Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1958, n. 973
Articolo 4
Versione
15 novembre 1958
Art. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfettari ai "Corrispondenti del servizio di collocamento" e' fissata, per l'esercizio finanziario 1958-1959, ai sensi dello art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , in lire 550.000.000.

Entrata in vigore il 15 novembre 1958