Articolo 7 della Legge 22 novembre 1962, n. 1678
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 gennaio 1963
Art. 7.
Alla qualifica di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti, che alla data di pubblicazione del bando abbiano l'anzianita' di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria.
L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la cultura del candidato, la sua preparazione pedagogica e la sua attitudine a uffici direttivi.
Il programma del colloquio e' stabilito da regolamento.
Il concorso e' giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di Universita', che la presiede, di un rettore di Convitto nazionale, di un ispettore centrale dell'istruzione secondaria, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1963