Articolo 7 della Legge 4 giugno 1934, n. 977
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 luglio 1934
Art. 7.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica o di orchestrale e non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1, 2 e 3, non potranno continuare ad esercitare l'insegnamento o a far parte di orchestre, a termine dell'art. 1, se non avranno domandato ed ottenuto giudizio favorevole di idoneita' da un'apposita Commissione, in base ai titoli da essi presentati e, se ritenuto necessario dalla stessa Commissione, in seguito ad esame.

Le norme concernenti la presentazione delle domande ed il termine relativo che avra' carattere perentorio, nonche' quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione, saranno stabilite per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni,

Con lo stesso decreto verranno stabilite le modalita' ed i termini per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alle Scuole ed agli Istituti di musica attualmente esistenti.


Entrata in vigore il 17 luglio 1934