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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 300/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 20.10.2025, davanti al Giudice dott. DI CC, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI
LIDIA;
Nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice dà atto che, alla precedente udienza, sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti al n. 301/2025, 306/2025 e 307/2025 RG.
L'avv. DANIZIO si richiama agli atti e alle conclusioni rassegnate, dando atto che sono stati versati in atti i contratti conclusi dalle parti ricorrenti per l'a.s.
2025/2026.
L'avv. DANIZIO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
DI CC
N. 300/2025 (+ 301/2025, 306/2025 e 307/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 300/2025, 301/2025, 306/2025 e 307/2025 R.G. Lav. promosse da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] residente Parte_3 C.F._3
in Valstrona via Cavour n.1,
, (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
e residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] Parte_5 C.F._5
(Germania) il giorno 8 giugno 1984 e residente in [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Parte_6 C.F._6
ivi residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_7 C.F._7
in Briga Novarese (NO), via Cristoforo Colombo n. 14,
, (c.f. ) nata a [...] il [...] ed Parte_8 C.F._8
ivi residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_9 C.F._9 residente in [...], , (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_10 C.F._10
e residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_2 [...]
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla
Funzionaria Dott.ssa , dipendente dell' CP_4 [...]
, e legalmente domiciliati presso Controparte_3
l' , sito in Controparte_3
Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
PARTE CONVENUTA costituita nel proc. 306 e 307/2025 contumace nei rimanenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti: come da singoli ricorsi
Parte resistente: per il proc. 306/2025 e 307/2025: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
in via principale respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte;
In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare la condanna nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per CP_1
l'aggiornamento e la e del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra l'11 e il 13 giugno 2025, le parti ricorrenti esponevano di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_1
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_4
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_5
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_6
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_7
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_8
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_10
e 2024/2025.
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il si costituiva in giudizio nei giudizi iscritto al n. Controparte_1
306/2025 e 307/2025 per chiedere il rigetto delle domande in quanto infondate e comunque per eccepire con riguardo alla posizione di e la prescrizione Parte_10 Parte_3 quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00 richiesto per l'a.s.
2019/2020 nonché per contestare il diritto alla fruizione della Carta docenti quanto a per l'a.s. 2024/2025 avendo la ricorrente lavorato per sole 8 ore Parte_8 settimanali a fronte di un orario settimanale completo pari a 18 ore. Nei rimanenti giudizi il deve essere, invece, considerato contumace. CP_1
I diversi ricorsi vertenti su analoghe questioni di fatto e di diritto sono stati riuniti all'udienza del 13.10.2025; le cause, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1
elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. “In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel presente giudizio), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente, in data 3 luglio 2025, è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti abbiano concluso con il , i seguenti contratti a tempo Controparte_1
determinato: Parte_1
*a.s. 2020/2021 dal 30 settembre 2020 al 16 novembre 2020 nonché dal 17 novembre 2020 al
28 febbraio 2021 nonché dal 01 marzo 2021 al 29 aprile 2021 nonché dal 30 aprile 2021 al 29 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Duca D'Aosta” di
Novara;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “F. Tadini” di Cameri;
*a.s. 2022/2023 dal 05 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio.
Parte_2
*a.s. 2020/2021 dal 22 settembre 2020 al 30 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invio;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Gozzano;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Giulio San Maurizio D'Opaglio”;
*a.s. 2024/2025 dal 22 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio.
Parte_6
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna.
Parte_7
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 12,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio. Parte_8
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 8 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Rina Monti Stella”.
Parte_9
*a.s. 2020/2021 dal 10 ottobre 2020 al 13 ottobre 2020 nonché dal 14 ottobre 2020 al 14 novembre 2020 nonché dal 15 novembre 2020 al 22 dicembre 2020 nonché dall'11 gennaio
2021 al 14 marzo 2021 nonché dal 15 marzo 2021 al 24 marzo 2021 nonché dal 25 marzo 2021 al 27 marzo 2021 nonché dal 29 marzo 2021 al 29 marzo 2021 nonché dal 31 marzo 2021 al
31 marzo 2021 nonché dall'8 aprile 2021 all' 8 giugno 2021 nonché dal 9 giugno 2021 all'11 giugno 2021 per n. 17 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Bertacchi” di
Lecco;
*a.s. 2022/2023 dal 15 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini-Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro – Rebora” di Stresa;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L.Cobianchi” di Verbania nonché dal 16 dicembre 2024 al 31 agosto
2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini-Franzosini” di Verbania.
Parte_10
*a.s. 20219/2020 dal 26 settembre 2024 al 30 giugno 2020 per n. 25 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2020/2021 dal 14 ottobre 2020 al 13 dicembre 2020 nonché dal 14 dicembre 2020 al 13 marzo 2021 nonché dal 14 marzo 2021 al 24 marzo 2021 nonché dal 25 marzo 2021 all'11 giugno 2021 nonché dal 12 giugno 2021 al 16 giugno 2021 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2021/2022 dal 29 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2022/2023 dal 27 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2024/2025 dal 25 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio.
Parte_3
*a.s. 2019/2020 dal 13 settembre 2019 al 30 giugno 2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2020/2021 dal 18 settembre 2020 al 31 agosto 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa.
Parte_4
*a.s. 2023/2024 dal 02 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto
Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania.
Parte_5
*a.s. 2023/2024 dal 21 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 12 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di Verbania;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 11 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di Verbania.
Dunque, e per l'anno 2020/2021 hanno sottoscritto una Parte_1 Parte_9
pluralità di contratti per supplenze brevi, tali da coprire però sostanzialmente l'intero anno scolastico senza soluzione di continuità, per di più presso il medesimo Istituto Scolastico;
sulla base della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, tenuto conto della durata complessiva delle supplenze di breve durata consecutive, non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Quanto a nell'a.s. 2024/2025 la medesima ha osservato un orario di Parte_8
8 ore settimanali a fronte dell'orario di cattedra completo di 18; ora, se pure l'orario non è esattamente pari al 50% dell'orario completo (circostanza che come detto sicuramente non consente dubbi sul fatto che il servizio sia senz'altro equiparabile a quello del personale di ruolo part-time), deve tuttavia ritenersi che anche laddove l'orario, come nella specie, sia sostanzialmente equivalente ad un part time al 50%, non può negarsi di essere in presenza di un orario non minimo per il quale valgano esigenze di formazione in tutto assimilabili a quelle dei docenti in ruolo con contratto part- time, tanto più considerato che la ricorrente ha comunque prestato la propria attività per tutto l'anno scolastico, continuativamente.
Ritiene pertanto il Giudice che debba essere accolta la relativa domanda.
Per le altre annualità non vi è dubbio che i contratti sottoscritti dai ricorrenti rientrano nella tipologia per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la Carta CE debba essere riconosciuta.
Quanto alla domanda per l'anno scolastico 2019/2020 svolta da e Parte_10 Parte_3
deve, peraltro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...] CP_1
convenuto.
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016).
La diffida inviata da a maggio 2025 (per la quale manca comunque in atti Parte_10
l'avviso di ricevimento) non può pertanto considerarsi utile a interrompere la prescrizione per la predetta annualità (2019/2020), poiché a tali date il termine prescrizionale era già decorso. Non risultano atti interruttivi della prescrizione inviati da . Parte_3 Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che Parte_9
risulta assunta in ruolo mentre quanto alle altre posizioni è stato prodotto il contratto concluso da ciascuno dei ricorrenti per l'a.s. 2025/2026 a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_1
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_4
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_5
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_6
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_7
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_8
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Parte_9
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_10
2024/2025.
e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1 ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
€ 2.500 Parte_1
€ 2.000 Parte_2
€ 2.500 Parte_3
€ 1.000 Parte_4
€ 1.000 Parte_5
€ 500 Parte_6 € 500 Parte_7
€ 500 Parte_8
€ 2.000 Parte_9
€ 2.000 Parte_10
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 300/2025, 301/2025,
306/2025 e 307/2025 R.G. Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2
in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_2
nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_5
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...]
dell'importo nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda proposta da e con riguardo Parte_10 Parte_3
all'a.s. 2019/2020.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 5.000 per competenze ed euro 147 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 20.10.2025
Il Giudice del lavoro DI CC
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 20.10.2025, davanti al Giudice dott. DI CC, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. DANIZIO in sostituzione dell'avv. GOLINELLI
LIDIA;
Nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice dà atto che, alla precedente udienza, sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti al n. 301/2025, 306/2025 e 307/2025 RG.
L'avv. DANIZIO si richiama agli atti e alle conclusioni rassegnate, dando atto che sono stati versati in atti i contratti conclusi dalle parti ricorrenti per l'a.s.
2025/2026.
L'avv. DANIZIO acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
DI CC
N. 300/2025 (+ 301/2025, 306/2025 e 307/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 300/2025, 301/2025, 306/2025 e 307/2025 R.G. Lav. promosse da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] residente Parte_3 C.F._3
in Valstrona via Cavour n.1,
, (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
e residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] Parte_5 C.F._5
(Germania) il giorno 8 giugno 1984 e residente in [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Parte_6 C.F._6
ivi residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_7 C.F._7
in Briga Novarese (NO), via Cristoforo Colombo n. 14,
, (c.f. ) nata a [...] il [...] ed Parte_8 C.F._8
ivi residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_9 C.F._9 residente in [...], , (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_10 C.F._10
e residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_2 [...]
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla
Funzionaria Dott.ssa , dipendente dell' CP_4 [...]
, e legalmente domiciliati presso Controparte_3
l' , sito in Controparte_3
Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
PARTE CONVENUTA costituita nel proc. 306 e 307/2025 contumace nei rimanenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti: come da singoli ricorsi
Parte resistente: per il proc. 306/2025 e 307/2025: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
in via principale respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte;
In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare la condanna nei confronti del resistente all'attivazione della c.d. “Carta elettronica” per CP_1
l'aggiornamento e la e del personale docente di cui all'articolo 1 della Legge n. 107/2015 con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra l'11 e il 13 giugno 2025, le parti ricorrenti esponevano di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_1
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_4
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_5
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_6
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_7
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_8
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_10
e 2024/2025.
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il si costituiva in giudizio nei giudizi iscritto al n. Controparte_1
306/2025 e 307/2025 per chiedere il rigetto delle domande in quanto infondate e comunque per eccepire con riguardo alla posizione di e la prescrizione Parte_10 Parte_3 quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00 richiesto per l'a.s.
2019/2020 nonché per contestare il diritto alla fruizione della Carta docenti quanto a per l'a.s. 2024/2025 avendo la ricorrente lavorato per sole 8 ore Parte_8 settimanali a fronte di un orario settimanale completo pari a 18 ore. Nei rimanenti giudizi il deve essere, invece, considerato contumace. CP_1
I diversi ricorsi vertenti su analoghe questioni di fatto e di diritto sono stati riuniti all'udienza del 13.10.2025; le cause, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1
elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. “In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel presente giudizio), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente, in data 3 luglio 2025, è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti abbiano concluso con il , i seguenti contratti a tempo Controparte_1
determinato: Parte_1
*a.s. 2020/2021 dal 30 settembre 2020 al 16 novembre 2020 nonché dal 17 novembre 2020 al
28 febbraio 2021 nonché dal 01 marzo 2021 al 29 aprile 2021 nonché dal 30 aprile 2021 al 29 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Duca D'Aosta” di
Novara;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “F. Tadini” di Cameri;
*a.s. 2022/2023 dal 05 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio.
Parte_2
*a.s. 2020/2021 dal 22 settembre 2020 al 30 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invio;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Gozzano;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Giulio San Maurizio D'Opaglio”;
*a.s. 2024/2025 dal 22 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio.
Parte_6
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna.
Parte_7
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 12,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio. Parte_8
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 8 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Rina Monti Stella”.
Parte_9
*a.s. 2020/2021 dal 10 ottobre 2020 al 13 ottobre 2020 nonché dal 14 ottobre 2020 al 14 novembre 2020 nonché dal 15 novembre 2020 al 22 dicembre 2020 nonché dall'11 gennaio
2021 al 14 marzo 2021 nonché dal 15 marzo 2021 al 24 marzo 2021 nonché dal 25 marzo 2021 al 27 marzo 2021 nonché dal 29 marzo 2021 al 29 marzo 2021 nonché dal 31 marzo 2021 al
31 marzo 2021 nonché dall'8 aprile 2021 all' 8 giugno 2021 nonché dal 9 giugno 2021 all'11 giugno 2021 per n. 17 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Bertacchi” di
Lecco;
*a.s. 2022/2023 dal 15 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini-Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro – Rebora” di Stresa;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L.Cobianchi” di Verbania nonché dal 16 dicembre 2024 al 31 agosto
2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini-Franzosini” di Verbania.
Parte_10
*a.s. 20219/2020 dal 26 settembre 2024 al 30 giugno 2020 per n. 25 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2020/2021 dal 14 ottobre 2020 al 13 dicembre 2020 nonché dal 14 dicembre 2020 al 13 marzo 2021 nonché dal 14 marzo 2021 al 24 marzo 2021 nonché dal 25 marzo 2021 all'11 giugno 2021 nonché dal 12 giugno 2021 al 16 giugno 2021 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2021/2022 dal 29 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2022/2023 dal 27 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio;
*a.s. 2024/2025 dal 25 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Carmine” di Cannobio.
Parte_3
*a.s. 2019/2020 dal 13 settembre 2019 al 30 giugno 2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2020/2021 dal 18 settembre 2020 al 31 agosto 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2021/2022 dal 03 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2023/2024 dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa.
Parte_4
*a.s. 2023/2024 dal 02 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto
Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania.
Parte_5
*a.s. 2023/2024 dal 21 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 12 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di Verbania;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 11 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di Verbania.
Dunque, e per l'anno 2020/2021 hanno sottoscritto una Parte_1 Parte_9
pluralità di contratti per supplenze brevi, tali da coprire però sostanzialmente l'intero anno scolastico senza soluzione di continuità, per di più presso il medesimo Istituto Scolastico;
sulla base della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, tenuto conto della durata complessiva delle supplenze di breve durata consecutive, non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Quanto a nell'a.s. 2024/2025 la medesima ha osservato un orario di Parte_8
8 ore settimanali a fronte dell'orario di cattedra completo di 18; ora, se pure l'orario non è esattamente pari al 50% dell'orario completo (circostanza che come detto sicuramente non consente dubbi sul fatto che il servizio sia senz'altro equiparabile a quello del personale di ruolo part-time), deve tuttavia ritenersi che anche laddove l'orario, come nella specie, sia sostanzialmente equivalente ad un part time al 50%, non può negarsi di essere in presenza di un orario non minimo per il quale valgano esigenze di formazione in tutto assimilabili a quelle dei docenti in ruolo con contratto part- time, tanto più considerato che la ricorrente ha comunque prestato la propria attività per tutto l'anno scolastico, continuativamente.
Ritiene pertanto il Giudice che debba essere accolta la relativa domanda.
Per le altre annualità non vi è dubbio che i contratti sottoscritti dai ricorrenti rientrano nella tipologia per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la Carta CE debba essere riconosciuta.
Quanto alla domanda per l'anno scolastico 2019/2020 svolta da e Parte_10 Parte_3
deve, peraltro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...] CP_1
convenuto.
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016).
La diffida inviata da a maggio 2025 (per la quale manca comunque in atti Parte_10
l'avviso di ricevimento) non può pertanto considerarsi utile a interrompere la prescrizione per la predetta annualità (2019/2020), poiché a tali date il termine prescrizionale era già decorso. Non risultano atti interruttivi della prescrizione inviati da . Parte_3 Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che Parte_9
risulta assunta in ruolo mentre quanto alle altre posizioni è stato prodotto il contratto concluso da ciascuno dei ricorrenti per l'a.s. 2025/2026 a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_1
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_4
per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 Parte_5
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_6
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_7
per l'anno scolastico 2024/2025 Parte_8
per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Parte_9
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_10
2024/2025.
e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1 ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
€ 2.500 Parte_1
€ 2.000 Parte_2
€ 2.500 Parte_3
€ 1.000 Parte_4
€ 1.000 Parte_5
€ 500 Parte_6 € 500 Parte_7
€ 500 Parte_8
€ 2.000 Parte_9
€ 2.000 Parte_10
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 300/2025, 301/2025,
306/2025 e 307/2025 R.G. Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2
in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_2
nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_5
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...]
dell'importo nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_9
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda proposta da e con riguardo Parte_10 Parte_3
all'a.s. 2019/2020.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 5.000 per competenze ed euro 147 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 20.10.2025
Il Giudice del lavoro DI CC