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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA EUGENIO ZANASI, 57 41051 CASTELNUOVO
RANGONE, presso lo studio dell'avv. MUNGO CRISTINA, rappresentat o e difeso dall'avv. MUNGO CRISTINA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO, 180 41121
MODENA, presso lo studio dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO,
rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 4.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento ha per oggetto richieste di modifica avanzate da nei confronti di provvedimento collegiale di questo Parte_1
Tribunale n. 2504 del 20.07.2022 che, recependo l'accordo tra le parti, ha modificato le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) e (2.04.2010) (così come già PE Per_2
regolamentate con decreto di questo Tribunale n. 1957/2015 e modificate con decreto n. 249/2016), con previsione di un collocamento paritario presso ciascun genitore e di un contributo al mantenimento a carico del sig.
in favore dei figli di €. 200 complessivi. Pt_1
Con ricorso del 13.06.2024, , premesso che dal 6.09.2023 Parte_1
il figlio ha iniziato a frequentare la scuola militare “Teuliè” di Milano PE
presso la quale alloggia stabilmente, percependo anche una paga netta giornaliera di €. 4,36, ha domandato che il Tribunale prenda atto di tale
2 modifica e che, in ragione della sostanziale cessazione della convivenza del figlio con la sig.ra , la quale non ha più devoluto PE Controparte_1
la somma ricevuta per le esigenze del figlio, sia revocato il contributo posto a proprio carico in favore dello stesso e sia modificato il calendario di visita in ragione delle mutate condizioni.
In via subordinata, ha domandato che ciascun genitore sia tenuto a corrispondere a un contributo ordinario nella misura di 100 euro PE
ciascuno, da versarsi sul conto corrente pupillare acceso dai genitori.
Nel procedimento così radicato si è costituita , Controparte_1
concordando in buona sostanza nella modifica del regime di visita del minore ma, sul rilievo che permangono spese di mantenimento ordinario per (quali ad es. vestiario, materiale scolastico e di cancelleria, uscite PE
serali con i compagni, biglietti del treno per le licenze, gite, campi estivi ed attività extracurricolari) e che non corrisponde al vero che non avrebbe più
versato le somme ricevute dal a , ha chiesto il rigetto Pt_1 PE
dell'istanza di revoca/modifica del contributo stabilito per i figli e la conferma delle precedenti statuizioni.
A parziale modifica delle condizioni precedentemente pattuite, ha poi domandato che, stante l'iniquità del contributo posto a carico del padre in favore dei figli, ne sia disposto l'aumento ad €. 750 complessivi, di cui 250
euro in favore di e 500 euro di con previsione, altresì, di PE Per_2
3 una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico proprio. Pt_1
Quanto alle condizioni di visita, si è opposta alla previsione della permanenza dei minori presso il padre per la durata di 3 settimane nel periodo estivo (anziché le due precedentemente pattuite), stante la riduzione del periodo delle ferie per , tenuto a frequentare campi estivi PE
organizzati dalla scuola.
Ebbene, al fine di ottenere la revisione dei provvedimenti che disciplinano i rapporti personali ed economici tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 473 bis 29 non enunci esplicitamente tale requisito, il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, vuoi per coerenza complessiva del sistema, vuoi per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
4 Ciò debitamente premesso, si rileva come il ricorrente non abbia assolto un simile onere.
Al riguardo giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che, sia pure riguardante principalmente i figli maggiorenni, può trovare applicazione anche nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. 31/12/2020, n. 29977;
Cass. n. 11320/2005; Cass. n. 14241/2017 e n. 12391/2017 non massimate)
secondo il quale non può darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore già collocatario.
Invero, evidenzia la Corte, che mentre il rapporto coniugale è connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari,
quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi (così Cass. n.
11320/2005).
La sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontanamento, non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare.
Una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non è, infatti,
incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di
5 riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze.
In altri termini, pur in difetto della prevalenza temporale della presenza del figlio nella casa del genitore già collocatario, quest'ultimo e la sua casa potranno essere rimasti per il primo un punto di riferimento stabile del nucleo familiare, stante la sistematicità del ritorno del figlio studente in quel luogo, compatibilmente con i suoi impegni universitari o, in generale, di studio. Soprattutto, poi, potrà verificarsi in concreto che sia quel genitore,
pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, a provvedere materialmente alle esigenze del figlio stesso, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso che qui interessa, la resistente ha dimostrato di provvedere mensilmente. mediante bonifici bancari di diversa entità, alle esigenze quotidiane del figlio (cfr. in particolare doc. 6 dalla stessa prodotto).
Quanto alla diminuzione dei tempi di convivenza della madre col figlio minorenne, deve poi rilevarsi che già nelle condizioni pattuite dalle parti e recepite con decreto del Tribunale di Modena del 20.07.2022, era prevista un'alternanza dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore (e segnatamente una settimana col padre ed una con la madre), ciò che induce a ritenere che il contributo in favore di e poggiasse più sulla PE Per_2
accentuata disparità reddituale tra i genitori (disparità pacificamente persistente) che sulla prevalente convivenza degli stessi con la madre.
6 Onde l'obiettiva riduzione dei tempi di permanenza presso la sig.ra , CP_1
sia pure senz'altro riscontrabile, non costituisce, a parere del Collegio,
circostanza realmente significativa, tale da giustificare un mutamento dell'assetto economico in essere, tanto più se si considera che, come confermato dalle parti, la proporzione tra il tempo trascorso da con PE
l'uno e l'altro genitore non è destinata a mutare, atteso che, vista anche l'età
(17 anni) il ragazzo nei rientri a casa, sarà libero di trascorrere comunque metà del tempo con la sig.ra e metà del tempo con il sig. . CP_1 Pt_1
La relativa domanda va rigettata, ferma la possibilità, non appena sarà PE
divenuto maggiorenne, di richiedere il versamento diretto delle somme da parte del genitore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2021, n. 34100).
Vanno, dunque, respinte tutte le richieste di modifica proposte dal ricorrente relative all'assetto economico pattuito tra le parti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, se ne deve, invece, rilevare la fondatezza nei limiti che si vanno ad enunciare.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione,
istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell' art. 337 ter c, comma 1- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
7 "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/12/2023, n. 34382).
Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra il precedente decreto del Tribunale e la data odierna (due anni e 4 mesi circa), del piccolo compenso ora percepito da e della disparità reddituale tra le parti PE
(comunque già esistente al momento degli accordi raggiunti nel 2022) si stima equo un aumento del contributo da corrispondersi in favore del figlio ad €. 150,00 mensili e di quello per ad €. 250,00, rivalutabili PE Per_2
in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie inerenti i figli.
Infine, quanto al regime delle visite, si prende atto della attuale situazione di fatto che vede i tempi di permanenza di a Modena durante l'anno PE
scolastico assai ridotti. Non si rinvengono motivi, invece, per modificare la disciplina relativa alle ferie estive, come già pattuita dalle parti.
Il rigetto della richiesta principale di modifica e l'accoglimento, sia pure nei limiti sopra enunciati, della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, determinano la prevalente soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale:
8 - rigetta la richiesta di modifica avanzata da parte ricorrente;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale ed a parziale modifica del decreto collegiale n. 2504 del 20.07.2022 del Tribunale di Modena, pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
di €. 150,00 mensili e un contributo in favore del figlio minore PE
di €. 250,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dalla data Per_2
della domanda giudiziale;
- dispone che , nei periodi di rientro a Modena, trascorra con i PE
genitori i periodi che vorrà, previo accordo con l'uno e con l'altro;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, liquidate in €. 3000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile
in data 4.12.2024.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA EUGENIO ZANASI, 57 41051 CASTELNUOVO
RANGONE, presso lo studio dell'avv. MUNGO CRISTINA, rappresentat o e difeso dall'avv. MUNGO CRISTINA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO, 180 41121
MODENA, presso lo studio dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO,
rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 4.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento ha per oggetto richieste di modifica avanzate da nei confronti di provvedimento collegiale di questo Parte_1
Tribunale n. 2504 del 20.07.2022 che, recependo l'accordo tra le parti, ha modificato le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) e (2.04.2010) (così come già PE Per_2
regolamentate con decreto di questo Tribunale n. 1957/2015 e modificate con decreto n. 249/2016), con previsione di un collocamento paritario presso ciascun genitore e di un contributo al mantenimento a carico del sig.
in favore dei figli di €. 200 complessivi. Pt_1
Con ricorso del 13.06.2024, , premesso che dal 6.09.2023 Parte_1
il figlio ha iniziato a frequentare la scuola militare “Teuliè” di Milano PE
presso la quale alloggia stabilmente, percependo anche una paga netta giornaliera di €. 4,36, ha domandato che il Tribunale prenda atto di tale
2 modifica e che, in ragione della sostanziale cessazione della convivenza del figlio con la sig.ra , la quale non ha più devoluto PE Controparte_1
la somma ricevuta per le esigenze del figlio, sia revocato il contributo posto a proprio carico in favore dello stesso e sia modificato il calendario di visita in ragione delle mutate condizioni.
In via subordinata, ha domandato che ciascun genitore sia tenuto a corrispondere a un contributo ordinario nella misura di 100 euro PE
ciascuno, da versarsi sul conto corrente pupillare acceso dai genitori.
Nel procedimento così radicato si è costituita , Controparte_1
concordando in buona sostanza nella modifica del regime di visita del minore ma, sul rilievo che permangono spese di mantenimento ordinario per (quali ad es. vestiario, materiale scolastico e di cancelleria, uscite PE
serali con i compagni, biglietti del treno per le licenze, gite, campi estivi ed attività extracurricolari) e che non corrisponde al vero che non avrebbe più
versato le somme ricevute dal a , ha chiesto il rigetto Pt_1 PE
dell'istanza di revoca/modifica del contributo stabilito per i figli e la conferma delle precedenti statuizioni.
A parziale modifica delle condizioni precedentemente pattuite, ha poi domandato che, stante l'iniquità del contributo posto a carico del padre in favore dei figli, ne sia disposto l'aumento ad €. 750 complessivi, di cui 250
euro in favore di e 500 euro di con previsione, altresì, di PE Per_2
3 una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico proprio. Pt_1
Quanto alle condizioni di visita, si è opposta alla previsione della permanenza dei minori presso il padre per la durata di 3 settimane nel periodo estivo (anziché le due precedentemente pattuite), stante la riduzione del periodo delle ferie per , tenuto a frequentare campi estivi PE
organizzati dalla scuola.
Ebbene, al fine di ottenere la revisione dei provvedimenti che disciplinano i rapporti personali ed economici tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 473 bis 29 non enunci esplicitamente tale requisito, il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, vuoi per coerenza complessiva del sistema, vuoi per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
4 Ciò debitamente premesso, si rileva come il ricorrente non abbia assolto un simile onere.
Al riguardo giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che, sia pure riguardante principalmente i figli maggiorenni, può trovare applicazione anche nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. 31/12/2020, n. 29977;
Cass. n. 11320/2005; Cass. n. 14241/2017 e n. 12391/2017 non massimate)
secondo il quale non può darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore già collocatario.
Invero, evidenzia la Corte, che mentre il rapporto coniugale è connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari,
quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi (così Cass. n.
11320/2005).
La sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontanamento, non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare.
Una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non è, infatti,
incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di
5 riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze.
In altri termini, pur in difetto della prevalenza temporale della presenza del figlio nella casa del genitore già collocatario, quest'ultimo e la sua casa potranno essere rimasti per il primo un punto di riferimento stabile del nucleo familiare, stante la sistematicità del ritorno del figlio studente in quel luogo, compatibilmente con i suoi impegni universitari o, in generale, di studio. Soprattutto, poi, potrà verificarsi in concreto che sia quel genitore,
pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, a provvedere materialmente alle esigenze del figlio stesso, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel caso che qui interessa, la resistente ha dimostrato di provvedere mensilmente. mediante bonifici bancari di diversa entità, alle esigenze quotidiane del figlio (cfr. in particolare doc. 6 dalla stessa prodotto).
Quanto alla diminuzione dei tempi di convivenza della madre col figlio minorenne, deve poi rilevarsi che già nelle condizioni pattuite dalle parti e recepite con decreto del Tribunale di Modena del 20.07.2022, era prevista un'alternanza dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore (e segnatamente una settimana col padre ed una con la madre), ciò che induce a ritenere che il contributo in favore di e poggiasse più sulla PE Per_2
accentuata disparità reddituale tra i genitori (disparità pacificamente persistente) che sulla prevalente convivenza degli stessi con la madre.
6 Onde l'obiettiva riduzione dei tempi di permanenza presso la sig.ra , CP_1
sia pure senz'altro riscontrabile, non costituisce, a parere del Collegio,
circostanza realmente significativa, tale da giustificare un mutamento dell'assetto economico in essere, tanto più se si considera che, come confermato dalle parti, la proporzione tra il tempo trascorso da con PE
l'uno e l'altro genitore non è destinata a mutare, atteso che, vista anche l'età
(17 anni) il ragazzo nei rientri a casa, sarà libero di trascorrere comunque metà del tempo con la sig.ra e metà del tempo con il sig. . CP_1 Pt_1
La relativa domanda va rigettata, ferma la possibilità, non appena sarà PE
divenuto maggiorenne, di richiedere il versamento diretto delle somme da parte del genitore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2021, n. 34100).
Vanno, dunque, respinte tutte le richieste di modifica proposte dal ricorrente relative all'assetto economico pattuito tra le parti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, se ne deve, invece, rilevare la fondatezza nei limiti che si vanno ad enunciare.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione,
istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell' art. 337 ter c, comma 1- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
7 "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/12/2023, n. 34382).
Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra il precedente decreto del Tribunale e la data odierna (due anni e 4 mesi circa), del piccolo compenso ora percepito da e della disparità reddituale tra le parti PE
(comunque già esistente al momento degli accordi raggiunti nel 2022) si stima equo un aumento del contributo da corrispondersi in favore del figlio ad €. 150,00 mensili e di quello per ad €. 250,00, rivalutabili PE Per_2
in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie inerenti i figli.
Infine, quanto al regime delle visite, si prende atto della attuale situazione di fatto che vede i tempi di permanenza di a Modena durante l'anno PE
scolastico assai ridotti. Non si rinvengono motivi, invece, per modificare la disciplina relativa alle ferie estive, come già pattuita dalle parti.
Il rigetto della richiesta principale di modifica e l'accoglimento, sia pure nei limiti sopra enunciati, della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, determinano la prevalente soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale:
8 - rigetta la richiesta di modifica avanzata da parte ricorrente;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale ed a parziale modifica del decreto collegiale n. 2504 del 20.07.2022 del Tribunale di Modena, pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
di €. 150,00 mensili e un contributo in favore del figlio minore PE
di €. 250,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dalla data Per_2
della domanda giudiziale;
- dispone che , nei periodi di rientro a Modena, trascorra con i PE
genitori i periodi che vorrà, previo accordo con l'uno e con l'altro;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, liquidate in €. 3000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile
in data 4.12.2024.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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