo 4 presupposto di quell'attribuzione», con esclusione della sindacabilità di vizi di interpretazione di norme relative alle forme di tutela nelle quali la giurisdizione si estrinseca, anche nei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311). 10 - Per quanto attiene, specificamente, al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che il Consiglio di Stato ha dato conto della questione relativa al presunto giudicato formatosi, osservando che la sentenza 3705/18 non aveva annullato con effetti erga omnes l'art. 3 del bando, ma aveva limitato espressamente l'annullamento ad alcune determinate categorie di soggetti, alle quali non potevano ricondursi gli odierni ricorrenti, sicché la censura si risolve in una inammissibile contestazione dell'iter interpretativo svolto nel giudizio d'appello, estranea alle questioni di giurisdizione che possono essere sottoposte al sindacato di queste Sezioni Unite (cfr. Corte Cost. n. 6 del 2018). 11 - In ordine al terzo motivo si evidenzia che i presunti errores in procedendo e in iudicando rilevati non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo, e, pertanto, non trasmodando in violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non sono scrutinabili in questa sede (Cass. Sez. U. 20 marzo 2019 n. 7926). 12 - Ne consegue l'inammissibilità degli ultimi due motivi, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte Costituzionale, non ravvisabile neppure in caso di sentenza "abnorme" o "anomala", ovvero di stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. Sez. U. 14 ottobre 2019 n. 3:1023). 13 - In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020 I qonsigliere estensore Il Presidente ,LeQ1C__