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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1091 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Ragozzino ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Orta D'Atella alla via Gen. V. Ragozzino n. 15; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall' Avv. Colomba Farina ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Marzano sul Sarno alla via
Vittorio Veneto n. 1; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in data 03.10.2008 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 19.08.2010, Per_1
in data 28.07.2014 e in data 08.09.2020. Esponevano, inoltre, che la Per_2 Per_3 comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 04.03.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 16.07.2024, risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della prole.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in data 03.10.2008 in San Marzano sul Sarno (atto n.
32, parte II serie II del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
2008);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 16.07.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 06.03.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire