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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 216/2022 tra Parte_1
[...] ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 10.14 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Debora Piscaglia, per parte convenuta l'Avv. Cristiano Basile Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. L'Avv. Piscaglia insiste per la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione delle istanze istruttorie, tempestivamente proposte con la II memoria ex art. 183 c.p.c. e disattese e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/22 promossa da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DEBORA PISCAGLIA che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'Avv. Andrea Guidi, come da procura alle liti in atti;
ATTORE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristiano Basile che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dai Sig.ri e non risulta meritevole di accoglimento, Parte_1 Parte_1 non potendo ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno conseguenza e il quantum del danno.
È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì' pronunciato condanna definitiva dell'imputato, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento, pagina 2 di 3 ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Ordinanza n. 8477/2020; Cass.
Civ. n. 4318/2019; Cass. Civ. n. 5660/2018).
Pertanto, colui che si assume danneggiato deve fornire la prova effettiva dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto dal giudicato, essendo necessario condurre, in sede civile, un'indagine autonoma per stabilire se l'attore abbia effettivamente subito una perdita patrimoniale (Cass. Civ. ordinanza 3484/20255)
Sulla scorta di tali premesse, la domanda non può trovare accoglimento.
Se infatti parte attrice ha provveduto a fornire la prova dell'accadimento degli eventi lesivi, altrettanto non può dirsi del nesso causale tra l'evento e il danno conseguenza, il quantum del danno, anche quello morale, avente oramai per costante giurisprudenza, ontologica autonomina “non più discutibile” (Cass.
Civ. 23586/2022).
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono motivi per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, rinvenibili nella esigenza di giustizia sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
216/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 216/2022 tra Parte_1
[...] ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 10.14 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Debora Piscaglia, per parte convenuta l'Avv. Cristiano Basile Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. L'Avv. Piscaglia insiste per la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione delle istanze istruttorie, tempestivamente proposte con la II memoria ex art. 183 c.p.c. e disattese e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/22 promossa da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DEBORA PISCAGLIA che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'Avv. Andrea Guidi, come da procura alle liti in atti;
ATTORE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristiano Basile che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dai Sig.ri e non risulta meritevole di accoglimento, Parte_1 Parte_1 non potendo ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno conseguenza e il quantum del danno.
È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì' pronunciato condanna definitiva dell'imputato, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento, pagina 2 di 3 ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Ordinanza n. 8477/2020; Cass.
Civ. n. 4318/2019; Cass. Civ. n. 5660/2018).
Pertanto, colui che si assume danneggiato deve fornire la prova effettiva dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto dal giudicato, essendo necessario condurre, in sede civile, un'indagine autonoma per stabilire se l'attore abbia effettivamente subito una perdita patrimoniale (Cass. Civ. ordinanza 3484/20255)
Sulla scorta di tali premesse, la domanda non può trovare accoglimento.
Se infatti parte attrice ha provveduto a fornire la prova dell'accadimento degli eventi lesivi, altrettanto non può dirsi del nesso causale tra l'evento e il danno conseguenza, il quantum del danno, anche quello morale, avente oramai per costante giurisprudenza, ontologica autonomina “non più discutibile” (Cass.
Civ. 23586/2022).
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono motivi per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, rinvenibili nella esigenza di giustizia sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
216/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 3 di 3