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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
.
SENTENZA N.
N. 2742/2024/VG, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/11/2024, da
1) Parte_1
Nato a Varese (Va) il 29/06/1966
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Colombo e Avv. Antonio Caputo
e
2) CP_1
Nata a Como (Co) il 02/07/1971
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...](Co) con l'Avv. Simone Faccio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in GR (Co)
in data 01/06/1996 (anno 1996, atto n. 4, reg. Stato Civile GR, parte II, serie A) (e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Varese al n. 57 – Parte II – Serie B – Anno 1996) SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 01/03/2010
omologato con decreto del 25/03/2010
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1° giugno 1996
tra i coniugi e in GR (Co), regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 – Parte II - Serie A - Anno 1996 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Varese al n. 57 – Parte II – Serie B, anno 1996), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza con tutti gli ulteriori incombenti di legge;
2) I Signori e entrambi economicamente autonomi, rinunciano a Parte_1 CP_1
qualsivoglia reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
in data 01/06/1996, in GR (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR (CO)
(anno 1996, atto n. 4, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR (Co) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.1.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
SENTENZA N.
N. 2742/2024/VG, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/11/2024, da
1) Parte_1
Nato a Varese (Va) il 29/06/1966
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Colombo e Avv. Antonio Caputo
e
2) CP_1
Nata a Como (Co) il 02/07/1971
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...](Co) con l'Avv. Simone Faccio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in GR (Co)
in data 01/06/1996 (anno 1996, atto n. 4, reg. Stato Civile GR, parte II, serie A) (e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Varese al n. 57 – Parte II – Serie B – Anno 1996) SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 01/03/2010
omologato con decreto del 25/03/2010
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1° giugno 1996
tra i coniugi e in GR (Co), regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 – Parte II - Serie A - Anno 1996 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Varese al n. 57 – Parte II – Serie B, anno 1996), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza con tutti gli ulteriori incombenti di legge;
2) I Signori e entrambi economicamente autonomi, rinunciano a Parte_1 CP_1
qualsivoglia reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
in data 01/06/1996, in GR (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR (CO)
(anno 1996, atto n. 4, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR (Co) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.1.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao