Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 362
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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Nel caso in cui un pubblico dipendente contesti in giudizio la legittimità di una trattenuta sullo stipendio effettuata nei suoi confronti dall'amministrazione, che ritenga inadeguata la documentazione delle spese da lui effettuate per ragioni di servizio con danaro anticipatogli dall'amministrazione stessa, non è competente ne' la giurisdizione ordinaria, ne' quella amministrativa, bensì quella della Corte dei conti, in quanto la trattenuta in questione è riconducibile allo strumento cautelare della ritenuta prevista dall'art. 73 del R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 58 del R.D. n. 1214 del 1934 (e, in base all'art. 58 cit., applicabile, come precisato dalla giurisprudenza contabile, non solo nei confronti degli agenti con gestione di danaro pubblico, ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa), la cui legittimità può essere sottoposta a verifica giudiziale davanti alla Corte dei conti ad iniziativa dell'interessato.

La domanda non quantificata di risarcimento dei danni morali nell'ambito delle richieste formulate in un giudizio proposto davanti al giudice di pace, comporta il superamento del valore di lire due milioni relativo al giudizio di equità e quindi l'appellabilità della sentenza, sempreché non sia precisata la volontà di contenere la domanda entro i limiti di valore suindicati, senza che in senso contrario possano essere valutati elementi estranei al contenuto dell'atto di citazione, quali il mancato versamento, all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, di imposte di bollo o di diritti di cancelleria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 362
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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