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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4982 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. INSALATA P, LAFORGIA E Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo di accertare il diritto all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 con conseguente condanna del medesimo ente all'aggiornamento della relativa posizione contributiva, iscrivendo 61 giornate lavorative quale bracciante agricola, nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato CP_ ritualmente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda anche nel merito.
Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in limine rilevato che con sentenza n. 2157/2014, allegata agli atti e passata in giudicato, la
Sezione ha riconosciuto il diritto dell'istante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 sulla base di 61 giornate di lavoro. Tale assunto è da ritenersi pacifico in assenza di specifica CP_ contestazione mossa dall'
2. Deve ritenersi coperta dal giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile ex art. 2909 c.c. cfr. in termini ex multis Cass. sez.lav. n.23820/2021) la questione afferente al diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011, quale lavoratrice agricola. In assenza di fatti impeditivi CP_ all'uopo allegati dall' convenuto, va dunque accertato il diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 quale lavoratrice agricola con conseguente condanna del medesimo ente all'aggiornamento della relativa posizione contributiva, iscrivendo 61 giornate lavorative.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo il principio della soccombenza, in considerazione dell'attività svolta e del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 quale lavoratrice agricola, nei termini di cui in motivazione;
per conseguenza condanna il medesimo ente all'aggiornamento della posizione contributiva dell'istante, iscrivendo 61 giornate lavorative, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di CP_1 euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4982 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. INSALATA P, LAFORGIA E Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo di accertare il diritto all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 con conseguente condanna del medesimo ente all'aggiornamento della relativa posizione contributiva, iscrivendo 61 giornate lavorative quale bracciante agricola, nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato CP_ ritualmente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda anche nel merito.
Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in limine rilevato che con sentenza n. 2157/2014, allegata agli atti e passata in giudicato, la
Sezione ha riconosciuto il diritto dell'istante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 sulla base di 61 giornate di lavoro. Tale assunto è da ritenersi pacifico in assenza di specifica CP_ contestazione mossa dall'
2. Deve ritenersi coperta dal giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile ex art. 2909 c.c. cfr. in termini ex multis Cass. sez.lav. n.23820/2021) la questione afferente al diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011, quale lavoratrice agricola. In assenza di fatti impeditivi CP_ all'uopo allegati dall' convenuto, va dunque accertato il diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 quale lavoratrice agricola con conseguente condanna del medesimo ente all'aggiornamento della relativa posizione contributiva, iscrivendo 61 giornate lavorative.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo il principio della soccombenza, in considerazione dell'attività svolta e del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto dell'istante all'accredito di 61 giornate lavorative per l'anno 2011 quale lavoratrice agricola, nei termini di cui in motivazione;
per conseguenza condanna il medesimo ente all'aggiornamento della posizione contributiva dell'istante, iscrivendo 61 giornate lavorative, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di CP_1 euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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