Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 2
Nel caso in cui un pubblico dipendente contesti in giudizio la legittimità di una trattenuta sullo stipendio effettuata nei suoi confronti dall'amministrazione, che ritenga inadeguata la documentazione delle spese da lui effettuate per ragioni di servizio con danaro anticipatogli dall'amministrazione stessa, non è competente ne' la giurisdizione ordinaria, ne' quella amministrativa, bensì quella della Corte dei conti, in quanto la trattenuta in questione è riconducibile allo strumento cautelare della ritenuta prevista dall'art. 73 del R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 58 del R.D. n. 1214 del 1934 (e, in base all'art. 58 cit., applicabile, come precisato dalla giurisprudenza contabile, non solo nei confronti degli agenti con gestione di danaro pubblico, ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa), la cui legittimità può essere sottoposta a verifica giudiziale davanti alla Corte dei conti ad iniziativa dell'interessato.
La domanda non quantificata di risarcimento dei danni morali nell'ambito delle richieste formulate in un giudizio proposto davanti al giudice di pace, comporta il superamento del valore di lire due milioni relativo al giudizio di equità e quindi l'appellabilità della sentenza, sempreché non sia precisata la volontà di contenere la domanda entro i limiti di valore suindicati, senza che in senso contrario possano essere valutati elementi estranei al contenuto dell'atto di citazione, quali il mancato versamento, all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, di imposte di bollo o di diritti di cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano Panzarani - Presidente di Sez. -
ff. di - Primo Presidente -.
" Francesco Amirante - Presidente di Sez. -
" Gaetano Garofalo - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" ER GN "
" Giovanni LI "
" RE IA "
" IC RR "
" Stefano MA VA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'MB NN, elett.te dom.to in Roma, Via le Angelico n. 92, presso lo studio dell'Avv. Paolo Caneschi (studio Fornario), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Musci per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- Controricorrente -
pe l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3282 del 24.11.1997 (R.G. n. 2115/96). Sentita nella pubblica udienza del 21.1.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi l'Avv. Giambattista Cucchiarelli, per delega dell'Avv. Musci, per il ricorrente e l'Avv. dello Stato Guida per il Ministero controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Alessandro Carnevali, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 aprile 1996 NN D'MB, dipendente del Ministero della Difesa con funzioni di gestore della mensa aziendale dell'Arsenale della Marina militare di Brindisi, conveniva il Ministero davanti al Giudice di pace della stessa città ed esponeva che, essendo stato incaricato di organizzare un pranzo in occasione della festa di S. RA 1994 ed avendo utilizzato la somma di L.
3.950.000 messagli a disposizione, l'amministrazione aveva trattenuto sul suo stipendio la somma di L.
1.259.895 in quanto non suffragata da idonea documentazione giustificativa. L'attore deduceva l'illegittimità della trattenuta, per essere la suddetta somma portata da fatture emesse da fornitori in data successiva al giorno in cui si era svolta la ricorrenza sopra indicata, e chiedeva che il Ministero convenuto fosse condannato a pagargli la somma in questione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e a risarcirgli il danno morale che gliene era derivato, da determinarsi in corso di causa.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 9 luglio 1996 il giudice adito, disattesa l'eccezione preliminare, condannava il Ministero a pagare al D'MB la somma di L. 1.259.895.
Decidendo sull'appello proposto dal Ministero della Difesa, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 24 novembre 1997, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale preliminarmente osservava che il D'MB aveva dedotto, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, una domanda di valore indeterminato, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dal Ministero doveva essere ritenuta ammissibile;
nel merito, il giudice di appello rilevava che i fatti che avevano dato causa al giudizio attenevano al rapporto di pubblico impiego instaurato fra le parti, ragion per cui la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'MB, che ha dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero della Difesa. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la nullità della notifica del ricorso per cassazione, derivante dalla sua esecuzione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce, è stata sanata dal deposito del controricorso da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
e, ai fini della ammissibilità di tale controricorso, a nulla ovviamente rileva, in considerazione della predetta (originaria) nullità del ricorso proposto dal D'MB, che l'atto dell'Avvocatura sia stato notificato oltre il termine stabilito dalla legge.
Ciò premesso, con il primo motivo dell'impugnazione il D'MB denuncia la violazione e la falsa applicazione "di norme di diritto" (rectius, degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero della Difesa, dato che il Giudice di pace, conformemente alla domanda dedotta in giudizio - con la quale non si era inteso superare la somma di L. 2.000.000 - aveva giudicato secondo equità: ciò, a detta del ricorrente, risultava dal fatto che sull'atto di citazione non erano state apposte le marche giudiziarie nonché dalla circostanza che al momento dell'iscrizione della causa a ruolo non erano stati corrisposti gli importi relativi alle imposte di bollo e ai diritti di cancelleria.
Questo motivo è privo di fondamento.
Premesso che il valore della causa non può essere ricavato da elementi estranei al contenuto dell'atto di citazione (quali la mancata apposizione su tale atto delle marche da bollo e l'omessa corresponsione dell'importo delle imposte e dei diritti), esente dalle censure formulate dal ricorrente è la decisione impugnata, avendo il Tribunale, ai fini della ammissibilità dell'appello, rettamente ritenuto che il valore della causa superasse la somma di L.
2.000.000. Con l'atto di citazione, infatti, l'attore aveva domandato, oltre al rimborso della somma di L. 1.259.895, anche gli interessi legali e il c.d. maggior danno su tale somma e, inoltre, il risarcimento del danno morale da determinarsi in corso di causa;
non era stato invece chiesto, affinché potesse farsi luogo al giudizio di equità, che la condanna del Ministero fosse contenuta nell'ammontare massimo stabilito dalla legge per tale giudizio (v. Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1998 n. 12542, secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione). Trattavasi, quindi, di domanda di valore indeterminato, che eccedeva il valore di L. 2.000.000, con la conseguenza che la sentenza del Giudice di pace era impugnabile con l'appello davanti al Tribunale e non con il ricorso per cassazione.
Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente deduce, oltre al vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, un motivo attinente alla giurisdizione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 1 e 5, c.p.c. ed afferma che la questione oggetto del giudizio, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, non traeva origine dal rapporto di pubblico impiego da lui instaurato con il Ministero della Difesa, dal momento che egli aveva solamente chiesto il risarcimento del danno subito, per effetto della operata trattenuta sullo stipendio, riguardo ad un incarico - quello inerente all'organizzazione del pranzo per la festa di S. RA - che esulava dai suoi doveri di pubblico dipendente. In base a queste argomentazioni, quindi, il D'MB sostiene che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente e, in pari tempo, non potendo essere condivisa la tesi affermata dal Tribunale di Lecce - che ha ritenuto esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. la parte motiva della sentenza impugnata) - deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti. In punto di fatto, è pacifico che il D'MB, quando si è verificata la vicenda che ha dato causa al giudizio, era dipendente del Ministero della Difesa e responsabile del servizio mensa presso l'Arsenale militare di Brindisi. Si deve, quindi, ritenere, avuto riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente e come fanno prova le fatture rilasciate dai fornitori - intestate alla "Mensa aziendale Marinarsen" - che l'incarico di apprestare il pranzo per la festa di S. RA rientrasse nel rapporto di lavoro subordinato instaurato fra le parti. E ciò dimostra che l'assunto circa la natura privata dell'incarico - secondo la tesi affermata dal medesimo ricorrente e a suo tempo fatta propria dal Giudice di pace di Brindisi - non solo non trova riscontro negli elementi di fatto acquisiti al giudizio, ma è pure smentita dal rilievo che l'incarico non si era discostato dall'esercizio delle mansioni che a suo tempo erano state attribuite al dipendente.
I comportamenti posti in essere da entrambi i soggetti, dunque, come è agevole argomentare in base all'esame dei fatti di causa, sono derivati dal rapporto di pubblico impiego già instaurato fra il D'MB e il Ministero della Difesa.
Chiariti questi elementi di fatto, in linea di diritto si deve, per ciò solo, affermare che la controversia, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non può appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura pubblica del rapporto di lavoro costituente il fondamento delle contrapposte tesi formulate dalle parti. In pari tempo, peraltro, non si può nemmeno affermare che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo sottesa, nel provvedimento del Ministero avente per oggetto la ritenzione dallo stipendio del D'MB della somma di L. 1.259.895, un'iniziativa rientrante nell'azione rivolta a far valere la responsabilità del pubblico dipendente.
Vanno in proposito richiamate le disposizioni contenute nel r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, che comprende il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti (v. ora le modifiche apportate a tale ordinamento dal d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in l. 14 gennaio 1994 n. 19 e dal d.l. 23 ottobre 1996 n.543, convertito in l. 20 dicembre 1996 n. 639, che recano anche norme relative all'attività, sia giurisdizionale che di controllo, del giudice contabile).
L'art. 44 del r.d. introduce la disciplina relativa al giudizio sui conti dei pubblici dipendenti incaricati di "riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico"; l'art. 52, primo comma, sottopone i pubblici impiegati, che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato - o ad altra amministrazione dalla quale dipendono - all'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti. E, sia nell'uno che nell'altro caso, l'art. 58 del medesimo r.d. stabilisce che i suddetti impiegati "possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'amministrazione ai termini della legge sulla contabilità dello Stato" (v. gli artt. 73, 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440). Ora, ai fini della ripartizione della giurisdizione nelle controversie che riguardano la ritenuta sullo stipendio operata dall'amministrazione nei confronti del dipendente, vanno riferiti i risultati cui è pervenuta la Corte dei conti nell'interpretazione delle norme di legge sopra indicate.
È stato, al riguardo, affermato che la ritenuta di cui si discute, originariamente prevista dall'art. 73 del suddetto r.d. n. 2440 del 1923 quale sostitutivo della garanzia reale degli agenti contabili dello Stato, è un istituto cautelare che può essere adottato, dopo l'entrata in vigore dell'art. 58 del r.d. n. 1214 del 1934, nei confronti non solo degli agenti che hanno gestione di danaro pubblico, ma anche di coloro cui vengono rivolti addebiti di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sez. II, 20 settembre 1982 n. 116); ed è stato aggiunto che la legittimità della ritenuta operata a titolo cautelativo può essere sottoposta a giudiziale verifica, su istanza dell'interessato, da parte della Corte dei conti e non dal giudice amministrativo, dato che la questione attiene alla (asserita) responsabilità del pubblico dipendente (Corte dei conti, Sez. giurisd. Sicilia, 12 dicembre 1978 n. 1201) e dato che l'azione proposta dall'impiegato costituisce un mezzo di tutela giurisdizionale che l'ordinamento riconosce al medesimo (Corte dei conti, Sez. II, 25 novembre 1982 n. 156; v. anche Corte dei conti, Sez. II, 30 novembre 1971 n. 94 in ordine alla eventuale pronuncia di restituzione al dipendente, in caso di riscontrate irregolarità nella procedura, delle somme trattenute dall'amministrazione in conseguenza del decreto di ritenuta cautelare).
Questi principi di diritto, elaborati dalla giurisprudenza del giudice speciale nell'interpretazione delle norme di legge che regolano la materia, debbono trovare applicazione nella controversia promossa dal D'MB contro l'amministrazione sua datrice di lavoro. Si deve tenere presente, al riguardo, che con la domanda proposta in via principale il pubblico dipendente aveva contestato la legittimità della ritenuta effettuata sul suo stipendio e che la domanda di risarcimento dei danni era conseguenziale alla prima: e ciò implica che la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. Pertanto, a conclusione di tutti i rilievi svolti, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso e, in relazione al secondo motivo, poiché non sussiste ne' la giurisdizione del giudice ordinario invocata dal D'MB ne' quella esclusiva del giudice amministrativo affermata dal Tribunale di Lecce nella sentenza impugnata, tale sentenza deve essere cassata senza rinvio e deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti. Giuste ragioni sussistono per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio e di entrambi i gradi della fase di merito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e, pronunciando sul secondo motivo, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 1999.
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.