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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 213/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 213/2023 r.g. introdotto con ricorso depositato il
26/1/202 nel giudizio vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe Benanti per Parte_1
delega in atti;
ricorrente
CONTRO
rappr. e dif. dall'avv. Lorenzo Eccher per delega in CP_1
atti; resistente con la partecipazione del PM avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 8 il ricorrente precisa come da note scritte depositate il 30/8/2024:
“nel merito 1. Revocarsi l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia di cui beneficia la convenuta;
2. ordinarsi alla stessa di Per_1 consegnare, libero da persone e cose l'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Cavedago contraddistinto dalla P.T. 968 p.ed. 44 p.m. 2 composto a secondo piano da cucina-soggiorno, bagno, due w.c, due stanze e pianoterra da garage 3. condannare la convenuta al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'alloggio dalla data di deposito del presente ricorso al rilascio effettivo, da determinarsi secondo equità.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per tesi e per interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la figlia è occupata con contratto a tempo Testimone_1
determinato e full-time dal 23.12.2022 al 22.12.2024 presso la Penta Ski Group Srl con sede ad Andalo Piazza Centrale 2°;
2. Vero che detto contratto ha scadenza al
22.12.2024; 3. Vero che la stessa percepisce uno stipendio mensile lordo di € 1.500,00, come risulta dalla visura della Società Abbrevia Srl che si dimette sub doc.3; 4. Vero che anche gli altri due figli e hanno un'occupazione stabile risalente a CP_2 Per_2
data anteriore alla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si indicano quali testi: res. in Via Maso Canton n. 34 Testimone_1
38010 Cavedago (TN); residente a [...]– residente Testimone_2 CP_3
a Mezzolombardo più altri formulati in memoria d.d. 12.04.24 Con riserva di formulare ulteriori prove dirette e contrarie e produrre documenti in base al comportamento processuale di controparte.I la resistente precisa come da note scritte depositate il 3/9/2024
“NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis, •
Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
• Valutare la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla luce di quanto esposto in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate in comparsa di costituzione e risposta dd. 22.03.2024.” il PM non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 ha adito il tribunale con ricorso del 26/1/2024 Parte_1
in cui ha premesso di essere divorziato da in forza di CP_1
sentenza del 27/11/2019, in cui era stato stabilito a suo carico il pagamento alla coniuge divorziata di un assegno di mantenimento per la figlia ancora minore e non autosufficiente per l'importo di € 350,00 al mese, Per_1
con rivalutazione annuale da gennaio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente se superiori ad € 100; era stata conseguentemente assegnata a la casa coniugale in CP_1
Cavedago, di proprietà esclusiva dello stesso ricorrente, fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica della figlia;
assumendo che a partire dal mese di dicembre 2022 la figlia risultava essere occupata con contratto a tempo determinato e full Per_1
time dal 23/12/2022 al 22/12/2024, essendo quindi divenuta autosufficiente, con il conseguente venir meno del titolo legittimante l'assegnazione della casa coniugale a , l'ha evocata in giudizio ed ha chiesto la CP_1
modifica delle condizioni del divorzio, con la revoca dell'assegno per la figlia e dell'assegnazione della casa familiare, e la condanna a Per_1
riconsegnare l'immobile e a pagargli un'indennità per illegittima occupazione, dalla data di deposito del ricorso fino al rilascio.
si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Ha esposto che la figlia contrariamente a Per_1
quanto dedotto dal ricorrente, non è divenuta autosufficiente, essendo stata assunta a tempo determinato dalla società DAS s.r.l. per la sola stagione estiva, dal 23/6 al 10/9/2023 e poi per la stagione invernale dalla Penta Ski
Group, dal 22/12/2023 al 17/3/2024, e data la stagionalità dei rapporti di lavoro versava in una situazione precaria e non era divenuta autosufficiente;
ha anche aggiunto che i proventi di tali attività lavorative erano stati utilizzati per il pagamento delle spese universitarie, che il padre non aveva pagina 3 di 8 mai rimborsato;
ha ulteriormente esposto la resistente che neppure gli altri due figli, e erano autosufficienti, e continuavano a vivere CP_2 Per_2
nella casa familiare insieme alla madre. Per l'insussistenza di nuove circostanze, ha quindi chiesto il rigetto della richiesta di modifica, riservandosi di agire per il recupero della quota di spese straordinarie a carico del padre e da questi non corrisposte.
Acquisite informazioni e versata documentazione in atti, la causa perviene in decisione.
Ferma l'irrilevanza, nella presente sede, della situazione dei figli delle parti e per i quali già in sentenza di divorzio non era Per_2 CP_2
stato previsto assegno a carico del padre, deve essere valutata la situazione della figlia delle parti nata il [...], minorenne Testimone_1
all'epoca della sentenza e che il padre ha qui sostenuto aver conseguito l'autosufficienza economica, ragion per cui è chiesta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare a (genitore CP_1
collocatario).
Il ricorrente ha prodotto tra l'altro l'esito della consultazione dell'archivio dei rapporti bancari facenti capo alla figlia da cui risulta che la Per_1
stessa ha avuto accrediti sul suo conto, nel corso del 2023 per € 29.113,00.
Dalle informazioni richieste presso l'Agenzia del Lavoro Servizio
Attività per il lavoro, cittadini e imprese Ufficio servizi per l'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento, risulta che ha lavorato a Testimone_1
tempo determinato dal 23/12/2022 al 20/03/2023 a tempo determinato come barista presso Penta Ski Group s.r.l. e a tempo parziale, contratto prorogato sino al 31/3/2023, e che dopo un periodo di disoccupazione è stata nuovamente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno dal 23/6 al 10/9/2023, sempre con mansioni di barista, presso DAS
s.r.l. ed ancora, dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, risulta essere pagina 4 di 8 stata nuovamente assunta presso Penta Ski Group s.r.l. con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale orizzontale dal 22/12/2023 al
17/3/2024; la stessa risulta disoccupata alla data del 2/5/2024.
Dalle informazioni chieste all'INPS risulta che ha Testimone_1
beneficiato nel corso del 2023 e del 2024 di indennità NASPI per € 3.552,03 oltre a trattamento integrativo ex l. 21/2020 per € 335,34 e bonus di € 150,00.
Gli accrediti dimostrati dal ricorrente sono coerenti con la percezione degli stipendi e delle provvidenze pubbliche.
Risulta poi dalla documentazione prodotta da parte resistente in ottemperanza all'ordine di esibizione che è iscritta dal 2021 Testimone_1
alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona (da trasferimento da altra facoltà), esami completati 16/25, con voto di media aritmetica pari a 21,5 e media ponderata 21,98.
In merito all'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, insegna la S.C. che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), e che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così CASS. 38366/2021).
pagina 5 di 8 In punto riparto onere probatorio la S.C. ha insegnato che, nell'ipotesi in cui alcun contributo sia ancora dato, è il richiedente che deve allegare e provare i presupposti per il medesimo (cfr. CASS. 12952/2016), mentre nell'ipotesi in cui il contributo è già stato disposto dal giudice, è l'obbligato ad essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, ma con la precisazione che già l'età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della non debenza, mentre è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”: «il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso»: con la precisazione che l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Orbene, calando tali insegnamenti nella fattispecie in esame, in cui era previsto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della figlia osserva il collegio che dagli elementi di cui si dispone non Per_1
emerge né il conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia né della sua incolpevole inerzia, a giustificazione della revoca dell'assegno.
In primo luogo emerge che la giovane è iscritta all'Università e sta proseguendo nel corso di studi;
l'età raggiunta - anni 22 compiuti lo scorso
5/9 - non è tanto avanzata da comprovare di per sé inerzia o trascuranza nell'attendere proficuamente agli incombenti connessi all'iscrizione alla facoltà, considerato il numero degli esami sostenuti. In secondo luogo, i rapporti di lavoro intrattenuti dalla giovane sono lavori stagionali in ambito turistico, quindi di durata limitata e prevalentemente resi in regime di part
pagina 6 di 8 time; trattasi di attività lavorativa precaria e temporanea, non comprovante il conseguimento di piena autonomia economica e non coerente con il percorso di studi che la figlia delle parti sta comunque portando avanti.
Conosce il collegio l'insegnamento della S.C. (v. CASS. 40282/2021) a mente del quale lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
ciò nondimeno, nella fattispecie, non si può ritenere che si sia completamente Testimone_1
affrancata ed abbia acquisito piena indipendenza, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa sta seguendo un percorso di studi universitari e le attività lavorative svolte, compatibili con tale percorso in quanto a tempo determinato e prevalentemente in part time, non ne costituiscono il naturale sbocco occupazionale, essendo piuttosto mirate a dotare la ragazza di risorse aggiuntive rispetto a quelle provenienti dai genitori, senza sostituirle integralmente.
Ne consegue che la pretesa del ricorrente di revocare l'assegno a favore della figlia non possa essere accolta e, di conseguenza, non Per_1
va accolta neppure la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare a , non essendosi verificata la condizione di legge CP_1
per la revoca di tale assegnazione, tra l'altro esplicitamente prevista anche nelle concordate condizioni del divorzio.
La capacità reddituale dimostrata da può tuttavia costituire Testimone_1
valida ragione per disporre una riduzione dell'assegno attualmente a carico di
, conducendo alla sua rideterminazione, in riduzione, Parte_1
pagina 7 di 8 ad € 200,00 in luogo dei 350,00 già previsti;
tanto con decorrenza dal mese successivo alla data della presente decisione.
In diversa sede la resistente potrà eventualmente far valere il diritto al rimborso di spese universitarie della figlia, che assume non versate dal ricorrente.
Visto l'esito della vertenza, è equa la compensazione delle spese tra le parti per la frazione della metà, ponendosi la restante metà a carico del ricorrente soccombente sulla richiesta di revoca, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, per causa di valore pari all'importo dell'assegno per due annualità, ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (cfr. CASS.
14365/2024).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da
[...]
con ricorso depositato il 26/10/2023 Parte_1
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Dispone la riduzione dell'assegno mensile dovuto da Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia
[...] Testimone_1
ad € 200,00 al mese, fermo nel resto il regime vigente.
Compensa tra le parti per metà le spese del giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà delle spese stesse, frazione che si liquida in € 1.538,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 5/12/2024 il presidente
Adriana De Tommaso
Ha collaborato alla stesura della minuta la dr.ssa m.o.t. in tirocinio Persona_3 generico
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 213/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 213/2023 r.g. introdotto con ricorso depositato il
26/1/202 nel giudizio vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe Benanti per Parte_1
delega in atti;
ricorrente
CONTRO
rappr. e dif. dall'avv. Lorenzo Eccher per delega in CP_1
atti; resistente con la partecipazione del PM avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 8 il ricorrente precisa come da note scritte depositate il 30/8/2024:
“nel merito 1. Revocarsi l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia di cui beneficia la convenuta;
2. ordinarsi alla stessa di Per_1 consegnare, libero da persone e cose l'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Cavedago contraddistinto dalla P.T. 968 p.ed. 44 p.m. 2 composto a secondo piano da cucina-soggiorno, bagno, due w.c, due stanze e pianoterra da garage 3. condannare la convenuta al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'alloggio dalla data di deposito del presente ricorso al rilascio effettivo, da determinarsi secondo equità.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per tesi e per interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la figlia è occupata con contratto a tempo Testimone_1
determinato e full-time dal 23.12.2022 al 22.12.2024 presso la Penta Ski Group Srl con sede ad Andalo Piazza Centrale 2°;
2. Vero che detto contratto ha scadenza al
22.12.2024; 3. Vero che la stessa percepisce uno stipendio mensile lordo di € 1.500,00, come risulta dalla visura della Società Abbrevia Srl che si dimette sub doc.3; 4. Vero che anche gli altri due figli e hanno un'occupazione stabile risalente a CP_2 Per_2
data anteriore alla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si indicano quali testi: res. in Via Maso Canton n. 34 Testimone_1
38010 Cavedago (TN); residente a [...]– residente Testimone_2 CP_3
a Mezzolombardo più altri formulati in memoria d.d. 12.04.24 Con riserva di formulare ulteriori prove dirette e contrarie e produrre documenti in base al comportamento processuale di controparte.I la resistente precisa come da note scritte depositate il 3/9/2024
“NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis, •
Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
• Valutare la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla luce di quanto esposto in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate in comparsa di costituzione e risposta dd. 22.03.2024.” il PM non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 ha adito il tribunale con ricorso del 26/1/2024 Parte_1
in cui ha premesso di essere divorziato da in forza di CP_1
sentenza del 27/11/2019, in cui era stato stabilito a suo carico il pagamento alla coniuge divorziata di un assegno di mantenimento per la figlia ancora minore e non autosufficiente per l'importo di € 350,00 al mese, Per_1
con rivalutazione annuale da gennaio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente se superiori ad € 100; era stata conseguentemente assegnata a la casa coniugale in CP_1
Cavedago, di proprietà esclusiva dello stesso ricorrente, fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica della figlia;
assumendo che a partire dal mese di dicembre 2022 la figlia risultava essere occupata con contratto a tempo determinato e full Per_1
time dal 23/12/2022 al 22/12/2024, essendo quindi divenuta autosufficiente, con il conseguente venir meno del titolo legittimante l'assegnazione della casa coniugale a , l'ha evocata in giudizio ed ha chiesto la CP_1
modifica delle condizioni del divorzio, con la revoca dell'assegno per la figlia e dell'assegnazione della casa familiare, e la condanna a Per_1
riconsegnare l'immobile e a pagargli un'indennità per illegittima occupazione, dalla data di deposito del ricorso fino al rilascio.
si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Ha esposto che la figlia contrariamente a Per_1
quanto dedotto dal ricorrente, non è divenuta autosufficiente, essendo stata assunta a tempo determinato dalla società DAS s.r.l. per la sola stagione estiva, dal 23/6 al 10/9/2023 e poi per la stagione invernale dalla Penta Ski
Group, dal 22/12/2023 al 17/3/2024, e data la stagionalità dei rapporti di lavoro versava in una situazione precaria e non era divenuta autosufficiente;
ha anche aggiunto che i proventi di tali attività lavorative erano stati utilizzati per il pagamento delle spese universitarie, che il padre non aveva pagina 3 di 8 mai rimborsato;
ha ulteriormente esposto la resistente che neppure gli altri due figli, e erano autosufficienti, e continuavano a vivere CP_2 Per_2
nella casa familiare insieme alla madre. Per l'insussistenza di nuove circostanze, ha quindi chiesto il rigetto della richiesta di modifica, riservandosi di agire per il recupero della quota di spese straordinarie a carico del padre e da questi non corrisposte.
Acquisite informazioni e versata documentazione in atti, la causa perviene in decisione.
Ferma l'irrilevanza, nella presente sede, della situazione dei figli delle parti e per i quali già in sentenza di divorzio non era Per_2 CP_2
stato previsto assegno a carico del padre, deve essere valutata la situazione della figlia delle parti nata il [...], minorenne Testimone_1
all'epoca della sentenza e che il padre ha qui sostenuto aver conseguito l'autosufficienza economica, ragion per cui è chiesta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare a (genitore CP_1
collocatario).
Il ricorrente ha prodotto tra l'altro l'esito della consultazione dell'archivio dei rapporti bancari facenti capo alla figlia da cui risulta che la Per_1
stessa ha avuto accrediti sul suo conto, nel corso del 2023 per € 29.113,00.
Dalle informazioni richieste presso l'Agenzia del Lavoro Servizio
Attività per il lavoro, cittadini e imprese Ufficio servizi per l'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento, risulta che ha lavorato a Testimone_1
tempo determinato dal 23/12/2022 al 20/03/2023 a tempo determinato come barista presso Penta Ski Group s.r.l. e a tempo parziale, contratto prorogato sino al 31/3/2023, e che dopo un periodo di disoccupazione è stata nuovamente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno dal 23/6 al 10/9/2023, sempre con mansioni di barista, presso DAS
s.r.l. ed ancora, dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, risulta essere pagina 4 di 8 stata nuovamente assunta presso Penta Ski Group s.r.l. con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale orizzontale dal 22/12/2023 al
17/3/2024; la stessa risulta disoccupata alla data del 2/5/2024.
Dalle informazioni chieste all'INPS risulta che ha Testimone_1
beneficiato nel corso del 2023 e del 2024 di indennità NASPI per € 3.552,03 oltre a trattamento integrativo ex l. 21/2020 per € 335,34 e bonus di € 150,00.
Gli accrediti dimostrati dal ricorrente sono coerenti con la percezione degli stipendi e delle provvidenze pubbliche.
Risulta poi dalla documentazione prodotta da parte resistente in ottemperanza all'ordine di esibizione che è iscritta dal 2021 Testimone_1
alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona (da trasferimento da altra facoltà), esami completati 16/25, con voto di media aritmetica pari a 21,5 e media ponderata 21,98.
In merito all'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, insegna la S.C. che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), e che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così CASS. 38366/2021).
pagina 5 di 8 In punto riparto onere probatorio la S.C. ha insegnato che, nell'ipotesi in cui alcun contributo sia ancora dato, è il richiedente che deve allegare e provare i presupposti per il medesimo (cfr. CASS. 12952/2016), mentre nell'ipotesi in cui il contributo è già stato disposto dal giudice, è l'obbligato ad essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, ma con la precisazione che già l'età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della non debenza, mentre è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”: «il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso»: con la precisazione che l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Orbene, calando tali insegnamenti nella fattispecie in esame, in cui era previsto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della figlia osserva il collegio che dagli elementi di cui si dispone non Per_1
emerge né il conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia né della sua incolpevole inerzia, a giustificazione della revoca dell'assegno.
In primo luogo emerge che la giovane è iscritta all'Università e sta proseguendo nel corso di studi;
l'età raggiunta - anni 22 compiuti lo scorso
5/9 - non è tanto avanzata da comprovare di per sé inerzia o trascuranza nell'attendere proficuamente agli incombenti connessi all'iscrizione alla facoltà, considerato il numero degli esami sostenuti. In secondo luogo, i rapporti di lavoro intrattenuti dalla giovane sono lavori stagionali in ambito turistico, quindi di durata limitata e prevalentemente resi in regime di part
pagina 6 di 8 time; trattasi di attività lavorativa precaria e temporanea, non comprovante il conseguimento di piena autonomia economica e non coerente con il percorso di studi che la figlia delle parti sta comunque portando avanti.
Conosce il collegio l'insegnamento della S.C. (v. CASS. 40282/2021) a mente del quale lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
ciò nondimeno, nella fattispecie, non si può ritenere che si sia completamente Testimone_1
affrancata ed abbia acquisito piena indipendenza, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa sta seguendo un percorso di studi universitari e le attività lavorative svolte, compatibili con tale percorso in quanto a tempo determinato e prevalentemente in part time, non ne costituiscono il naturale sbocco occupazionale, essendo piuttosto mirate a dotare la ragazza di risorse aggiuntive rispetto a quelle provenienti dai genitori, senza sostituirle integralmente.
Ne consegue che la pretesa del ricorrente di revocare l'assegno a favore della figlia non possa essere accolta e, di conseguenza, non Per_1
va accolta neppure la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare a , non essendosi verificata la condizione di legge CP_1
per la revoca di tale assegnazione, tra l'altro esplicitamente prevista anche nelle concordate condizioni del divorzio.
La capacità reddituale dimostrata da può tuttavia costituire Testimone_1
valida ragione per disporre una riduzione dell'assegno attualmente a carico di
, conducendo alla sua rideterminazione, in riduzione, Parte_1
pagina 7 di 8 ad € 200,00 in luogo dei 350,00 già previsti;
tanto con decorrenza dal mese successivo alla data della presente decisione.
In diversa sede la resistente potrà eventualmente far valere il diritto al rimborso di spese universitarie della figlia, che assume non versate dal ricorrente.
Visto l'esito della vertenza, è equa la compensazione delle spese tra le parti per la frazione della metà, ponendosi la restante metà a carico del ricorrente soccombente sulla richiesta di revoca, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, per causa di valore pari all'importo dell'assegno per due annualità, ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (cfr. CASS.
14365/2024).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da
[...]
con ricorso depositato il 26/10/2023 Parte_1
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Dispone la riduzione dell'assegno mensile dovuto da Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia
[...] Testimone_1
ad € 200,00 al mese, fermo nel resto il regime vigente.
Compensa tra le parti per metà le spese del giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà delle spese stesse, frazione che si liquida in € 1.538,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 5/12/2024 il presidente
Adriana De Tommaso
Ha collaborato alla stesura della minuta la dr.ssa m.o.t. in tirocinio Persona_3 generico
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