Articolo 155 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 154Articolo 171 bis
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18 dicembre 1942
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22 aprile 2006
Art. 155. (( 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006