Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2556/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2556/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza il 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. DILETTA DEREVIZIIS (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in C.F._2
RE (PZ) alla via Foggia n. 18 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
9.2.1976, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO MONICO (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in FI (PZ) alla via Floriano del Zio
n. 28 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 19.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in AT (PZ) in data 1.9.2004, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (FI, 5.5.2007), (FI, 19.8.2008), (FI, Per_1 Per_2 Per_3
22.3.2014) e (FI, 4.5.2017); e che, dopo la celebrazione dell'udienza Per_4 presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa,
l'intestato Tribunale aveva omologato le convenute condizioni di separazione personale con decreto n. 2541 del 22.2.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 7.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, versate in atti e debitamente sottoscritte, nonché dichiarazione congiunta e sottoscritta di rinuncia alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in AT (PZ) in data 1.9.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 15, Parte II, S. A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
«-affidare i figli , e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
ad entrambi i genitori;
[...]
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-disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, ai
Per_ quali è riservata congiuntamente ogni decisione di maggiore interesse per i figli ,
, e nel campo dell'educazione, istruzione e salute;
Per_2 Per_3 Per_4
-disporre che i figli e Persona_5 Persona_6 Persona_7
dimoreranno nella casa coniugale assegnata alla madre e di Persona_8
proprietà esclusiva del sig. (proprietà 1/1 in regime di separazione Controparte_1
dei beni sita in AT (PZ) alla via F.S Nitti al Catasto Fabbricati: Foglio 28 particella
343 sub 9 cat A/2 classe 3), con diritto di abitazione da parte della IG.ra Parte_1
e dei figli minori quantomeno fino alla data del compimento della maggiore età
[...]
di tutti e comunque al raggiungimento della loro indipendenza economica;
-procedere al cambio residenza del sig. (attualmente residente Controparte_1
ancora presso la casa coniugale);
-procedere all'intestazione delle utenze della casa coniugale (luce, gas ed acqua) in capo alla sig.ra , con accollo delle volture in capo al sig. Parte_1 CP_1
.
[...]
Su questi presupposti:
-consentire al padre di incontrare e tenere con sé i figli continuativamente il venerdì e la domenica successiva (dalle 18:00 del venerdì alle 18:00 della Pt_2
specificando che detto diritto è concesso il primo, terzo e eventuale quinto venerdì e successiva domenica del mese ovvero secondo e quarto venerdì e successiva domenica del mese, considerato i turni di lavoro del medesimo e tenendo presente che la tipologia del lavoro del padre prevede imprevisti e modificazioni, anche improvvise della turnazione lavorativa: in tal caso, qualora il padre dovesse lavorare di domenica i figli resteranno con la madre previa comunicazione almeno il giovedì e disponibilità della medesima.
Il padre incontrerà e terrà con sé i figli presso l'abitazione cui fisserà la nuova residenza, facendo obbligo al medesimo di non accedere presso l'abitazione coniugale, soprattutto in assenza della IG.ra ; Parte_1
-di consentire al padre e alla madre di accompagnare i figli a scuola accordandosi sui giorni, secondo le esigenze – necessità dei figli;
-il padre durante la settimana avrà diritto di visita e di tenere ognuno con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e, in caso di turni
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lavorativi impeditivi, in giorni differenti da concordare preventivamente con la madre la domenica considerando in ogni caso le esigenze e gli impegni dei figli;
-le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
-i coniugi stabiliranno altresì, entro la medesima data del 30 maggio di ogni anno, le modalità di affidamento e di cura dei figli durante le vacanze scolastiche estive e per tutto il detto periodo anche con ausilio di campi scuola, etc, in considerazione soprattutto di turni di lavoro di coniugi;
-per le festività di Pasqua i figli negli anni pari staranno con il padre la Domenica di
Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo, viceversa negli anni dispari;
-per le festività di Natale i figli negli anni pari staranno con il padre il 25 giorno di
Natale ed il 26 giorno di Santo Stefano, 31 Capodanno e 1 San Silvestro e con la madre il 24 giorno della vigilia, 5 e 6 Epifania, viceversa negli anni dispari, considerando anche le esigenze dei figli;
-si specifica altresì che saranno concordate le possibilità di visite e di tenere con sé i figli da parte dei singoli genitori durante il residuo periodo delle festività sia pasquali che natalizie.
-Mantenimento del coniuge:
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156, I comma del Codice civile.
Si allegano le dichiarazioni dei redditi – CUD del IG. relativi agli Controparte_1
ultimi tre anni di imposta (2021,2022,2023), della sig.ra relativa solo Parte_1 all'anno 2023, in quanto precedentemente disoccupata.
-Mantenimento dei figli e Persona_5 Persona_6 Persona_7
Persona_8 il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, una somma mensile di 225,00 euro per ciascun figlio per un totale di 900,00 euro finché non saranno economicamente autosufficienti, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese da versarsi mediante accredito bancario sull'IBAN di seguito indicato intestato alla IG.ra [...]. Parte_1
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-Entrambi i genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, gite extrascolastiche al di fuori dell'orario didattico, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In caso di anticipo dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, il rimborso nei confronti dell'altro del dovuto 50%, dovrà essere effettuato nel medesimo mese di esborso della relativa spesa.
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-Disporre che l'Assegno Unico Universale venga erogato dall'Inps come per legge al
50% in favore di ciascun genitore;
-fare obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi e di condividere tutte le informazioni riguardanti la loro vita e quindi i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
-che gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
-di prestare reciproco consenso per l'espatrio e per la relativa documentazione, consentendo in essi l'inserimento dei figli minorenni».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
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In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 19.12.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni , e sia in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2556 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT (PZ) in data 1.9.2004 da (C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
(PZ) il 4.4.1980, e (C.F.: ), nato a [...] C.F._3
Versailles (Francia) il 9.2.1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AT (PZ) al N. 15, Parte II, S. A, Anno 2004;
7 R.G. N. 2556/2024 V.G.
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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