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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 05/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 41 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Ulassai Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elio Deidda, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in atti, ricorrente contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che lo rappresenta e difende, come da delega alle liti allegata in atto, resistente e
fu , , Controparte_2 Per_1 CP_3 CP_4 CP_5
(c.f. , (c.f. ), C.F._3 CP_6 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
), P.IVA_1 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse della ricorrente (ricorso ex art. 281 decies c.p.c.):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta,
Voglia accertati i fatti di cui in premessa: - dichiarare , C.F. proprietaria per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione del fabbricato, sito nel Comune di Ulassai, identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 138, catasto fabbricati e del terreno sul quale insiste il fabbricato (area di sedime) identificato al F. 6 mapp. 138, catasto terreni..
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui al ricorso del
01.02.2024, con compensazione integrale delle spese di lite.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 essere proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Ulassai e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 138 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 6, particella 138 (ente urbano).
La ricorrente ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, dal mese di agosto 2017 e sino all'attualità, di un fabbricato sito in Ulassai in via
Regina Margherita n. 6, per essere subentrata nel possesso sullo stesso esercitato da , in forza di scrittura privata di compravendita del 2.08.2017. CP_1
La ricorrente ha dedotto che ha utilizzato l'immobile per cui è CP_1 causa, dal 1998 al mese di agosto 2017, abitandolo nei periodi estivo, natalizio e pasquale e che il medesimo, nel 2003, ha eseguito sullo stesso delle opere di manutenzione consistite nel rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico e del bagno posto al piano terra, nonché nella realizzazione di un nuovo bagno al secondo piano e nell'impermeabilizzazione della facciata confinante con la proprietà . Parte_2
ha assunto di essere subentrata nel possesso di , Parte_1 CP_1 utilizzando l'immobile con le stesse modalità di quest'ultimo e eseguendo sullo stesso le necessarie opere di manutenzione, quali la tinteggiatura delle pareti esterne, nell'anno 2018, e di quelle interne, nell'anno 2020.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda di CP_1 parte ricorrente, ma ha confermato il possesso esercitato dalla stessa sull'immobile oggetto di causa dall'anno 2017 e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, la trascrizione di una scrittura privata autenticata di atto unilaterale d'obbligo edilizio del 9.09.1994, i cui beneficiari sono stati regolarmente citati in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290). Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
La prova orale espletata ha confermato il possesso per un periodo di oltre vent'anni in capo alla ricorrente e, prima di lei, al suo dante causa.
E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della ricorrente, nonché del suo dante causa, sull'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1
, rese all'udienza del 13.11.2025). Testimone_2
e hanno riferito che, alla fine degli anni Novanta, Tes_1 Testimone_2
ha acquistato l'immobile oggetto di causa, che lo stesso utilizzava CP_1 durane il periodo delle ferie natalizie ed estive, in quanto abitava altrove. Gli stessi hanno riferito che, dagli anni 2016-2017, l'abitazione è utilizzata dalla figlia di , odierna ricorrente, la quale vi si reca durante gli stessi periodi CP_1 dell'anno, tutti gli anni.
I testi hanno saputo riferire su dette circostanze per avere eseguito personalmente dei lavori presso l'immobile, sia su incarico di che di , CP_1 Parte_1
e per avere frequentato l'immobile stesso. In particolare, il teste ha Tes_1 riferito di avere ristrutturato internamente l'immobile in questione nell'anno 2003, su incarico di , in quanto titolare di una impresa edile. Inoltre, lo CP_1 stesso ha riferito di avere provveduto a sistemare le facciate dell'immobile, su incarico della ricorrente, dopo che la stessa lo ha acquistato, e di avere tinteggiato le pareti interne, nell'anno 2020, sempre su incarico della stessa, la quale, anche di recente, lo ha contattato al fine di programmare l'esecuzione di ulteriori lavori.
Il teste ha riferito, invece, di essere entrato qualche volta Testimone_2 nell'immobile, su invito della ricorrente o di suo padre.
Entrambi i testi hanno riferito che l'immobile è composto da un piano terra, dove
è presente l'ingresso, un bagno e una camera e le scale che conducono al primo piano, dove è collocata la cucina, una camera ed un ripostiglio. Inoltre, al secondo piano sono presenti un bagno, due camere e un corridoio. Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di e, prima di lei, Parte_1 del padre , in ragione della loro personale conoscenza degli stessi e CP_1 dei luoghi di causa, in quanto vicini di casa (teste ) e per avervi Testimone_2 svolto personalmente dei lavori (teste ). Tes_1
Per quanto sopra, ha rappresentato e provato di essere divenuta Parte_1 proprietaria dell'immobile oggetto della domanda, per averlo posseduto almeno dall'anno 2017 e fino all'attualità, per essere subentrata nel possesso sullo stesso esercitato da , almeno dalla fine degli anni Novanta e fino all'anno CP_1
2017, producendo una scrittura privata compravendita datata 2.08.2017 (doc. 9 ricorso introduttivo), con la quale lo stesso disponeva del suddetto bene in suo favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica di accertamento della proprietà immobiliare, per conto di (doc. 11), nonché l'assolvimento degli obblighi tributari CP_1
(Tari e Imu) relativi all'immobile oggetto della domanda, dall'1.01.2004 (doc.
12), e quella attestante i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile per conto di (doc. 13). CP_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato sito in Ulassai Parte_1 in via Regina Margherita per usucapione, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del suo dante causa
. Persona_2
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Considerato che
si è costituito in giudizio senza opporsi Persona_2 all'accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dell'immobile sito nel Comune di C.F._1
Ulassai e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 138 (Categoria A/3) e della relativa area di sedime distinta al
Catasto Terreni al foglio 6, particella 138 (ente urbano);
2) spese compensate riguardo a;
CP_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 4.12.2025
Il
Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 41 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Ulassai Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elio Deidda, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in atti, ricorrente contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che lo rappresenta e difende, come da delega alle liti allegata in atto, resistente e
fu , , Controparte_2 Per_1 CP_3 CP_4 CP_5
(c.f. , (c.f. ), C.F._3 CP_6 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
), P.IVA_1 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse della ricorrente (ricorso ex art. 281 decies c.p.c.):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta,
Voglia accertati i fatti di cui in premessa: - dichiarare , C.F. proprietaria per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione del fabbricato, sito nel Comune di Ulassai, identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 138, catasto fabbricati e del terreno sul quale insiste il fabbricato (area di sedime) identificato al F. 6 mapp. 138, catasto terreni..
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui al ricorso del
01.02.2024, con compensazione integrale delle spese di lite.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 essere proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Ulassai e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 138 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 6, particella 138 (ente urbano).
La ricorrente ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, dal mese di agosto 2017 e sino all'attualità, di un fabbricato sito in Ulassai in via
Regina Margherita n. 6, per essere subentrata nel possesso sullo stesso esercitato da , in forza di scrittura privata di compravendita del 2.08.2017. CP_1
La ricorrente ha dedotto che ha utilizzato l'immobile per cui è CP_1 causa, dal 1998 al mese di agosto 2017, abitandolo nei periodi estivo, natalizio e pasquale e che il medesimo, nel 2003, ha eseguito sullo stesso delle opere di manutenzione consistite nel rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico e del bagno posto al piano terra, nonché nella realizzazione di un nuovo bagno al secondo piano e nell'impermeabilizzazione della facciata confinante con la proprietà . Parte_2
ha assunto di essere subentrata nel possesso di , Parte_1 CP_1 utilizzando l'immobile con le stesse modalità di quest'ultimo e eseguendo sullo stesso le necessarie opere di manutenzione, quali la tinteggiatura delle pareti esterne, nell'anno 2018, e di quelle interne, nell'anno 2020.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda di CP_1 parte ricorrente, ma ha confermato il possesso esercitato dalla stessa sull'immobile oggetto di causa dall'anno 2017 e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni, e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, la trascrizione di una scrittura privata autenticata di atto unilaterale d'obbligo edilizio del 9.09.1994, i cui beneficiari sono stati regolarmente citati in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290). Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
La prova orale espletata ha confermato il possesso per un periodo di oltre vent'anni in capo alla ricorrente e, prima di lei, al suo dante causa.
E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della ricorrente, nonché del suo dante causa, sull'immobile oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1
, rese all'udienza del 13.11.2025). Testimone_2
e hanno riferito che, alla fine degli anni Novanta, Tes_1 Testimone_2
ha acquistato l'immobile oggetto di causa, che lo stesso utilizzava CP_1 durane il periodo delle ferie natalizie ed estive, in quanto abitava altrove. Gli stessi hanno riferito che, dagli anni 2016-2017, l'abitazione è utilizzata dalla figlia di , odierna ricorrente, la quale vi si reca durante gli stessi periodi CP_1 dell'anno, tutti gli anni.
I testi hanno saputo riferire su dette circostanze per avere eseguito personalmente dei lavori presso l'immobile, sia su incarico di che di , CP_1 Parte_1
e per avere frequentato l'immobile stesso. In particolare, il teste ha Tes_1 riferito di avere ristrutturato internamente l'immobile in questione nell'anno 2003, su incarico di , in quanto titolare di una impresa edile. Inoltre, lo CP_1 stesso ha riferito di avere provveduto a sistemare le facciate dell'immobile, su incarico della ricorrente, dopo che la stessa lo ha acquistato, e di avere tinteggiato le pareti interne, nell'anno 2020, sempre su incarico della stessa, la quale, anche di recente, lo ha contattato al fine di programmare l'esecuzione di ulteriori lavori.
Il teste ha riferito, invece, di essere entrato qualche volta Testimone_2 nell'immobile, su invito della ricorrente o di suo padre.
Entrambi i testi hanno riferito che l'immobile è composto da un piano terra, dove
è presente l'ingresso, un bagno e una camera e le scale che conducono al primo piano, dove è collocata la cucina, una camera ed un ripostiglio. Inoltre, al secondo piano sono presenti un bagno, due camere e un corridoio. Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di e, prima di lei, Parte_1 del padre , in ragione della loro personale conoscenza degli stessi e CP_1 dei luoghi di causa, in quanto vicini di casa (teste ) e per avervi Testimone_2 svolto personalmente dei lavori (teste ). Tes_1
Per quanto sopra, ha rappresentato e provato di essere divenuta Parte_1 proprietaria dell'immobile oggetto della domanda, per averlo posseduto almeno dall'anno 2017 e fino all'attualità, per essere subentrata nel possesso sullo stesso esercitato da , almeno dalla fine degli anni Novanta e fino all'anno CP_1
2017, producendo una scrittura privata compravendita datata 2.08.2017 (doc. 9 ricorso introduttivo), con la quale lo stesso disponeva del suddetto bene in suo favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della pratica di accertamento della proprietà immobiliare, per conto di (doc. 11), nonché l'assolvimento degli obblighi tributari CP_1
(Tari e Imu) relativi all'immobile oggetto della domanda, dall'1.01.2004 (doc.
12), e quella attestante i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile per conto di (doc. 13). CP_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato sito in Ulassai Parte_1 in via Regina Margherita per usucapione, in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del suo dante causa
. Persona_2
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Considerato che
si è costituito in giudizio senza opporsi Persona_2 all'accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dell'immobile sito nel Comune di C.F._1
Ulassai e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 138 (Categoria A/3) e della relativa area di sedime distinta al
Catasto Terreni al foglio 6, particella 138 (ente urbano);
2) spese compensate riguardo a;
CP_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 4.12.2025
Il
Giudice
Dott. Nicola Caschili