Art. 5.
La spesa globale massima per i compensi forfettari ai "Corrispondenti del servizio di collocamento" e' fissata, per l'esercizio finanziario 1958-1959, ai sensi dello art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , in lire 550.000.000.
La spesa globale massima per i compensi forfettari ai "Corrispondenti del servizio di collocamento" e' fissata, per l'esercizio finanziario 1958-1959, ai sensi dello art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , in lire 550.000.000.