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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 387-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. TR TI Presidente e relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Arianna Toppan Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
C.F. ), con sede legale in Fara Gera D'Adda in Via Crespi n. Parte_1 P.IVA_1
2092, rappresentata e difesa dall'avv. Barnaby Dosi e dall'Avv. Stefano Dell'Orto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dosi in Milano, Via Freguglia n. 10, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile allegato al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
C. F. ) con sede in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Controparte_1 P.IVA_2
IV Novembre 25
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
1 • con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
06.11.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 12.385,35 dovuto in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2494/2025 emesso dal Tribunale di Bergamo, notificato unitamente al precetto alla debitrice in data 01.10.2025 e non opposto;
- che nel frattempo la debitrice aveva corrisposto soltanto l'importo di Controparte_1
€ 1.500,00 restando debitrice per il residuo di euro 10.885,35;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
11.11.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione a cura della
Cancelleria ex art. 40 comma 6 CCII;
• la società resistente è comparsa all'udienza del 9 dicembre 2025 dichiarando di non opporsi all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale stante l'impossibilità di percorrere una diversa soluzione della crisi e depositando questionario informativo compilato;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura Camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti;
- Modello Unico - Redditi Società di Capitali per gli anni di imposta 2022; modello 770 per i periodi di imposta 2023 e 2024, dichiarazione IRAP 2023 e Modello IVA per gli anni di imposta
2022, 2023 e 2024 ;
- certificato dei carichi pendenti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (esercizi 2022 e 2023).
• Entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice della somma di € 10.885,35;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Sesto San Giovanni (MI) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro
pag. 2 di 6 degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Sesto San Giovanni rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito dell'attività di costruzioni termodinamiche, aeromeccaniche (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da la quale Controparte_1 non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata, ed anzi dagli ultimi bilanci depositati risultano i requisiti dimensionali negli esercizi 2022 e 2023.
In particolare nel 2023 emergono debiti totali per € 1.226.970 ricavi per € 2.190.775 e perdite per
€ 945.194
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, che unitamente al debito tributario di €
285.072,28 risulta superiore ad € 30.000,00.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza
pag. 3 di 6 funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice costituiti:
- dalla pendenza dei procedimenti presso terzi effettuati da sui conti bancari;
CP_2
- dalla notevole consistenza del debito erariale, per buona parte rappresentato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali, non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento;
- dalle perdite di esercizio nel 2023 pari ad € 945.194,00;
- dalle stesse dichiarazioni della debitrice
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C. F. Controparte_1
con sede in Sesto San Giovanni (MI) Piazza IV Novembre 25; P.IVA_2
pag. 4 di 6 - la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa TR TI Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa Francesca Borzomì, con studio in Brugherio, via Talamoni 1- pec
- che alla luce dell'organizzazione dello studio;
risulta allo stato Email_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno
2.04.2026 ad ore 11.20 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 5 di 6 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
TR TI
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. TR TI Presidente e relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Arianna Toppan Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
C.F. ), con sede legale in Fara Gera D'Adda in Via Crespi n. Parte_1 P.IVA_1
2092, rappresentata e difesa dall'avv. Barnaby Dosi e dall'Avv. Stefano Dell'Orto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dosi in Milano, Via Freguglia n. 10, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile allegato al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
C. F. ) con sede in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Controparte_1 P.IVA_2
IV Novembre 25
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
1 • con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
06.11.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 12.385,35 dovuto in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2494/2025 emesso dal Tribunale di Bergamo, notificato unitamente al precetto alla debitrice in data 01.10.2025 e non opposto;
- che nel frattempo la debitrice aveva corrisposto soltanto l'importo di Controparte_1
€ 1.500,00 restando debitrice per il residuo di euro 10.885,35;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
11.11.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione a cura della
Cancelleria ex art. 40 comma 6 CCII;
• la società resistente è comparsa all'udienza del 9 dicembre 2025 dichiarando di non opporsi all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale stante l'impossibilità di percorrere una diversa soluzione della crisi e depositando questionario informativo compilato;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura Camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti;
- Modello Unico - Redditi Società di Capitali per gli anni di imposta 2022; modello 770 per i periodi di imposta 2023 e 2024, dichiarazione IRAP 2023 e Modello IVA per gli anni di imposta
2022, 2023 e 2024 ;
- certificato dei carichi pendenti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (esercizi 2022 e 2023).
• Entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice della somma di € 10.885,35;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Sesto San Giovanni (MI) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro
pag. 2 di 6 degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Sesto San Giovanni rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito dell'attività di costruzioni termodinamiche, aeromeccaniche (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da la quale Controparte_1 non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata, ed anzi dagli ultimi bilanci depositati risultano i requisiti dimensionali negli esercizi 2022 e 2023.
In particolare nel 2023 emergono debiti totali per € 1.226.970 ricavi per € 2.190.775 e perdite per
€ 945.194
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, che unitamente al debito tributario di €
285.072,28 risulta superiore ad € 30.000,00.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza
pag. 3 di 6 funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice costituiti:
- dalla pendenza dei procedimenti presso terzi effettuati da sui conti bancari;
CP_2
- dalla notevole consistenza del debito erariale, per buona parte rappresentato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali, non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento;
- dalle perdite di esercizio nel 2023 pari ad € 945.194,00;
- dalle stesse dichiarazioni della debitrice
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C. F. Controparte_1
con sede in Sesto San Giovanni (MI) Piazza IV Novembre 25; P.IVA_2
pag. 4 di 6 - la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa TR TI Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa Francesca Borzomì, con studio in Brugherio, via Talamoni 1- pec
- che alla luce dell'organizzazione dello studio;
risulta allo stato Email_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno
2.04.2026 ad ore 11.20 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 5 di 6 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
TR TI
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