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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5542/2024 promossa dalla sig.ra:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7/01/1968, residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova, Via
Palestro 2/10, presso e nello studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI, che la rappresenta e difende per mandato agli atti del fascicolo telematico (PEC
Email_1
-ricorrente-opponente-
CONTRO
l (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: E
), dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e Email_2 dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
e C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Largo Chigi 5 - PEC
05870001004ri@legalmail.it
-convenuti-opposti-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 24.12.2024, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio l'INPS e
[...] Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'avviso d'addebito INPS n. 348
[...]
2024 00029211 08 000, notificatole il 14.11.2024, avente a oggetto contributi previdenziali a favore della Gestione commercianti per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2023.
Ella ha così concluso, nell'atto introduttivo:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
…
- al definitivo, previa eventuale declaratoria della nullità e/o illegittimità e/o comunque inefficacia dell'opposto avviso di addebito, disporre la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti e accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo e che nulla di quanto richiesto può essere preteso e/o azionato nei confronti dell'esponente e/o che nulla è dalla stessa dovuto;
- il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, dando atto della volontà di procedere in via di autotutela nel senso richiesto da controparte, all'esito di positivo riesame in via amministrativa. Ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, all'esito dell'adozione, da parte dei propri organi, dei necessari provvedimenti.
Con memoria del 12.3.2025, l'INPS ha poi depositato la “… disposizione n°
340000-25-0060 del 12/03/2025 con cui è stato effettuato l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio della sig.ra alla gestione Commercianti e Parte_1 conseguente provvedimento di sgravio della contribuzione richiesta (anni 2017-2022)” e ha insistito perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nell'odierna udienza, innanzitutto, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti di Quindi, i difensori di parte attrice e Controparte_2
dell'INPS hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, per definizione in via amministrativa della vertenza, sul presupposto del menzionato sgravio, e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare in tal senso. Parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese, mentre parte convenuta ne ha chiesta la compensazione.
La domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di deve essere Controparte_2
respinta, per effetto della rinuncia di parte ricorrente. Nulla sulle spese, poiché detta convenuta non si è difesa in giudizio.
Tra la ricorrente ed INPS, invece, deve ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto e l'interesse a coltivare la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto da parte dell'INPS, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo (opportunamente CP_1 diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i. in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della limitata attività processuale).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria dedizione, eccezione e conclusione, respinge le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di
[...]
Controparte_2
dichiara cessata tra la ricorrente e l'INPS la materia del contendere;
condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
nulla sulle spese tra la ricorrente e Controparte_2
[...]
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5542/2024 promossa dalla sig.ra:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7/01/1968, residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova, Via
Palestro 2/10, presso e nello studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI, che la rappresenta e difende per mandato agli atti del fascicolo telematico (PEC
Email_1
-ricorrente-opponente-
CONTRO
l (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: E
), dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e Email_2 dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
e C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Largo Chigi 5 - PEC
05870001004ri@legalmail.it
-convenuti-opposti-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 24.12.2024, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio l'INPS e
[...] Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'avviso d'addebito INPS n. 348
[...]
2024 00029211 08 000, notificatole il 14.11.2024, avente a oggetto contributi previdenziali a favore della Gestione commercianti per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2023.
Ella ha così concluso, nell'atto introduttivo:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
…
- al definitivo, previa eventuale declaratoria della nullità e/o illegittimità e/o comunque inefficacia dell'opposto avviso di addebito, disporre la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti e accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo e che nulla di quanto richiesto può essere preteso e/o azionato nei confronti dell'esponente e/o che nulla è dalla stessa dovuto;
- il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, dando atto della volontà di procedere in via di autotutela nel senso richiesto da controparte, all'esito di positivo riesame in via amministrativa. Ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, all'esito dell'adozione, da parte dei propri organi, dei necessari provvedimenti.
Con memoria del 12.3.2025, l'INPS ha poi depositato la “… disposizione n°
340000-25-0060 del 12/03/2025 con cui è stato effettuato l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio della sig.ra alla gestione Commercianti e Parte_1 conseguente provvedimento di sgravio della contribuzione richiesta (anni 2017-2022)” e ha insistito perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nell'odierna udienza, innanzitutto, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti di Quindi, i difensori di parte attrice e Controparte_2
dell'INPS hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, per definizione in via amministrativa della vertenza, sul presupposto del menzionato sgravio, e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare in tal senso. Parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese, mentre parte convenuta ne ha chiesta la compensazione.
La domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di deve essere Controparte_2
respinta, per effetto della rinuncia di parte ricorrente. Nulla sulle spese, poiché detta convenuta non si è difesa in giudizio.
Tra la ricorrente ed INPS, invece, deve ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto e l'interesse a coltivare la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto da parte dell'INPS, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo (opportunamente CP_1 diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i. in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della limitata attività processuale).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria dedizione, eccezione e conclusione, respinge le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di
[...]
Controparte_2
dichiara cessata tra la ricorrente e l'INPS la materia del contendere;
condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
nulla sulle spese tra la ricorrente e Controparte_2
[...]
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo